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INGRESSO IN AZIENDA, SPOSTAMENTI INTERNI ED USCITA (dipendenti e utenti/fornitori esterni)

a. Normativa Dipendenti

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, così come aggiornato dalla Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2021§ 127– {198}.

Il nuovo protocollo stabilisce che:

 Prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

È evidente che il protocollo condivisodi aggiornamento non stabilisce un obbligo di misurazione della temperatura corporea per i lavoratori, così come era stato normato in Regione Lombardia dalle varie Ordinanze che si sono susseguite nei mesi precedenti ad integrazione dei DPCM via via emanati, l’ultima della quali è l’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 e, dopo un periodo di vacatio, con il Decreto del 9 dicembre 2020 n. 649§ 85 – {154}, valido fino al fino al 15 gennaio 2021.Ne consegue che al momento attuale la misurazione della temperatura corporea in Regione Lombardia non può essere considerata obbligatoria.

 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

 Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:

 agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

 all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

 all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

 all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

 La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

DIPENDENTI

Protocollo condiviso (allegato 12)

Temperatura corporea:

facoltativa per i dipendenti

Divieto di accesso

 Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

 Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente.

Il protocollo del 6 aprile 2021 regolamenta anche la gestione entrata e uscita dei dipendenti, stabilendo che:

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali.

L’art. 6, comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull’intero territorio nazionale è raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Il punto 10 del protocollo condiviso stabilisce altresì che gli spostamenti all’interno del sito aziendaledevono essere limitati al minimo indispensabile enel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Sempre lo stesso protocollo condiviso del 6 aprile 2021, per i fornitori esterni stabilisce le seguenti misure:

 per l’accesso di fornitori esterni debbono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;

 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;

 per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

 va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali;

 ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;

 le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive;

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed

Gestione degli orari di ingresso/uscita

Spostamenti all’interno dell’azienda

Riunioni in presenza/distanza

FORNITORI ESTERNI

Servizi igieni dedicati per personale esterno

Imprese appaltatrici

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

 l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

b. Specificità di settore

i. Attività sanitarie e socio-sanitarie Lavoratori

La DGR 3777 del 3 novembre 2020 § 78 - {140}, provvedimento che ha introdotto in Regione Lombardia l’uso dei test antigenici rapidi, ha stabilito, tra le tante misure, anche l’obbligo di misurazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro e al termine per gli operatori appartenenti ai seguenti setting:

 UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELLA RETE TERRITORIALE - Si fa riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate alle aree anziani, disabilità, cure intermedie, salute mentale/neuropsichiatria infantile, dipendenze, nonché alle strutture socio-assistenziali.

 OPERATORI SANITARI - Si fa riferimento alle strutture pubbliche del SSR (ATS;

ASST; IRCCS di diritto pubblico)

L’obbligo della misurazione della temperatura corporea negli operatori sanitari e socio-sanitari era già previsto da altre norme previgenti, tra le quali si ricordano le seguenti la DGR n. 3018 del 30 marzo 2020§ 6-quater - {16} e la nota della DGW Protocollo G1.2020.0036106 del 26 ottobre 2020§ 72 - {133.

Visitatori

Relativamente alle visite, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, si deve fare riferimento al DPCM 2 marzo 2021§ 99– {170}che all’art. 11, comma 6, recita: “l’accesso ai parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

L’art. 7 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 (Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice) stabilisce che:

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 28 maggio 2021, n.

76, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso

Temperatura corporea: obbligo di misurazione per operatori sanitari e sociosanitari

Visitatori strutture sociosanitarie e sanitarie

D.L. 221/21

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 § 116– {177}, così come modificato con la Legge di conversione 17 giugno 2021 n. 87, ha introdotto al riguardo delle visite ai pazienti rilevanti novità che saranno illustrate riportando i relativi articoli della norma prima citata, che recitano:

Art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere (ndr: ultimo inciso introdotto dal Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Omissis…

Art. 2 – ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Omissis…

Art. 2 – quater (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.)

ii. Trasporti

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale le aziende del settore logistica e trasporti rispettano i contenuti del protocollo

Protocollo

trasporti e logistica

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

L’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 novembre 2021 § 158- {229-230}stabilisce che:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le attività relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce… il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato.

L’allegato 14, nella nuova formulazione, stabilisce che all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc.) e all'interno dei mezzi, e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Tale misura si applica a tutto il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti, ecc.) così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

Relativamente al tema oggetto di discussione questo protocollo ricalca i contenuti del protocollo condiviso di cui all’allegato 12, adattandoli allo specifico settore e introducendo alcune peculiarità. Il protocollo di settore prevede la dotazione di dispositivi automatizzati di rilevazione della temperatura nei luoghi strategici (sale operative, sale di controllo ecc.);

la raccomandazione di non usare spogliatoi dove ciò non sia previsto obbligatoriamente.

iii. Costruzioni

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale le aziende del comparto costruzioni rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore “cantieri” sottoscritto il 19 marzo 2020, di cui all'allegato 13. Relativamente al tema oggetto di discussione questo protocollo ricalca i contenuti del protocollo condiviso di cui all’allegato 12, adattandoli allo specifico settore e introducendo alcune peculiarità.

Il protocollo di settore stabilisce che il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria.

Per l’accesso di fornitori esterni debbono essere assunte le seguenti misure:

 devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi:

non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

 per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Protocollo cantieri

Temperatura corporea: obbligo di misurazione per il personale di cantiere

Accesso dei fornitori esterni del cantiere

Servizi igienici per gli esterni del cantiere

 Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoiè contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamentoanche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

iv. Pubblica Amministrazione

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020§ 43 – {92}introduce l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea all’ingresso dei luoghi di lavoro anche per l’utenza esterna.

L’art. 6 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, indica che le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

v. Scuola

Le informazioni relative alle scuole, di tutti gli ordini e gradi, sono consultabili al seguente link:

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2283-covid-19-scuola.html

Accesso agli spazi comuni

Pubblica

Amministrazione

Scuola

c. Specificità applicative di ATS Brianza Nessuna

d. Commenti interpretativi Nessuno.

3. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA