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Le funzioni del comitato per il controllo interno e la gestione del rischio (comprese quelle in

di OPC) e i suoi rapporti con gli altri attori che

compongono la c.d. “architettura dei controlli

interni”. La concorrenza tra i poteri dei vari

organi: tra effetti benefici e il rischio di un default

a catena del sistema dei controlli

Fin dalla sua prima edizione, il Codice di Autodisciplina ha raccomandato alle società quotate di individuare, al fianco del plenum del consiglio di amministrazione, alcuni comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive240 composti da amministratori non esecutivi. La creazione di uffici241 interni al consiglio di amministrazione e preposti

240 Ovvero il comitato nomine (art.5), il comitato per le remunerazioni (art.6) e il comitato per il

controllo interno e la gestione del rischio (art.7).

241 Come già ricordato in precedenza, STELLA RICHTER JR., I comitati interni dell'organo

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allo svolgimento di una funzione di controllo "risponde all'esigenza, fatta propria anche a livello europeo242, di garantire all'organo di governo un efficace esercizio dell'attività di

monitoring sulla componente esecutiva"243. Tale raccomandazione risulta confermata anche nell'ultimo aggiornamento del Codice di Autodisciplina (luglio 2018): l'art.7P3, tra gli attori del sistema di controllo interno, annovera il comitato controllo e rischi, cui è affidato "il compito di supportare244, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonchè quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie e periodiche"245.

Il comitato per il controllo interno e la gestione del rischio può essere composto integralmente da amministratori indipendenti246 o, in alternativa, da amministratori non

posti in essere da tali articolazioni dell'organo amministrativo siano privi di rilevanza esterna. Da questa considerazione si esclude che i comitati interni possano essere qualificati come "organi" della società.

242 Con la Raccomandazione 2005/162/CE sul "ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o

dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza".

243 GASPARRI, I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i

problemi aperti, Quaderni giuridici CONSOB, 2013, 46.

244 Tale compito di supporto al consiglio di amministrazione, al fine di garantire un efficiente esercizio

dell'attività di monitoring, emerge anche dalla lettura dei regolamenti interni adottati dalle società quotate. A titolo esemplificativo, l'art.3 del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi di Eni S.p.A. (approvato dal consiglio di amministrazione in data 9 maggio 2017), riprende quasi alla lettera la previsione dell'autodisciplina: "Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Comitato il compito di supportarlo, con un’adeguata attività istruttoria, nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche".

245BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), Codice

di Autodisciplina delle società quotate, luglio 2018. Art.7P3. lett.a. II., Sistema di controllo interno e

di gestione dei rischi, 31.

246BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

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esecutivi, in maggioranza indipendenti (tra i quali viene scelto il presidente del comitato). Si richiede inoltre che almeno247 uno dei componenti del comitato sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, secondo una valutazione condotta dal consiglio di amministrazione al momento della sua nomina248. I componenti del comitato sono almeno tre, ma "se il consiglio di amministrazione è composto da meno di sei consiglieri, il comitato può essere di due consiglieri, allora necessariamente indipendenti"249. Ai lavori del comitato controllo e rischi partecipa necessariamente il presidente del collegio sindacale o un altro sindaco da lui designato250, anche se in via facoltativa possono partecipare anche gli altri membri del collegio sindacale251.

In un'ottica di "snellimento delle strutture di governance"252, il Codice di Autodisciplina ad oggi prevede la possibilità per il consiglio di amministrazione di svolgere direttamente

e coordinamento di un'altra società, l'alternativa proposta non sussiste, in quanto il comitato deve

necessariamente essere composto solo da amministratori indipendenti.

247 Ovviamente i regolamenti delle società quotate possono prevedere dei criteri più selettivi. Ad es.

l'art.1.3 del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi di Eni S.p.A. richiede a tutti i componenti del Comitato "competenze adeguate in relazione ai compiti che sono chiamati a svolgere".

248 Sempre alla luce dei dati Assonime-Emittenti Titoli 2017 "la composizione del comitato controllo

e rischi risulta nel 93% dei casi in linea con le raccomandazioni del Codice". In ogni caso "tutte le 13 società che aderiscono al Codice e non hanno un comitato compliant nei termini raccomandati, forniscono una spiegazione della disapplicazione".

249 STELLA RICHTER JR., Il comitato per il controllo interno e la responsabilità dei suoi

componenti, in A.A.V.V., Studi in memoria di Salvatore Pescatore, Milano, Giuffrè, 2013, 480.

250BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.7C3., 33.

251 Tale raccomandazione è stata introdotta nell'edizione del 2011 del Codice di Autodisciplina, alla

luce di best practices già adottate negli statuti di alcune società quotate, come ricorda anche STELLA RICHTER JR., Il comitato per il controllo interno e la responsabilità dei suoi componenti, in

A.A.V.V., Studi in memoria di Salvatore Pescatore, Milano, Giuffrè, 2013, 480.

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le attività istruttorie proprie del comitato253, purchè tale scelta sia coerente con le caratteristiche della società e sia opportunamente motivata nella relazione sul governo societario254. Questa opzione non comporta necessariamente una flessione dei livelli di efficienza dei controlli interni ma risponde a una precisa scelta organizzativa del consiglio di amministrazione, che in questo modo attrae i compiti del comitato in capo al plenum consiliare255, che pertanto è tenuto a organizzarsi in modo adeguato per far fronte anche a tali funzioni.

Nel suo compito di assistenza al consiglio di amministrazione, il comitato controllo e rischi svolge un'attività consultiva che si estrinseca nel rilascio di pareri obbligatori ma di norma non vincolanti256, volti a garantire l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'organo gestorio. Tale funzione di supporto consente al consiglio di amministrazione

253BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

Commento all'art.4, 22, specifica i fattori che il consiglio di amministrazione deve tenere in considerazione nella scelta di non istituire il comitato controllo e rischi.

254 In particolare, BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a

cura di), Relazione sull'evoluzione della corporate governance delle società quotate. 5° rapporto

sull'applicazione del Codice di Autodisciplina, 2017, 53-54, sottolinea come, alla luce dei dati Assonime-Emittenti Titoli 2017, "il comitato controllo e rischi è stato costituito dalla maggior parte

delle società quotate italiane (il 98% di tutte le società che aderiscono al Codice, ovvero 196 su 199)", specificando che: "Le poche società che non hanno istituito il comitato e che aderiscono al Codice hanno fornito una spiegazione della disapplicazione (così come nel 2016 e nel 2015). Anche in questo caso la spiegazione fornita fa spesso riferimento alle limitate dimensioni della società o esigenze di semplificazione dell’assetto organizzativo dell’emittente e/o si afferma che le sue funzioni sono state assunte dagli organi delegati o dall’organo di controllo".

255 Come sottolinea PROVASOLI, Razionalizzazione del sistema di controllo interno e di gestione

dei rischi, in Riv. dott. comm., 2012, 3, 603ss.

256BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.7C1., 32, prima di individuare le funzioni del consiglio di amministrazione quale vertice del "sistema di controllo interno e gestione dei rischi", rimarca come queste richiedano un "previo parere

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di svolgere in modo efficiente la sua funzione di monitoring sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società e, in particolare257:

- a) di definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati e adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando altresì il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici;

- b) di valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto;

- c) di approvare, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi258; - d) di descrivere, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti259, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;

257 Ai sensi di BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura

di), op. cit., art.7C1. lett.a-e, 32.

258 A ulteriore dimostrazione della necessaria predisposizione di flussi informativi efficienti tra i

diversi attori del sistema dei controlli.

259 Ad es. nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di Pirelli & C. S.p.A.

(26.02.2018) si individuano nel dettaglio le funzioni del consiglio di amministrazione (pp. 209-215) e dei comitati interni al consiglio (pp. 216-220), ovvero nella fattispecie il comitato strategie, il comitato nomine e successioni, il comitato per le operazioni con le parti correlate, il comitato per le remunerazioni e il comitato controllo, rischi, sostenibilità e corporate governance. Dopo tale ricognizione vengono descritti gli altri attori del "sistema dei controlli interni e di gestione del rischio" (pp.220-227) e si delineano i flussi informativi verso consiglieri e sindaci (pp.227-228).

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- e) di valutare, dopo aver sentito anche il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nell'eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il Codice di Autodisciplina individua poi un procedimento rafforzato260 per la nomina e revoca del responsabile della funzione di internal audit, nonchè per la verifica dell'adeguatezza delle risorse ad esso destinate per l'espletamento delle sue responsabilità e per la definizione della sua remunerazione: la relativa proposta spetta all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ma è richiesto un parere del comitato controllo e rischi, sentito il collegio sindacale. In tali circostanze, il parere del comitato è dunque obbligatorio e vincolante rispetto alla deliberazione del consiglio di amministrazione (in un'ottica di bilanciamento del potere di proposta ed iniziativa di cui dispone l'amministratore incaricato261).

