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e trattamento di rifiuti e il ruolo delle Agenzie

Nel documento Compartecipazioni e tariffe (pagine 37-40)

Analogamente a quanto visto per il Servizio Idrico Integrato, lo studio del ruolo delle Agenzie all’interno del complesso ciclo dei rifiuti, dalla fase iniziale di raccolta a quelle finali di smaltimento, recupero e trattamento, è utile all’identificazione di specifiche atti-vità per le quali sia ipotizzabile l’attivazione di compartecipazioni alla tariffa del servizio. La complessiva riorganizzazione del settore operata nel 1997 dal Decreto Ronchi è ancora oggi oggetto di implementazione all’interno delle singole Regioni, soprattutto per quanto attiene il passaggio dall’attuale sistema fondato sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la TARSU, a quello della tariffa, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio del 2000 ma che di fatto è stato implementato solo da pochi Comuni.

L’attività di controllo e monitoraggio delle Agenzie regionali per l’ambiente si con-centra fondamentalmente nelle fasi successive a quelle di raccolta operate dalle aziende

municipalizzate comunali: nello specifico il controllo effettuato dalle Agenzie si estende dalle verifiche del comportamento dei produttori di rifiuti e alle verifiche del comporta-mento dei gestori degli impianti (tramite una serie di attività volte a verificare gli impat-ti su suolo, acqua ed aria dagli impianimpat-ti di discariche, trattamento e termodistruzione dei rifiuti).

Anche in questo caso prendiamo spunto dalle politiche adottate dalla Regione Toscana, dalle quali emerge l’affidamento ad ARPAT del “Controllo straordinario degli impianti di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti speciali” del Progetto 14 del Piano Regionale di Tutela ambientale 2002-200336.

Tale progetto è finalizzato all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli impianti del ciclo dei rifiuti, così da poter monitorare le matrici ambientali più importanti (acqua, suolo ed aria) e valutare i principali parametri che descrivono l’efficienza gestionale degli impian-ti stessi.

L’attività di verifica e monitoraggio dell’Agenzia regionale toscana si concentrerà su tutti gli impianti attivi di gestione rifiuti, sulle discariche post chiusura, sugli impianti di selezione, trattamento e recupero di rifiuti speciali e urbani e sugli impianti di compostag-gio, con una metodologia di controllo che dovrà assicurare risultati come:

• l’uniformità in Ambito Regionale e per tipologia di impianto considerato; • la verifica degli aspetti tecnico amministrativi, tecnico analitici e non analitici; • la valutazione della conformità degli impianti e della relativa gestione secondo la

normativa vigente, considerando gli effetti provocati sulle varie matrici ambientali. Le specifiche attività di controllo e la frequenza delle ispezioni e dei campionamenti varieranno a seconda della tipologia di impianto soggetto a verifica, e si concluderanno con relazioni tecniche che evidenzino le situazioni di criticità e le problematiche relative ad ogni singolo impianto e al territorio circostante.

Tale complessa attività di censimento e verifica da parte dell’Agenzia regionale toscana non è comunque configurabile come intervento di natura straordinaria, ovvero “non isti-tuzionale”, in quanto a fronte del progetto indicato è stata stipulata una specifica con-venzione37tra la Regione Toscana ed ARPAT dove è indicata la natura e l’entità del finan-ziamento da destinare a quest’ultima, pari a 284.000 euro.

Possono comunque essere delineate alcune ipotesi che giustifichino l’attivazione di fonti di finanziamento alternative agli stanziamenti regionali, come la compartecipazione al gettito della nuova tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La nuova normativa nazionale in tema di discariche38ha imposto la predisposizione, da parte del gestore dell’impianto, di specifici piani di sorveglianza e controllo su tutti i fat-tori ambientali interessati indicando, per ognuno di essi, i parametri analitici, le frequenze e le modalità di campionamento, sia nella fase autorizzativa per la costruzione che in quel-la di gestione e gestione post-chiusura.

L’Autorità competente39provvederà poi all’approvazione di tale piano e all’individua-zione dei parametri soggetti a controllo, lasciando a carico del gestore dell’impianto l’atti-vità di monitoraggio.

Un primo intervento dell’Agenzia si potrebbe dunque ipotizzare al di fuori dell’attività istituzionale tramite convenzioni stipulate con i gestori degli impianti per la validazione dei dati da essi rilevati con i propri strumenti, e per la consulenza nella gestione delle

sta-36DCRT 24/02.

37Delibera di Giunta Regione Toscana 949 del 9/9/2002. 38D.Lgs. 36/02 che recepisce la direttiva CE 1999/31.

39Manca nella normativa nazionale (Decr. Lgsl. 36/02) la definizione dell’Autorità competente. Attualmente è in discussione la Legge della Regione Toscana sulle discariche che dovrebbe specificare i ruoli delle Autorità nelle fasi di controllo.

zioni di rilevamento a terra degli inquinanti40(solitamente inquinanti atmosferici); in que-sto caso l’attività svolta dalle Agenzie si configurerebbe come un “di più” rispetto all’atti-vità convenzionale di controllo, e risulterebbe mirata ad una maggiore sicurezza nell’ana-lisi degli effetti negativi degli impianti sulle matrici ambientali, volta dunque al raggiungi-mento di standard di qualità ambientale superiori.

Se analizziamo la situazione della Regione Toscana, vediamo che sono state già avviate alcune convenzioni fra l’Agenzia ambientale e i gestori degli impianti, come la Convenzione SIMS-ARPAT e la Convenzione SAPI-SACCI-ARPAT, o sono in corso di realizza-zione (Impianto di smaltimento e compostaggio di Case Passerini a Sesto Fiorentino-FI); tut-tavia rimane aperta la questione sulle modalità con cui tali accordi possano generare come fonte di finanziamento non un corrispettivo pattuito tra le parti (solitamente costituito da un canone annuo), bensì una quota del gettito derivante dal servizio di smaltimento rifiu-ti (giusrifiu-tificabile forse solo nel caso dell’impianto di Case Passerini gesrifiu-tito da Quadrifoglio S.p.a., la società addetta al servizio di igiene urbana nel Comune di Firenze).

Una seconda ipotesi di attività svolta dall’Agenzia attiene le fasi successive alla pro-nuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di impianti di smaltimento e trat-tamento dei rifiuti interessati al procedimento Regionale di valutazione di impatto ambientale. Nella eventualità in cui, infatti, il contenuto della pronuncia di compatibilità ambientale da parte dell’Autorità competente includa le prescrizioni ritenute necessarie alla mitigazioni degli effetti sfavorevoli sull’ambiente e il monitoraggio di quanto appron-tato dal gestore per adempiere quanto imposto, le Agenzie vengono chiamate in causa come soggetto incaricato a tali verifiche. Tale attività verrà altresì svolta dalle Agenzie allorquando il progetto iniziale dell’impianto venga, al contrario, escluso dal procedimen-to di V.I.A. ma sotprocedimen-toposprocedimen-to dall’Auprocedimen-torità competente ad un serie di interventi volti a miti-garne gli impatti sull’ambiente. L’attività di monitoraggio sulle matrici ambientali infatti, e il controllo degli adempimenti imposti dall’Autorità competente dovrebbero ricadere sulle ARPA.

Resta tuttavia incerta, anche per queste ultime ipotesi, la definizione dell’attività di ARPAT fuori dal ruolo istituzionale, e dunque l’attivazione di fonti di finanziamento diver-se da quelle ordinarie. Ricordiamo infatti che la giustificazione al finanziamento delle atti-vità elencate mediante compartecipazione alla tariffa dei servizi risiede nell’esistenza di una connessione diretta tra servizio fornito all’utenza e controllo sulla qualità dello stesso. In quest’ottica infatti tali funzioni, sebbene incluse nel ruolo istituzionale delle Agenzie, potrebbero essere comunque ricomprese all’interno del complesso servizio di rac-colta, smaltimento, conferimento in discarica e trattamento dei rifiuti (soprattutto nelle fasi finali), come verifiche necessarie a garantire all’utente (in qualità di inquinatore e, quindi, di pagatore) la qualità dell’aria, la salubrità dei luoghi abitativi, la sicurezza delle aree adibite a discarica.

Analogamente a quanto osservato per il Servizio Idrico Integrato, non è semplice cor-reggere la struttura tariffaria indicata dalla normativa (e per alcuni Comuni già operativa), in modo da poter includere le spese imputabili ai controlli e alle verifiche operati dall’Agenzia.

40Le Agenzie solitamente non intervengono sul controllo dei dati sulle emissioni in atmosfera prodotte dai camini degli impianti suddetti.

2.4.2 La tariffa del servizio di raccolta, smaltimento, conferimento in

Nel documento Compartecipazioni e tariffe (pagine 37-40)