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L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021§ 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art.

18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, così come aggiornato dalla Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2021§ 127– {198}.

Il protocollo condiviso stabilisce che l’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

In particolare, l’informazione riguarda:

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc ) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di

Disposizioni del Protocollo condiviso (allegato 12)

Disposizioni delle autorità (depliant informativi)

Uso dei DPI

Formazione in aula

Attualmente possibile La formazione in materia di sicurezza in presenza

attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Il DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, ha mantenuto invariato l’art.

25 comma 7, sopra riportato.

Il Decreto legislativo del 24 dicembre 2021 n. 221, oltre a prolungare la vigenza del D.L. 52/2021 fino al 31 marzo 2021, ha aggiunto all'art. 9-bis il comma i-bis) riguardante corsi di formazione privati se svolti in presenza.

L’art. 8 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 stabilisce che: “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

E' evidente, pertanto, che l'obbligo di super green pass non riguarda i corsi di formazione privati svolti in presenza, poiché il comma i-bis) non trova menzione nella norma sopra indicata. Il super green pass è richiesto solamente per le attività di cui alle lettere c), d), f), g), h).

Per la formazione/informazione si applicano gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e le indicazioni degli Accordi Stato Regioni sulla formazione.

Tra i percorsi formativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.

81/2008 rientrano anche quelli degli addetti incaricati delle attività di primo soccorso; a tale proposito, la Circolare del Ministero della Salute n. 19334 del 5 giugno 2020 § 32 – {72}, che fa seguito alla riapertura dei corsi di formazione nel settore del primo soccorso stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19 con verbale del 28 maggio 2020, fornisce indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sulle modalità di erogazione dei relativi corsi di addestramento di abilità pratiche per i soccorritori

“laici”, tra i quali sono ricompresi anche gli addetti alla sicurezza aziendale.

Con nota del Ministero della Salute del 7 gennaio 2021§ 86 – {155}si ribadisce che i corsi di formazione per il primo soccorso –BLSD sono assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10. Lettera s) e che possono essere svolti, con le tutele del caso, e con le specifiche di sicurezza anti-contagio forniti dalla circolare del 23 giugno 2020. Il Ministero precisa la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti, soprattutto per le finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/08. La fase di addestramento alle abilità tecniche e manuali della RCP (rianimazione cardiopolmonare), può avvenire soltanto in presenza, considerata l’irrinunciabile esigenza di praticare in modo diretto le manovre di Basic Life Support su simulatori.

Formazione/informazione ex D.Lgs. 81/08

Indicazioni ministeriali per la formazione addetti al primo soccorso

Nota del Ministero della Salute del 7 gennaio 2021

b. Specificità di settore

i. Attività sanitarie e socio-sanitarie

Con la DGR n. 3018 del 30 marzo 2020§ 6-quater - {16}Regione Lombardia ha emanato “indicazioni per gestioni operative per le RSA e RSD. Il documento fa riferimento al Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2020. Il capitolo relativo agli OPERATORI sottolinea l’importanza di una formazione specifica sull’infezione da SARS-CoV-2 e sulla malattia COVID-19, sulle precauzioni standard, sulle precauzioni per la prevenzione di malattia trasmesse per contatto e droplet nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19, sulle precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerogena quando si eseguono procedure che possono generare aerosol.

La DGR n. 3226 del 9 giugno 2020§ 31-bis - {79}, e i due aggiornamenti apportati con la DGR n. XI/3524 del 5 agosto 2020§ 47-bis- {148}-{149} e con la DGR XI/9313 del 25 novembre 2020§ 80 -{146}-{147}, relativamente alla formazione prevede che deve essere rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro (contratti di dipendenza, di libera professione diretta o con cooperative, ecc.), ivi compreso il personale volontario, e delle mansioni (personale sanitario, di assistenza, amministrativo, addetti alle pulizie, ecc). Gli eventi formativi dovranno riguardare la patologia COVID-19, i sistemi di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-Cov-2 e dovranno essere riproposti periodicamente, anche ricorrendo ai corsi con modalità FAD. Si ribadisce che la partecipazione ai corsi di formazione da parte degli operatori sanitari e sociosanitari è obbligatoria e dovrà essere intrapresa sollecitamente e, comunque, non oltre il 31 agosto, prevedendo periodici aggiornamenti.

