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FRIULI – VENEZIA – GIULIA

Nel documento Compartecipazioni e tariffe (pagine 92-96)

in situazione di monopolio

FRIULI – VENEZIA – GIULIA

L’ARPA può erogare prestazioni a terzi, remunerate secondo il tariffario.

Genericamente “prestazioni”.

Per una maggiore precisazione di queste attività la legge istitutiva rinvia al tariffario che indica una serie di attività identificabili come analisi di vario tipo.

La legge istitutiva stabilisce che queste prestazioni devono essere compa-tibili con le esigenze di imparzialità nell’esercizio delle attività istituziona-li ad essa affidate, subordinatamente all’espletamento dei compiti di isti-tuto. Il regolamento non contiene nessuna indicazione ulteriore. Il tariffario è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.

LAZIO

L’ARPA, nell’ambito delle proprie competenze può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici e privati, anche attraverso convenzioni. Deve essere rispettato il regolamento al fine di evitare l’incompatibilità con l’e-sercizio delle funzioni di controllo ad essa affidate e di non pregiudicare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse alle funzioni pubbliche per la protezione ambientale, utili alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Aziende A.S.L. e le altre attività tecniche da essa svolte.

La legge istitutiva, quindi, rinvia al regolamento per la definizione delle incompatibilità e dei rapporti tra le attività svolte a favore degli enti sopra indicati e quelle svolte a favore di terzi. Il regolamento però ribadisce quanto specificato nella legge istitutiva.

Queste attività sono remunerate secondo un tariffario nel quale sono pre-viste anche le forme e le modalità per la stipula delle convenzioni. - Consulenze;

- Prestazioni.

Le attività svolte verso terzi non devono essere incompatibili con l’eserci-zio delle funl’eserci-zioni di controllo affidate all’ARPA e non devono pregiudica-re o limitapregiudica-re lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di intepregiudica-resse regionale connesse alle funzioni pubbliche per la protezione ambientale, utili alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Aziende A.S.L. e le altre attività tecniche da essa svolte. Più in generale APPROVAZIONE DEL

TARIFFARIO

PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ

FRIULI – VENEZIA – GIULIA

non devono pregiudicare il perseguimento prioritario delle finalità pub-bliche assegnate all’Agenzia (art. 15 del regolamento).

Il tariffario è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del comita-to regionale di indirizzo e verifica, su proposta del diretcomita-tore generale. LIGURIA

L’ARPA può svolgere attività nei confronti di terzi, rimborsate secondo tarif-fe fissate da apposite normative o in base a tariftarif-fe determinate dall’ARPAL sulla base dei costi diretti e indiretti attribuiti alle prestazioni rese.

Genericamente “attività”. Nessuna.

Il tariffario è fissato in apposite normative o direttamente dall’ARPAL sulla base dei costi diretti e indiretti attribuiti alle prestazioni rese.

LOMBARDIA

L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente ai servizi informativi e formativi, con esclusione di qualsiasi attività di con-sulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigen-za di imparzialità nell’esercizio dell’attività di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche. Le prestazioni a privati sono remunerate secondo l’apposito tariffario. Le prestazioni possono avere ad oggetto esclusivamente “servizi informativi e formativi”. Sono escluse le “attività di consulenza e progettazione”. Per la definizione di queste attività, la legge istitutiva rinvia al regolamento organizzativo dell’Agenzia che contiene una descrizione delle articolazioni organizzative dell’Agenzia e un elenco dettagliato delle relative competenze. Tali attività non devono risultare incompatibili con l’esigenza di imparzia-lità nell’esercizio dell’attività tecniche di controllo ad essa affidate e non devono pregiudicare il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche. Il tariffario è approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale.

MARCHE

L’ARPAM fornisce prestazioni a favore di enti pubblici e di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l’espletamento dei compiti di isti-tuto.

Genericamente “prestazioni e servizi”.

Tali attività non devono risultare incompatibili con l’espletamento dei compiti di istituto.

Il tariffario è approvato dalla Giunta regionale. APPROVAZIONE DEL

TARIFFARIO

PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE

MOLISE

L’ARPAM fornisce prestazioni a privati purché trattasi di attività compati-bili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle funzioni e delle atti-vità istituzionali. Tali prestazioni sono remunerate secondo un apposito tariffario.

