• Non ci sono risultati.

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, così come aggiornato dalla Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2021§ 127– {198}.

Il nuovo protocollo, al punto 11, prevede che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del medico competente. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Le fattispecie di riscontro di sintomaticità sono essenzialmente due:

1) Riscontro all’ingresso di temperatura corporea>= 37,5 °C; in questo caso si seguono le indicazioni illustrate nel capitolo 2 § a.

2) insorgenza durante lo svolgimento del lavoro di sintomi simil-influenzali; in questo caso si seguono le indicazioni sopra illustrate.

Protocollo condiviso (allegato 12)

Isolamento del lavoratore

Contatti stretti lavorativi

b. Specificità di settore

i. Attività sanitarie e socio-sanitarie

In data 9 giugno 2020 Regione Lombardia ha emanato la DGR n. XI/3226 § 31-bis - {79}.Si tratta di un documento che è stato aggiornato una prima volta con la DGR n. XI/3524 del 5 agosto 2020 § 47-bis - {148}-{149} e una seconda volta con la DGR XI/9313 del 25 novembre 2020 § 80 -{146}-{147}. La DGR 3226, nell’allegato A, stabilisce che gli enti gestori del settore sociosanitario, attraverso il coordinamento del Referente aziendale COVID-19, predispongono un PIANO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE con relative procedure/istruzioni operative, e tra questi si annovera esplicitamente la gestione di eventuali casi positivi o sospetti COVID-19 tra ospiti/paziente e operatori. In particolare, sullo specifico tema, si legge: “La struttura, al riguardo, deve prevedere specifica procedura per gestire l’insorgenza di sintomi e/o febbre durante il turno di servizio,la sostituzione del personale e l’avvio della eventuale sorveglianza con misure di isolamento verso gli esposti, in accordo con il medico competente/servizio di medicina occupazionale o dal responsabile medico che ne svolge le funzioni…In caso di riscontro di sintomi e/o febbre in operatori, si rinvia alla DGR N° XI/3114 del 07 maggio 2020 (attività di sorveglianza).

Procedura per la gestione dei casi positivi o sospetti

ii. Trasporti

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale le aziende del settore logistica e trasporti rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Relativamente al tema oggetto di discussione il protocollo non introduce alcuna peculiarità relativamente gestione di una persona sintomatica.

iii. Costruzioni

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale le aziende del comparto costruzioni rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore “cantieri” sottoscritto il 19 marzo 2020, di cui all'allegato 13. Relativamente al tema oggetto di discussione questo protocollo ricalca i contenuti del protocollo condiviso di cui all’allegato 12, adattandoli allo specifico settore e introducendo alcune peculiarità.

Di seguito si riportano i contenuti relativi al tema che stiamo affrontato.

 Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

 Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

iv. Pubblica Amministrazione Nessuna peculiarità.

v. Scuola

Le informazioni relative alle scuole, di tutti gli ordini e gradi, sono consultabili al seguente link:

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2283-covid-19-scuola.html

Protocollo trasporto e logistica

Protocollo cantieri

Isolamento del lavoratore

Collaborazione del DDL con le Autorità sanitarie

c. Specificità applicative di ATS Brianza

Come sopra illustrato, le fattispecie di riscontro di sintomaticità sono essenzialmente due:

1) riscontro di temperatura corporea>= 37,5 °C.

In questo caso si interviene con le seguenti modalità:

 prestare assistenza al soggetto sintomatico da parte di addetto al primo soccorso (o altro soggetto formato allo scopo) dotato di DPI;

 far indossare mascherina chirurgica al soggetto sintomatico e “isolarlo”;

 il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale circostanza ad ATS (DIPS);

 ATS fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi;

 Il lavoratore dovrà contattare il MMG per gli aspetti attinenti alla terapia e non recarsi al pronto soccorso di propria iniziativa;

TC > 37,5 °C

 per il rientro al domicilio evitare l’uso di mezzi pubblici; se le condizioni di salute non consentono il rientro autonomo alla guida di un veicolo, assistere la persona facendola soggiornare in un luogo isolato, più vicino possibile all’ingresso fino a che non sia possibile il rientro al domicilio in sicurezza.

2) insorgenza di sintomi simil-influenzali.

In questo caso si interviene con le seguenti modalità:

 prestare assistenza al soggetto sintomatico da parte di addetto al primo soccorso (o altro soggetto formato allo scopo) dotato di DPI;

 far indossare maschera chirurgica al soggetto sintomatico e “isolarlo”;

 misurare la temperatura corporea;

 il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale circostanza ad ATS (DIPS);

 ATS fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi;

 Il lavoratore dovrà contattare il MMG per gli aspetti attinenti alla terapia e non dovrà recarsi al pronto soccorso di propria iniziativa.

 per il rientro al domicilio evitare l’uso di mezzi pubblici; se le condizioni di salute non consentono il rientro autonomo alla guida di un veicolo, assistere la persona facendola soggiornare in un luogo isolato, più vicino possibile all’ingresso fino che non sia possibile il rientro al domicilio in sicurezza.

A partire dal 10 giugno 2021 è reso disponibile, per la segnalazione dei contatti in presenza di caso indice ad ATS Brianza, il portale telematico raggiungibile al seguente link:http://webapp.ats-brianza.it/covid19/raccoltadati aziende/index.asp

Destinatari del portale sono:

- il medico competente dell’azienda che effettua il contact tracing;

- il referente covid aziendale, nelle aziende che non hanno obbligo di nomina del medico competente.

I medici competenti che operano nel territorio di ATS Brianza hanno ricevuto via email la password, mentre il codice utente corrisponde al loro codice fiscale. I medici competenti che non l’avessero ricevuta e i referenti covid aziendali possono richiederla a uo.psal@ats-brianza.it trasmettendo le seguenti informazioni: nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico e email. I referenti covid dovranno richiederla soltanto in occasione della necessità di segnalare contatti in azienda.

Si specifica altresì che fino a quando non ci sono contatti da segnalare, non è necessario effettuare le associazioni tra medico e azienda.

L’applicativo telematico verrà impiegato nell’ambito territoriale di ATS Brianza, sia a riguardo delle aziende private che pubbliche o equiparate. Saranno invece escluse quelle sanitarie e sociosanitarie, scuole, forze dell’ordine e altre che hanno un percorso dedicato.

La segnalazione deve essere effettuata quando in azienda si manifesta:

a) caso positivo insorto fra i dipendenti (anche se con sintomatologia insorta al di fuori dell’azienda), e contemporaneamente

b) presenza di contatti stretti tra i dipendenti (o contatti occasionali o a basso rischio in caso di varianti secondo le indicazioni ministeriali) per cui è indicato il tracciamento ed è obbligatoria la quarantena.

Non occorre invece effettuare la segnalazione nella evenienza in cui venga isolato un caso indice tra i dipendenti dell’azienda in assenza di contatti stretti (anche a basso rischio od occasionale).

La segnalazione del caso indice (anche se non dipendente) e dei contatti deve essere eseguita dal medico compente dell’azienda in cui sono occupati i contatti; se più aziende hanno avuto contatti, ciascun medico competente segnala il caso indice e i contatti della propria azienda.

Insorgenza in azienda di sintomi simil-influenzali

Segnalazione dei contatti aziendali ad ATS

d. Commenti interpretativi Nessuno.