LE PROCEDURE CONCILIATIVE IN EN
2. Il futuro obbligatorio del tentativo di conciliazione per le controversie sulle forniture energetiche
Con la delibera del 5 maggio 2016, 209/2016/E, è stato approvato dall’Autorità il nuovo Testo Integrato Conciliazione che
138 Elementi richiesti sono: la data di iscrizione al protocollo della domanda di conciliazione;
l’oggetto della procedura; la data del primo incontro; la data entro la quale deve concludersi la procedura.
ha razionalizzato, e che in concreto andrà a sostituire a partire dal 1 gennaio 2017, le delibere che fino ad ora hanno disciplinato il Servizio Conciliazione Energia, e sono: la delibera istitutiva 260/2012/E/com, integrata e modificata dalle delibere del 15 novembre 2012, 475/2012/E/com, del 7 marzo 2013, 93/2013/E/com, del 11 dicembre 2014, 605/2014/E/com e del 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com.
Il nuovo Testo Integrato Conciliazione in concerto con la deliberazione del 14 luglio 2016, 383/2016/E/COM, ha apportato importanti modifiche che prenderanno efficacia dal 1 gennaio 2017, alcune di queste variazioni che riguardano l’operatore sono state già analizzate nel paragrafo precedente relativo alla Conciliazione Energia, adesso ci soffermeremo sui cambiamenti che avranno come protagonista il cliente finale.
Infatti dal 1 gennaio 2017 per i clienti il tentativo di conciliazione presso l’Autorità, riguardante ogni tipo di controversia circa le forniture elettriche e il gas, diventerà "il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti"139 e solo in caso di
139 Dal sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica, per il Gas e il Sistema Idrico
insuccesso di questo ci si potrà eventualmente rivolgere alla
giurisdizione ordinaria.
Per cui cambierà la veste della procedura conciliativa, da facoltativa ed eventuale ad obbligatoria e condizione di procedibilità per l'azione giudiziale dei consumatori.
Come già accennato è stato sostanzialmente riformato l'attuale regime che permette di scegliere tra il Servizio Conciliazione o i reclami di secondo livello presso lo Sportello per il consumatore
stabilito presso l’Acquirente Unico.
Mentre prima la scelta di adire lo Sportello del consumatore oppure attivare direttamente la procedura di conciliazione era rimessa alla libera preferenza del cliente finale, dal 2017 non sarà più così. Infatti la 383/2016 restringe le funzioni dello Sportello, in particolare quelle previste dall'articolo 7, comma 6 e dall'articolo 44 comma 4 del d.lgs 93/11140, destinato a trattare specifiche controversie mantenendo l’operatività in deroga al principio generale di ricorso esclusivo al
140Dall’articolo 7 comma 6 d.lgs 93/11: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa […], provvede affinché' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono. Dall'articolo 44 comma 4 del d.lgs 93/11: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.
Servizio Conciliazione, solo nei casi che costituiscono procedure speciali a carattere risolutivo concernenti i reclami nei casi di bonus sociale, di doppia fatturazione a seguito di switching, di mancata erogazione di un indennizzo automatico dovuto, di rigetti o di mancate risposte da parte delle controparti commerciali dei reclami presentati in materia di switching back e in caso di problematiche relative al corrispettivo di morosità (Cmor)141.
A seguito di tali riforme verrà meno del tutto l’alternatività dei due strumenti di tutela, al fine di prevedere come unico strumento di “secondo livello” la conciliazione.