Genericamente “prestazioni”.

Le prestazioni devono essere compatibili con l’esigenza di imparzialità nel-l’esercizio delle funzioni e delle attività istituzionali.

Approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’Agenzia.

PIEMONTE

L’ARPA fornisce prestazioni a favore di privati e di altre istituzioni pubbli-che e private, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigen-za di imparzialità nell’esercizio delle attività di istituto e subordinatamen-te all’esercizio di tali attività.

Spetta alla Giunta regionale il compito di disciplinare l’esercizio di dette prestazioni mediante un apposito tariffario.

Queste attività sono regolate attraverso convenzioni tra le parti interessa-te.

Genericamente “prestazioni”.

Tali attività non devono risultare incompatibili con l’esigenza di imparzia-lità nell’esercizio delle attività di istituto devono essere subordinate all’e-sercizio di tali attività.

Il tariffario e il regolamento non aggiungono limitazioni ulteriori. Approvato dalla Giunta regionale.

PUGLIA

(non ha regolamento)

L’ARPA può svolgere attività di consulenza ed effettuare indagini stru-mentali ed esami di laboratorio per conto di terzi in base a un apposito tariffario emanato dalla Giunta regionale.

- Attività di consulenza; - Indagini strumentali; - Esami di laboratorio. Nessuna.

Approvato dalla Giunta regionale. CAMPANIA

PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO MOLISE PIEMONTE PUGLIA (non ha regolamento)

SARDEGNA

L’ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purché tale attività non risulti incompatibile con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle atti-vità ad essa affidate e comunque subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto.

Genericamente “prestazioni”.

Le prestazioni fornite a favore di privati non devono risultare incompati-bili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività ad essa affi-date e comunque devono essere subordinate all’espletamento dei compi-ti di iscompi-tituto. Tale incompacompi-tibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. Si rinvia al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta dell’Assessore dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale e dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sentito il direttore generale dell’ARPAS, il compito di fissare con proprio decreto, le tipologie e disci-plinare l’esercizio delle prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

Il tariffario è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta dell’Assessore dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale e dell’Assessore della difesa del-l’ambiente, sentito il Direttore generale dell’ARPAS.

SICILIA (non ha regolamento) Nessuna indicazione. Nessuna indicazione. Nessuna indicazione. Nessuna indicazione. TOSCANA

L’ARPAT può erogare prestazioni a favore di terzi, secondo le tariffe stabi-lite dalla Giunta regionale disciplinate tramite contratti e convenzioni. Genericamente “prestazioni”. Sono citate espressamente però anche le informazioni specialistiche fornite a terzi in forma di consulenza. Nessuna.

Il tariffario è pprovato dalla Giunta regionale. CAMPANIA

PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PRESTAZIONI TARIFFA-RIE VERSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO SARDEGNA SICILIA (non ha regolamento) TOSCANA

L’Agenzia può fornire prestazioni a privati purché tale attività non risulti incompatibile con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tec-niche di controllo ad essa affidate e comunque subordinatamente all’e-spletamento dei compiti di istituto. Spetta alla Giunta regionale il compi-to di determinare quali prestazioni fornite all’Agenzia stessa a favore di soggetti pubblici o privati debbano essere remunerate, approvando i rela-tivi tariffari.

Genericamente “prestazioni”.

Le prestazioni a privati non devono risultare incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo affidate all’Agenzia e comunque devono essere subordinate all’espletamento dei compiti di istituto.

Il tariffario è approvato dalla Giunta Provinciale.

UMBRIA

L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati pur-ché tali attività non determinino conflitti di interesse e non contrastino con le esigenze di tempestività e di imparzialità delle funzioni di sua com-petenza.

Genericamente “prestazioni”.

Tali attività non devono determinare conflitti di interesse o contrastare con le esigenze di tempestività e di imparzialità delle funzioni di compe-tenza dell’Agenzia.

Approvato dalla Giunta regionale.

VALLE D’AOSTA

Nel documento Compartecipazioni e tariffe (pagine 92-96)