Oltre al rilascio di pareri obbligatori al consiglio di amministrazione, il Codice di Autodisciplina individua ulteriori funzioni in capo al comitato controllo e rischi, ovvero262:

- a) valutare, in coordinamento con il dirigente contabile e previo parere del revisore legale e del collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili per il bilancio di esercizio e per quello consolidato;

- b) esprimere pareri su specifici assetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali263;

260BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.7C1., 32.

261 Come rileva PROVASOLI, op. cit., 607.

262 Ai sensi di BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura

di), op. cit., art.7C2. lett.a-g, 32.

263 La formulazione di pareri in materia di identificazione dei rischi aziendali presuppone che il

comitato sia destinatario di flussi informativi adeguati, come si sottolinea ad es. nella Relazione sul

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- c) esaminare le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di internal audit;

- d) monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di

internal audit264;

- e) chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative265, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale; - f) riferire al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno semestrale, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonchè sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi266;

Comitato Controllo e Rischi è periodicamente aggiornato delle evoluzioni in materia di Enterprise

Risk Management nonché degli esiti delle analisi e delle azioni attuate". Nell'ambito della medesima

relazione si segnala anche l'implementazione "di un reporting su base trimestrale nei confronti del Comitato Controllo e Rischi in cui viene data evidenza dell’esposizione e delle operazioni di copertura realizzate per mitigare il rischio cambio, il rischio tasso di interesse e il rischio di controparte”.

264PROVASOLI, op. cit., 608, ritiene che la funzione di monitoring del comitato sia nell'interesse del

consiglio di amministrazione. L'autore propone di attribuire una maggiore rilevanza alla responsabile della funzione di internal audit laddove l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia investito di deleghe operative.

265 Secondo una formulazione che non sembra lasciare spazio ad un’attribuzione di poteri ispettivi e

di controllo diretto in capo ai componenti del comitato controllo e rischi.

266STELLA RICHTER JR., Il comitato controllo e rischi, già comitato per il controllo interno, in (a

cura di Abbadessa), Dialogo sul sistema dei controlli nella società, Torino, Giappichelli, 2015, 110, sottolinea: "Si deve notare come in generale il comitato si occupi di controlli (...) istruendo decisioni relative ai controlli ma non svolgendo direttamente quella funzione di controllo che ha contribuito a organizzare" (al più vigilando ex post sulla sua adeguatezza e sulla efficacia ed effettività del suo funzionamento, come nel caso del sistema di controllo interno).

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- g) supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza.

Alla luce di quanto prospettato, la ricostruzione della funzione del comitato di controllo in termini meramente istruttori o consultivi appare ormai inadeguata e riduttiva267: nell'ambito della sua funzione propositiva, il comitato controllo e rischi contribuisce infatti in modo significativo alla costruzione e gestione del sistema di controllo interno, in particolare laddove esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali (art.7C2. lett.b) o pareri per la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e per la valutazione della sua adeguatezza (art.7C1. lett.a-b)268.

Tale ruolo di supporto al consiglio di amministrazione è stato ulteriormente valorizzato per effetto di alcune modifiche introdotte nell'edizione del Codice di Autodisciplina del luglio 2015. In particolare, il Comitato per la Corporate Governance ha formulato alcune raccomandazioni "volte a rafforzare la sensibilità delle imprese italiane quotate ai temi della sostenibilità dell'impresa nel medio-lungo termine"269, proponendo a tale fine:

267STELLA RICHTER JR., Il comitato controllo e rischi, già comitato per il controllo interno, in (a

cura di Abbadessa), Dialogo sul sistema dei controlli nella società, Torino, Giappichelli, 2015, 112, evidenzia come "tale tradizionale ricostruzione della funzione del comitato di controllo in termini istruttori o consultivi finisce per peccare di un certo schematismo", con conseguenze rilevanti in termini di responsabilità dei componenti il comitato.

268 Come rileva STELLA RICHTER JR., Il comitato controllo e rischi, già comitato per il controllo

interno, in (a cura di Abbadessa), Dialogo sul sistema dei controlli nella società, Torino, Giappichelli,

2015, 112, secondo un'opinione ripresa anche da GASPARRI, op. cit., 48.

269BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), Relazione

sull'evoluzione della corporate governance delle società quotate. 5° rapporto sull'applicazione del Codice di Autodisciplina, 2017, 62.

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- a) di considerare, nella definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell’emittente, anche quei rischi che potrebbero assumere rilevanza in un'ottica di medio-lungo termine270;

- b) di attribuire specifici compiti di sostenibilità a un comitato ad hoc o ad altro comitato “da Codice” già esistente271.

Malgrado in molti casi le procedure interne in materia di sostenibilità appaiano poco chiare, si può dire che tale rinnovata attenzione verso la c.d. governance della

sostenibilità272 sia stata positivamente recepita dagli emittenti273, che in alcuni casi hanno dato vita ad un autonomo Comitato Sostenibilità274 mentre in altri hanno attribuito tali funzioni al comitato controllo e rischi275 o a comitati consiliari composti anche da

270BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.1C1. lett.b, 6.

271BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

Commento all'art.4, 22.

272 Questa l'espressione coniata da BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE

GOVERNANCE (a cura di), Relazione sull'evoluzione della corporate governance delle società

quotate. 5° rapporto sull'applicazione del Codice di Autodisciplina, 2017, 62 per descrivere il minimo

comun denominatore degli interventi in tema di sostenibilità.

273 Dall’analisi condotta da Assonime, CSR Manager Network e ALTIS e riportata nel Rapporto

sull'applicazione del Codice di Autodisciplina "l’attribuzione di compiti di sostenibilità a un comitato interno al consiglio è stata comunicata dal 68% delle FTSE-Mib".

274 Nel 39% dei casi, secondo l'analisi di Assonime, CSR Manager Network e ALTIS. Tra gli emittenti

che hanno optato per la creazione di un comitato ad hoc si possono ricordare, a titolo esemplificativo, ENI (i cui compiti sono esplicitati all'art.3 del Regolamento del Comitato Sostenibilità e Scenari di

Eni S.p.A.) e Generali (che ha dato vita al Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità

sociale ed ambientale).

275 Nel 25% dei casi, secondo l'analisi di Assonime, CSR Manager Network e ALTIS. Tra gli emittenti

che hanno optato per l'attribuzione di tali funzioni al comitato controllo e rischi si possono ricordare, a titolo esemplificativo, Poste Italiane, che all'art.2.3 del Regolamento del Comitato Controllo, Rischi

e Sostenibilità di Poste Italiane S.p.A. specifica quattro compiti nell'ambito delle "funzioni istruttorie,

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manager esterni. La frequente attribuzione da parte degli emittenti di competenze in tema

di sostenibilità al comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi dimostra peraltro come il comitato sia percepito come l'architrave dell'"architettura" dei controlli interni, capace di indirizzare, con la propria attività istruttoria, consultiva e propositiva, le scelte gestorie del consiglio di amministrazione verso canoni di "corretta" amministrazione. A ulteriore dimostrazione della centralità del comitato controllo e rischi nella costruzione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, si devono ricordare le funzioni che ad esso sono state attribuite per effetto del Regolamento Consob n. 17221/2010 sulle Operazioni con le Parti Correlate276. Il Regolamento ha attribuito un ruolo decisivo, nella valutazione delle operazioni con parti correlate di "minore rilevanza", a "un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti", chiamati ad esprimere un parere

motivato e non vincolante "sull'interesse della società al compimento dell'operazione

nonchè sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni"277: nella formulazione di tale parere, non vincolante il comitato può farsi assistere da esperti indipendenti a spese della società278.

In caso di operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza"279 mutano la composizione del comitato e i compiti degli amministratori che lo compongono: si

276 Il legislatore, all'art. 2391-bis. c.c. Operazioni con parti correlate, ha delegato alla Consob

l'individuazione di principi generali che assicurino la trasparenza e la correttezza formale e sostanziale delle procedure interne adottate dalle società quotate in materia di operazioni con parti correlate. Tali principi sono stati declinati compiutamente in CONSOB, Regolamento Operazioni con Parti

Correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12/3/2010 e aggiornato con le modifiche apportate

dalla delibera n.19974 del 27/4/2017.

277CONSOB, op. cit., Art. 7, 1co, lett.a. Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società

che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale e monistico, 7.

278CONSOB, op. cit., Art. 7, 1co, lett.b., 7.

279CONSOB, op. cit., Allegato 3. Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con le parti

correlate, 19, lascia alle procedure interne l'individuazione dei criteri di tipo quantitativo "per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza", anche se tali procedure devono

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prevede che "un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati (o uno o più componenti dallo stesso delegati)" sia direttamente coinvolto "nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria280. Oltre a partecipare direttamente alla fase istruttoria, il comitato formula un parere non solo motivato "sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonchè sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni"281, ma anche vincolante282 rispetto all'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione.

I comitati summenzionati possono essere costituiti appositamente per il compimento di operazioni con parti correlate, anche se spesso le società quotate riconducono tali funzioni