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Le funzioni del capo d’istituto

Il capo d’istituto, pur nel nuovo ruolo, continua a svolgere attività di insegnamento nelle scuole di istruzione di base e secondarie (generali, professionali); in base al DPR n. 292 del 06/08/ 2012, ai sensi della

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Disposizione di legge n. 20 del 20/03/2001, il numero di ore previste per la didattica è modulato a seconda delle esigenze e della dimensione di ciascun istituto scolastico nel seguente modo:

- otto lezioni (del programma didattico), nel caso in cui le sezioni presenti varino da 1 a 5;

- il dirigente è sollevato dall’incarico, nel caso in cui le sezioni presenti siano superiori a 5.

I Regolamenti Interni del sistema scolastico nel suo complesso prevedono ruoli del capo d’istituto, il quale è una sorta di esecutore delle disposizioni legislative e delle direttive ministeriali, e in ogni azione amministrativa ha l’obbligo di rapportarsi costantemente con l’autorità competente di livello periferico (ossia il Direttorato di ciascuna provincia).

A livello dell’organizzazione interna della scuola al capo d’istituto spetta: - l’assegnazione ai singoli docenti delle classi e delle discipline di loro competenza;

- la predisposizione, in collaborazione col personale docente, dell’orario settimanale delle lezioni;

- provvedere al rispetto della disciplina all’interno della scuola;

- il compito di comunicare al personale scolastico ordinanze, direttive e circolari ministeriali che regolamentano le disposizioni a cui questo deve attenersi;

- supervisionare con l’ausilio di un medico le condizioni di salute degli alunni;

- cura la collaborazione con i rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali (“Avanguardie del Baath” e “Unione della Gioventù della rivoluzione”) che si occupano delle attività extra-scolastiche destinate agli studenti di ogni ordine e grado scolastico.

Il dirigente della scuola primaria inoltre:

- organizza i registri e i fascicoli inerenti alla gestione amministrativa e organizzativa di ciascun istituto scolastico, e quelli inerenti all'utilizzo dei finanziamenti pubblici;

- predispone rapporti periodici, da presentare al Direttorato dell’Istruzione, che verificano la buona gestione dell’istituto scolastico dal punto di vista strutturale, organizzativo, didattico;

- ha il compito di scegliere i docenti che, a turno, si occupano di monitorare il comportamento degli alunni durante gli intervalli di ricreazione in cortile. Il dirigente della scuola secondaria inferiore e superiore inoltre:

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- tiene il registro delle sedute del Consiglio di istituto, all’interno del quale annota, dopo puntuale verifica, la presenza dei rappresentanti del medesimo Consiglio;

- nel corso dell’anno scolastico il capo d’istituto ha il potere di assegnare al personale docente, a seguito di preventiva richiesta dello stesso, dei permessi di assenza temporanei che nel complesso nondevono superare il loro monte ore settimanale, e che vanno comunque recuperati nei giorni successivi; invece il personale amministrativo ha diritto a sei giorni di permesso da utilizzare in circostanze eccezionali.

Per ciò che concerne l’area didattica: partendo dal presupposto per cui i programmi di insegnamento sono stabiliti dal Ministero dell’Educazione (a discapito dell’autonomia scolastica), al capo di istituto spetta la valutazione periodica dell’operato dei docenti, sistematizzata in veri e propri rapporti (in seguito trasmessi alle autorità competenti superiori), nonché del rispetto dei loro obblighi di servizio; a tal fine il capo d’Istituto può anche utilizzare le cosiddette “schede formali di valutazione” fornitegli dalle autorità competenti superiori (Ministero o Direttorato). Inoltre è da sottolineare come nei rapporti predisposti dal capo d’istituto rilevino, nell’ottica di un complessivo giudizio di adeguatezza ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Educazione, tanto gli aspetti relativi alla prestazione di ciascun docente, quanto quelli legati alla personalità dello stesso (idoneità di tipo comportamentale, interazionale, deontologico).

L’Organo di Ispezione è, accanto al capo d’istituto, l’altra autorità incaricata del controllo e della valutazione dell’attività di insegnamento.

Il suo operato si sostanzia nel monitorare le prestazioni del corpo docente e in visite periodiche nelle classi: nel caso in cui si riscontrino delle carenze di apprendimento negli alunni, e dunque nella performance degli insegnanti, l’ispettore si riserva il diritto di esprimere pareri sulla didattica, oppure propone un ulteriore corso formativo di aggiornamento (per i docenti neo- assunti è invece a disposizione una consulenza personalizzata sulle modalità di approccio alla didattica).

Nello svolgimento delle funzioni di carattere organizzativo-amministrativo il capo d’istituto si avvale dell’ausilio di collaboratori, selezionati direttamente dal Ministero dell’Educazione, tra i quali ricordiamo:

- il vice, che collabora con il capo d’istituto nell’espletamento delle attività organizzative e amministrative, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

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- il segretario, il quale adempie gli incarichi di natura amministrativa che gli vengono attribuiti dal capo d’istituto; cura la tenuta dei fascicoli relativi agli alunni e al personale scolastico, e dei registri inerenti al patrimonio immobiliare della scuola; è prevista la nomina di un collaboratore del segretario medesimo nel caso in cui l’elevato numero di sezioni presenti nel complesso scolastico lo richieda;

- il coordinatore (nella scuola secondaria, inferiore e superiore), che si occupa delle attività extracurricolari, pur dovendosi attenere alle direttive del dirigente e del corpo docente; organizza i viaggi di istruzione, in collaborazione con il capo d’istituto e gli insegnanti; predispone i cosiddetti colloqui tra la scuola e le famiglie, coadiuvato in ciò dal capo d’istituto; supervisiona assieme ai docenti la corretta gestione della biblioteca; è tenuto a vigilare il comportamento disciplinato degli studenti; assolve incarichi burocratici (predisposizione delle pagelle degli allievi; rendicontazione delle loro assenze, ecc.);

- l’assistente sociale (presente nelle prime quattro classi della scuola primaria) e l’assistente psicologico ( presente nella scuola secondaria, inferiore e superiore), i quali rivolgono la propria consulenza, su segnalazione dei docenti, a tutti quegli studenti che vivano delle problematiche familiari, che manifestino disagi di natura relazionale, o che richiedano un programma educativo personalizzato; curano, in collaborazione con il capo d’istituto, il dialogo tra la scuola e le famiglie; inoltre adottano interventi di reinserimento in caso di abbandono scolastico precoce.

In base a quanto detto sopra si evince che il ruolo del capo d’istituto è regolamentato in toto dal Ministero dell’Educazione, in particolar modo i suoi poteri decisionali: egli si limita sostanzialmente ad attuare delle sorta di “direttive” provenienti da organi gerarchicamente sovraordinati, nello specifico in ambito didattico (programmi didattici, metodi di insegnamento ed efficacia degli stessi), cosicché la funzione del capo d’Istituto si sostanzia in controlli sull’operato del corpo docente puramente formali (verifiche sulla puntualità degli insegnanti, rendicontazione delle loro assenze attraverso appositi registri, ecc.); si può dunque parlare di effettiva “autonomia dirigenziale” solo per le questioni concernenti aspetti scolastici prettamente organizzativi e burocratici.

Per quanto attiene i rapporti collaborativi che la scuola intrattiene con le famiglie e gli enti territoriali (associazioni, organizzazioni no profit, istituzioni pubbliche e private, ecc.), è da rilevare come gli stessi si rivelino

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sostanzialmente sterili, mancando di fondo l’interazione a livello progettuale (ad esempio la predisposizione di attività scolastiche comuni, e così via), garante indispensabile di un servizio formativo di qualità.

Esaminando nello specifico: la relazione che la scuola intesse con le famiglie è caratterizzata da un alto livello di conflittualità, da scarsa comunicazione, e da conseguente arroccamento di ambo le parti sulle proprie posizioni. Inoltre la maggior parte dei colloqui che l’istituto scolastico organizza nel corso dell’anno, al fine di favorire per l’appunto il dialogo e smussare le incomprensioni, risultano inefficaci per vari motivi, tra i quali (per elencare i più frequenti):

- una grande percentuale delle famiglie non vi partecipa, sia perché non è cosciente della loro importanza, sia per mero disinteresse;

- i colloqui si risolvono in una banale formalità, dacché il personale docente e direttivo concentra la sua attenzione piuttosto che sulle finalità del colloquio in sé (dal quale potrebbero emergere tra l’altro giudizi critici non richiesti, pertanto neppure graditi), sulla stesura dei rapporti che a quello seguono, di natura prettamente burocratica, e che devono essere tramessi al Direttorato dell’Istruzione;

- la mancanza di uno statuto che regolamenti gli stessi colloqui; - l’inadeguatezza degli spazi scolastici a tal fine destinati.

La relazione che la scuola instaura con gli enti territoriali, rivolta a favorire l’incontro con il mondo del lavoro, è anch’essa inadeguata, poiché mancano validi progetti di cooperazione che coniughino le esigenze dello stesso mondo del lavoro con le competenze teoriche acquisite dagli studenti. In conclusione, il processo di riforma dell’istruzione scolastica in Siria realizzato nell’ultimo decennio ha focalizzato la sua attenzione su una vasta gamma di aspetti del sistema scolastico, tra cui l’innalzamento dell’obbligo scolastico da sei a nove anni, il rinnovamento dei programmi didattici, la formazione universitaria degli insegnanti; nonostante tali evidenti novità è da segnalare ancora una volta come il capo d’Istituto non sia stato investito di un reale processo di riformulazione del suo ruolo, che non è intervenuto, laddove era necessario, a ridefinirne e ampliarne le competenze, e non ha predisposto una formazione specifica del dirigente medesimo sugli aspetti educativi, organizzativi, giuridici e finanziari che interessano la scuola nel suo complesso.

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