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Tratti distintivi dei comitati con funzioni istruttorie, consultive, propositive

All’interno del Codice di Autodisciplina viene assegnato un rilievo centrale ai c.d. comitati interni al consiglio di amministrazione, dei quali viene tratteggiata una disciplina generale all'art. 4 e una disciplina specifica agli artt.5, 6 e 7, con riguardo rispettivamente al comitato nomine, al comitato per le remunerazioni e al comitato per il controllo interno e la gestione del rischio. Tali comitati interni, definiti come "articolazioni pluripersonali dell'organo amministrativo e funzionanti con metodo collegiale"211, hanno funzioni propositive e consultive "in relazione a materie rispetto alle quali è particolarmente

211 STELLA RICHTER JR, Il comitato per il controllo interno e la responsabilità dei suoi

componenti, in A.A.V.V., Studi in memoria di Salvatore Pescatore, Giuffrè, Milano, 2013, 476. La definizione in questione, già proposta in STELLA RICHTER JR, I comitati interni all'organo

amministrativo, in Riv. soc., 2007, 260ss., era stata criticata come eccessivamente vaga e indeterminata

da LENER, Comitati interni e consiglieri "non sorveglianti", in AGE, 2007, 2, 369, secondo cui "non

esiste né può esistere una (enfasi nell'originale) definizione di comitato interno. Si può solo dire, in

modo davvero generico, che si tratta di un'articolazione necessariamente pluripersonale di un organo societario (diverso dall'assemblea) a sua volta pluripersonale".

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avvertita l'esigenza di approfondimento, specializzazione e terzietà nel giudizio da parte dello stesso consiglio"212.

In linea con la Raccomandazione n.2005/162 CE sugli amministratori non esecutivi, che ha proposto di organizzare i consigli di amministrazione o di sorveglianza in modo da consentire, a un numero adeguato di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri indipendenti del consiglio di sorveglianza, di svolgere un ruolo efficace nei settori in cui si ha un'elevata potenzialità di conflitti di interesse, i comitati garantiscono una maggior trasparenza nelle decisioni su materie in cui tale rischio di conflitto di interessi è più marcato213.

I comitati interni all'organo amministrativo si prestano essenzialmente a due ordini di classificazioni, per funzioni e per fonte. Riguardo alla prima, è sufficiente richiamare la distinzione tra comitati interni con funzioni decisorie (ovvero che implicano il potere di assumere decisioni definitive per la società, aventi una rilevanza anche esterna) e comitati interni con funzioni (meramente) consultive: tale distinzione non è tuttavia così netta, in quanto è comunque possibile cumulare, all’interno del medesimo comitato, funzioni decisorie in alcune materie e funzioni istruttorie in altre214.

In particolare, i comitati con funzioni decisorie vengono qualificati quali organi della società, in quanto i loro atti sono idonei ad avere una rilevanza esterna, e la loro istituzione presuppone una previsione di legge: due esempi sono il comitato esecutivo, di cui all'art. 2381 c.c., e il comitato per il controllo sulla gestione nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo monistico, di cui agli artt. 2408 e 2409-septiesdecies c.c.

212DI NOIA-PUCCI, Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate: motivazioni e principali

novità, in (a cura di Tombari), Corporate governance e "sistema dei controlli" nelle s.p.a., Torino,

Giappichelli, 2013, 157.

213 E non a caso l'autodisciplina dedica una specifica attenzione alle nomine e alle remunerazioni degli

amministratori oltre che alla gestione del rischio aziendale.

214 Come ricorda STELLA RICHTER JR, Il comitato per il controllo interno e la responsabilità dei

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I comitati con funzioni istruttorie vengono invece qualificati come semplici uffici della società, "la cui creazione rientra nel pieno dominio della libertà di organizzazione e dell'esercizio dell'attività di impresa"215. In ogni caso, a partire dall'edizione del 2006, il Codice di Autodisciplina ha accordato agli emittenti anche la possibilità di istituire “comitati ulteriori, diversi, quanto a competenze e funzioni, da quelli esplicitamente suggeriti"216. La flessibilità delle diverse soluzioni percorribili, a seconda del differente contesto societario, è testimoniata anche da un'ulteriore opzione contemplata dal Codice di Autodisciplina, ovvero la possibilità di costituire “comitati di due soli membri anche all'interno di consigli dalle dimensioni medio-grandi (composti da non più di otto membri)"217, i c.d. mini-comitati, oltre ovviamente alla possibilità di non fare affatto ricorso ai comitati in questione.