Quindi l’Autorità in funzione della (ormai prossima) obbligatoria presentazione della controversia avanti ad un procedimento alternativo, ha istituito nel 2015 l’Elenco degli organismi ADR nei settori dalla stessa regolati (con la finalità di attribuire agli organismi
141 Ai sensi dell’articolo 1 dell’appendice 2 presente nella delibera n.383 del 2016
Sono procedure speciali a carattere risolutivo le modalità di risoluzione delle controversie relative: a) al bonus sociale ed in particolare ai casi di mancata validazione delle domande già ammesse dai Comuni da parte del distributore, mancata o ritardata erogazione del bonus da parte del distributore/venditore, contestazione di procedure di recupero avviate ai sensi del Regolamento Recuperi Bonus Elettrico e Bonus Gas; b) a casi di doppia fatturazione a seguito di switching; c) ai casi di mancata erogazione entro i termini massimi previsti dalla regolazione di un indennizzo automatico dovuto; d) ai rigetti o alle mancate risposte da parte delle controparti commerciali dei reclami presentati ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 153/2012/R/com in materia di switching back. e) ai casi di errori nell’addebito del Cmor da parte dell’esercente la vendita entrante, di richieste di addebito del Cmor in assenza dei requisiti previsti dalla regolazione e di mancato annullamento del Cmor a seguito di pagamento dell’intera posizione debitoria.
iscritti riconoscimento a livello comunitario), che ad inizio del 2016 vedeva come unici organi iscritti il Servizio Conciliazione e la conciliazione paritetica di ENI. Ad oggi invece tale elenco è notevolmente rinvigorito.
Anche il range dei clienti finali a cui si apre la possibilità di avviare la Conciliazione in presenza di una controversia riguardante il settore gas, è stato modificato ed ampliato passando dai “soli clienti domestici, il condominio uso domestico con consumi non superiori a 200.000 metri cubi annui e i clienti non domestici con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui”, a tutti i clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer142 o Utenti finali e Operatori o Gestori o persona giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall’Autorità.
In conclusione con questi ultimi emendamenti apportati dalla delibera 209/16 e dal regolamento 383/16 si cerca di aprire il più possibile le porte ad un procedimento fruibile, economico e di facile accessibilità nei confronti di un’utenza vasta che possa così godere a
pieno dei suoi diritti senza doversi perdere nelle vie tortuose della giustizia ordinaria.
CONCLUSIONI
Dai dati raccolti possiamo giungere alla conclusione che l’attivazione di questi nuovi metodi alternativi possa essere una valida soluzione per sgravare i tribunali dalla mole di lavoro a cui devono far fronte.
Vi era un’effettiva problematica data dalla disorganicità e dall'eccessiva frammentazione della normativa che regolava tali questioni, ma dopo le più recenti riforme apportate con le direttive n. 209 e 383 del 2016, si può convenire che anche tale questione può dirsi in parte risolta.
Sicuramente nel corso dell’anno venturo l’applicazione pratica di tali modifiche perfezionerà gli aspetti puramente pratici che ancora necessitano di un chiarimento. Ad esempio la gratuità del servizio non è a mio avviso totale, difatti emerge che per usufruire della rappresentanza delle Associazioni, si rende necessario il sostenimento di spese, che per gran parte sono sostenute da un piano ad opera dell’Autorità finalizzato a promuovere l’accesso sia alle procedure gestite dal Servizio conciliazione sia a sostegno delle procedure di conciliazione paritetiche, ma si tratta di costi
sicuramente non paragonabili a quelli che richiede un giudizio ordinario. Infatti nella maggior parte dei casi l’Associazione dei Consumatori a cui si decide di rivolgersi richiede comunque di sostenere una spesa - pur minima- per coprire i costi del tesseramento, necessario alla rappresentanza, per non parlare degli importi che l’utente deve sostenere per poter farsi rappresentare da un avvocato nel caso in cui ritenga necessaria tale figura. Potrebbe invero contestarsi il fatto che nella Conciliazione Energia viene data la possibilità al cliente di rappresentarsi autonomamente e soprattutto gli vengono fornite, ad opera degli Sportelli unici istituiti dall’Autorità, le informazioni necessarie concernenti i diritti, la normativa in vigore e le modalità disponibili per la risoluzione delle controversie. Ma è pacifico affermare che l’utente nella maggior parte dei casi non ha le conoscenze necessarie per sostenere un tale procedimento, ritornando qui all’annosa questione della situazione di svantaggio in cui può ritrovarsi il cliente finale. Tale costatazione è supportata dai dati raccolti nella Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta del 31 marzo 2016 dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico riguardante i Canali di attivazione del Servizio conciliazione, dove infatti si nota come solo
nel 18% dei casi il cliente finale ha presentato la richiesta di attivazione del Servizio conciliazione in via diretta, registrando come canale principale di attivazione quello delle Associazioni dei clienti finali domestici riconducibile al 50%, seguito dal 32% delle richieste risultate dal canale dei delegati diversi dalle associazioni.
A mio avviso quindi la questione iniziale che cercava risposta può dirsi in parte risolta, ovvero si riscontra sicuramente un superamento della problematica relativa al sovraccarico delle aule di giustizia, che vedranno ridotto il loro carico di lavoro proporzionalmente all’aumentare dell’utilizzo di risoluzioni stragiudiziali, che, grazie soprattutto all’introduzione dell’obbligatorietà di tali procedimenti, sarà automatica. Ritrovo, infatti, proprio nell’obbligatorietà e nel superamento della volontarietà di partecipazione degli esercenti, la novità più rilevante, precipua e strumentale allo scopo. Come ho già spiegato, l’aspetto che ha margini di miglioramento ritengo sia quello di una migliore accessibilità per l’utente al servizio.
Ritengo che un aspetto non completamente precisato nel TICO sia la previsione di una esplicita condizione di improcedibilità nel caso in cui la domanda giudiziale sia presentata senza un anteriore
tentativo di conciliazione obbligatoriamente previsto (previsione che invece troviamo ad esempio nel decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 “in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” all’articolo 5 comma 1, dove è esplicitamente previsto che se alla presentazione della domanda giudiziale non è stato esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice dovrà concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione). Quindi per quanto riguarda le controversie di competenza dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio idrico, non sono ancora chiari gli effetti che da questo mancato esperimento potrebbero scaturire. Ritengo a tal proposito che un intervento chiarificatore per quanto riguarda il rapporto tra risoluzioni alternative e la funzione giurisdizionale sia necessario ad un più preciso delineamento del requisito di obbligatorietà previsto per tali procedure.
Un aspetto positivo, invero, che non avevo inizialmente considerato, è l’aumento sicuro di possibilità di lavoro per coloro che sono preparati nella materia, in quanto l’introduzione di risoluzioni alternative comporterà conseguentemente la richiesta di figure
adatte, sia in veste di conciliatori che di rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori.
Come anche la fissazione di termini massimi per la conclusione della controversia sono considerevoli, infatti appaiano più che congrui e sopportabili, data anche la possibilità di sospendere fino a conclusione della medesima, le azioni di autotutela avviate dall'esercente volte al recupero del credito oggetto della conciliazione, comprese quelle di riduzione e/o sospensione della fornitura.
In conclusione: dall’istituzione dei mezzi alternativi di risoluzione nel 2013 ad oggi, è stato registrato un crescente aumento delle controversie affidate all’AEEG, come dimostrano i dati forniti dall’Acquirente Unico mostrati nel grafico sottostante (i dati si rivolgono solo alle controversie che implicano la presenza dell’Acquirente Unico, nel nostro caso si tratta del Servizio di Conciliazione Energia).
Volumi Servizio 2013-2015: andamento trimestrale- Fonte: Elaborazione interna, Acquirente Unico.
Possiamo notare come solo nel 2015 il Servizio ha ricevuto 2.496 richieste di conciliazione, con un aumento medio del 75% rispetto all’anno precedente, a sua volta in aumento del 63% in relazione all’anno di avvio. I primi dati 2016 confermano il carattere crescente, con oltre 1700 richieste registrate fino al secondo semestre. Il Servizio ha registrato un tasso di successo dell’82% (percentuale di pratiche concluse con accordo, rispetto a quelle concluse senza raggiungere l’accordo), un tempo medio di conclusione di 2 mesi e
tempi minimi di conclusione inferiori alle 2 settimane (12 giorni solari).
Indice questo di un buon funzionamento degli stessi e soprattutto di un riscontro positivo da parte del cliente finale.
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