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L’offerta dei Concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice degli appalti pubblici.

Detta cauzione deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, come indicata nel Bando di gara, di importo pari ad € 4.354,44 (quattromilatrecentocinquantaquattro/44).

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, con le seguenti modalità:

a. in contanti

il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario c/o Banca del Credito Cooperativo di Roma

coordinate IBAN IT 18 W 08327 03200 000000043920

b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;

c. mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai criteri di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi tipo indicati dal D.M. n. 31 del 19.01.2018 (pubblicato sulla G.U.I. il 10.04.2018) di cui al comma 9 dell’art. 103 del Codice degli appalti pubblici;

- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva, riguardare tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

- prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

d) la dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilascaito la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice degli appalti pubblici. Il predetto obbligo, a norma del comma 8, dell’art. 93 del Codice degli appalti, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’Offerente dovrà comprovare la natura di PMI e Microimpresa mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello di dichiarazione predisposto da ACI Progei S.p.A..

La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del Contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo.

L’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice degli appalti pubblici. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Eco Label UE).

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle riduzioni sopra elencate, il Concorrente dovrà produrre nella “Busta A - Documenti” (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) le certificazioni di qualità previste dall’art. 93, comma 7 del Codice degli appalti pubblici. In alternativa alla produzione, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione, resa dal Concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso delle predette certificazioni.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ACI Progei S.p.A., comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione, anche nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia medesima.

Si precisa peraltro che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

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