La previsione di comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive è dunque

sempre frutto di una scelta e non di un obbligo in capo alla società218, secondo una soluzione adottata anche dalla legge sulle s.p.a. tedesca, che all'art. 107, 3co dispone che "il consiglio di sorveglianza può nominare uno o più comitati composti da membri del consiglio di sorveglianza stesso, in particolare per preparare le sue riunioni e risoluzioni o per sorvegliare sulla esecuzione delle sue risoluzioni"219. Anche tali comitati interni dunque non sono previsti dalla legge ma dal codice di autodisciplina delle società quotate tedesco220.

La mancata istituzione dei comitati è dunque un'opzione legittimamente percorribile, anche se è sottoposta a delle condizioni particolarmente stringenti, necessitando di una spiegazione puntuale ed esaustiva da parte della società che la intraprende: coerentemente

215STELLA RICHTER JR, I comitati interni all'organo amministrativo, in Riv. soc., 2007, 260. 216DI NOIA-PUCCI, op. cit., 158.

217DI NOIA-PUCCI, op. cit., 158.

218 Coerentemente con la logica di comply or explain su cui si fonda l’intero Codice di Autodisciplina. 219 KINDLER, Il sistema dei controlli nella Aktiengesellschaft tedesca, in (a cura di Tombari),

Corporate governance e "sistema dei controlli" nelle s.p.a., Torino, Giappichelli, 2013, 233.

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con l'obbligo inserito dalla l. n.262/2005 (c.d. sulla tutela del risparmio) all'art. 124-bis d.lgs. n. 58/1998221, le società quotate che non abbiano seguito le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina in punto di istituzione dei comitati interni saranno chiamate a fornire, nell'annuale relazione sul governo societario, “adeguate informazioni in merito ai motivo della mancata o parziale applicazione"222.

In particolare, in caso di mancata istituzione del comitato controllo e rischi, nella relazione sul governo societario dovranno essere esplicitate le ragioni che hanno condotto a tale scelta: e sul punto l'Autodisciplina, in via non tassativa ma esemplificativa, enuncia alcune possibili motivazioni a sostegno della decisione di non istituire detto comitato, quali la natura dell'attività svolta, l'appartenenza a un settore regolamentato, il fatturato o l'attivo di bilancio, il numero dei dipendenti, la capitalizzazione di mercato, il numero e la collocazione geografica dei soggetti giuridici partecipati o controllati, lo svolgimento di attività d'impresa in regioni o stati che presentano fattori di rischio, il numero di componenti del consiglio di amministrazione, le loro qualifiche professionali e la loro disponibilità di tempo223.

In particolare, in seguito a quanto disposto con la Raccomandazione UE n. 208/2014, sulla qualità dell'informativa sul governo societario, si richiede che, nella relazione sul governo societario, l'emittente individui i principi e i criteri applicativi da cui si è discostato, specificando per ogni scostamento:

- a) le modalità con cui le raccomandazioni dell'autodisciplina sono state disattese;

221 Obbligo che ha inciso anche sul Regolamento Emittenti Consob, con l'inserimento degli artt. 89-

bis e 89-ter, per effetto della delibera n. 15915 del 3/5/2007.

222RACUGNO, Il comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi aziendali, in Soc., 2007,

12, 1453.

223BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), Codice

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- b) le motivazioni sottese allo scostamento "evitando espressioni generiche o formalistiche"224;

- c) le modalità con cui la decisione di discostarsi dalla best practice è stata assunta in seno alla società225;

- d) l'eventuale limitatezza temporale dello scostamento (oltre al momento in cui la società dovrebbe tornare ad attenersi alla raccomandazione);

- e) i comportamenti alternativi adottati dall'emittente e idonei al raggiungimento degli obiettivi sottesi alla best practice da cui la società si è discostata, oltre alle modalità con cui tali soluzioni alternative risultano più opportune226 rispetto a quelle raccomandate per il buon governo societario dell'emittente.

Nell'ipotesi in cui l'emittente opti radicalmente per la mancata istituzione dei comitati, le funzioni istruttorie e consultive ad essi attribuite dal Codice di Autodisciplina saranno assolte dal plenum del consiglio di amministrazione, chiamato in tali circostanze a riservare adeguati spazi a tali attività all'interno delle sedute consiliari e ad attribuire un ruolo specifico di coordinatore in capo al presidente del consiglio di amministrazione227, secondo una previsione che deve essere intesa "come una diversa modalità accordata agli emittenti che, per ragioni di carattere dimensionale o strutturale, decidano di

224BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

Principi guida e regime transitorio, 4.

225 Ovvero una sintetica descrizione dei vari passaggi del procedimento interno che ha portato

all’assunzione della scelta di effettuare uno scostamento rispetto alla previsione dell’autodisciplina.

226 Si richiede in particolare che la relazione sul governo societario evidenzi chiaramente i profili

specifici che hanno indotto la società ad effettuare lo scostamento descritto.

227 Ancora più intenso di quello riservato a tale figura dagli artt. 1C5 e 1C6 del Codice di

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avvalersene"228. Oltre a spazi specifici all'interno delle sedute consiliari, si richiedono in particolare due ulteriori condizioni229, ovvero:

- a) che gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione (con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone);

- b) che limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento.

Alla luce di quanto prospettato, la decisione in ordine all'istituzione o meno di comitati interni al consiglio di amministrazione è una scelta di organizzazione dell'impresa, di individuazione degli assetti organizzativi e amministrativi più adeguati alla luce "della tipologia dell'attività esercitata, della dimensione dell'impresa e dell'articolazione della struttura finanziaria della società"230.

Prima di procedere all’individuazione dei tratti caratterizzanti ciascun tipo di comitato raccomandato, il Codice di Autodisciplina detta, all'art. 4, alcune raccomandazioni generali in merito all'istituzione e al funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione: in particolare i comitati devono essere composti da almeno tre membri, anche se, in caso di consiglio di amministrazione composto da non più di otto membri, sarà possibile costituire un comitato composto da due consiglieri, purchè indipendenti231.

228DI NOIA-PUCCI, op. cit., 159.

229BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.4C2, 20.

230ABRIANI, L'organo di controllo (Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il

controllo sulla gestione), in (a cura di Tombari), Corporate governance e "sistema dei controlli" nelle s.p.a., Torino, Giappichelli, 2013, 96, il quale sottolinea come torni in gioco il già citato “paradigma dell’adeguatezza degli assetti societari”.

231BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

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Posto che i compiti dei comitati vengono ad essere individuati all'interno della deliberazione consiliare che li istituisce, potendo essere integrati o modificati successivamente con altra deliberazione232, le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto233 (in tal senso "il comitato per le nomine è stato costituito da poco più della metà delle società che aderiscono al Codice234, dato che ne fotografa l’insuccesso235), purchè si rispettino “le regole per la composizione di volta in volta individuate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti"236.

Tra i criteri applicativi di cui all'art. 4, occorre segnalare, in particolare, la facoltà dei comitati (ovvero degli amministratori che ne fanno parte), al fine di assicurare un corretto ed efficiente svolgimento dei compiti a cui questi sono chiamati, "di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonchè di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione"237 (facoltà che, come si vedrà, acquisisce una rilevanza pregnante nell'ambito delle funzioni del comitato controllo interno e gestione del rischio all'interno

232BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.4C1. lett.b, 20.

233BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.4C1. lett.c, 20.

234 Ovvero 118 su 199, ed in 77 casi è stato unificato al comitato per le remunerazioni, secondo i dati

forniti da BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di),

Relazione sull'evoluzione della corporate governance delle società quotate. 5° rapporto sull'applicazione del Codice di Autodisciplina, 2017, 51.

235 Come sottolineato da BELCREDI, Il Comitato per le Nomine: un'incompiuta italiana (editoriale),

in Bancaria, 2017, 4.

236BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

art.4C1. lett.c, 20.

237BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

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del sistema dei controlli interni). Per l'adempimento delle proprie funzioni i comitati dispongono inoltre di un budget ad hoc, nei limiti fissati da una deliberazione del consiglio di amministrazione.

Alle riunioni dei comitati possono partecipare anche altri componenti del consiglio di amministrazione o della struttura aziendale, su invito del comitato, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno238, con un'indicazione generale che è suscettibile di una specificazione ancora una volta rispetto al comitato controllo interno e gestione del rischio, alle cui riunioni si raccomanda la partecipazione degli altri attori del sistema dei controlli (e in particolare del responsabile della funzione di internal audit).

Si richiede infine all'emittente di fornire, nella relazione sul governo societario, una informativa adeguata “sull'istituzione e sulla composizione dei comitati (o, come già detto, sulle ragioni che hanno indotto l'emittente a optare per non costituire i comitati), sul contenuto dell'incarico ad essi conferito (per effetto delle deliberazioni consiliari) nonchè, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro"239.

238 Appare evidente l’intento dell’autodisciplina di valorizzare l’acquisizione collegiale delle

informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni dei comitati, come ribadito da STELLA RICHTER JR., L’informazione dei singoli amministratori, in Banca impresa società, 2017, 3, 331ss.

239BORSA ITALIANA-COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE (a cura di), op. cit.,

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3. Le funzioni del comitato per il controllo interno