La nota della DGW Protocollo G1.2020.0036106 del 26 ottobre 2020 § 72- {133}

sensibilizza all’adozione di alcune misure di sicurezza e introduce nuove disposizioni che possono essere così puntualizzate:

 Si ritiene fondamentale sensibilizzare e, se del caso, intensificare la formazione degli operatori al rispetto delle MISURE UNIVERSALI di prevenzione durante tutto l’orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche nelle fasi operative extra assistenziali (ad esempio riunioni, pausa mensa, attraversamento di percorsi intraospedalieri), ambiti che si stanno caratterizzando per il verificarsi di un elevato numero di contagi tra operatori, in aggiunta ai contatti in ambito domestico. Precisamente si richiama quanto segue:

 la mascherina chirurgica, come dispositivo di protezione collettivo, produce efficacia nel momento in cui viene indossata correttamente, ovvero coprendo naso e bocca, e da tutti i soggetti che coabitano il medesimo spazio ambientale e il suo utilizzo non costituisce una misura preventiva alternativa al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, pertanto ne è raccomandato l’utilizzo continuativo da parte di tutti gli operatori, anche durante le fasi operative extra assistenziali;

 l’igienizzazione frequente delle mani è efficace nella riduzione delle trasmissioni virali da contatto diretto con persone e superfici;

 il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro è efficace nella riduzione delle trasmissioni virali da droplet.

ii. Trasporti

DGR 3018: RSA e RSD

Formazione specifica su Sars-Cov-2 e Covid-19

DGR 3226 e smi:

Formazione Covid per tutti

Aggiornamenti periodici

Formazione sulle misure universali di prevenzione:

Uso continuativo della mascherina

Igienizzazione delle mani

Distanziamento

L’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, stabilisce che sull'intero territorio nazionale, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. Questo protocollo pone l’attenzione, oltre alla tutela del personale, anche a quella dei passeggeri.

L’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 novembre 2021 § 158- {229-230} stabilisce che:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le attività relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce… il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato.

L’allegato 14, nella nuova formulazione, stabilisce che per quanto riguarda la formazione ai sensi dell’art. 3 bis del decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87: “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020”. Pertanto, in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza tutti i corsi di formazione con il rispetto dei protocolli indicati nella norma richiamata. In ogni caso sono consentiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 e così come riportato al punto 10 del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 6 aprile 2021: “…

i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza…, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”. Sulla formazione si fa quindi riferimento alla normativa appena richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia.

Risulta particolarmente importante garantire i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante di tutti i settori.

L’allegato 15 del vigente DPCM contiene le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», che esulano le finalità di questa linea guida.

iii. Costruzioni

L’art. 4 del DPCM 14 gennaio 2021 stabilisce che sull'intero territorio nazionale i cantieririspettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore “cantieri” sottoscritto il 19 marzo 2020, di cui all'allegato 13. Relativamente all’informazione questo protocollo ricalca i contenuti del protocollo condiviso di cui all’allegato 12, adattandoli allo specifico settore e introducendo alcune peculiarità. Di seguito si riportano i contenuti relativi al tema che stiamo affrontando.

Protocollo trasporti (allegato 14)

allegato 14 – nuova formulazione

Protocollo cantieri (allegato 13)

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:

mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

iv. Pubblica Amministrazione

Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020 fa una chiosa al punto 2 sull’importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa, sui contenuti della quale si rimanda alla lettura integrale del documento.

v. Scuola

Le informazioni relative alle scuole, di tutti gli ordini e gradi, sono consultabili al seguente link:

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-aicittadini/2283-covid-19-scuola.html

Protocollo Pubblica Amministrazione

c. Specificità applicative di ATS Brianza Nessuna.

d. Commenti interpretativi

Nota 1: Il DPCM2 marzo 2021 § 99– {170}, prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’art. 18 del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 § 152- {223}, affronta la questione della formazione in tema di salute a sicurezza negli ambienti dei lavoro all’art. 25, comma 7. Non è immediatamente chiaro se le disposizione in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano validi solo per le zone gialle di cui al capo III o anche per le zone arancione (capo IV) e rosse (capo V). A nostro parere, se il tema non è diversamente disciplinato per le Regioni/PA con diverso scenario di rischio (zone arancione e zone rosse), si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, comma 7. Infatti, nell’art. 34 e si legge che

“nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente capo. L’art. 39 stabilisce le stesse disposizioni per le zone rosse. In ragione di ciò, è logico ritenere che la formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, poiché non è diversamente disciplinata nei capi IV e V, è anche consentita nelle Regioni/PA con scenari di rischio arancione e rosso.

Formazione in presenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nota 2: Sono pervenute alla scrivente UOC numerosi quesiti in merito al differimento dei termini per gli adempimenti riguardanti la sicurezza e salute sugli ambienti di lavoro, e in particolare per quelli formativi, e ciò a causa della recente modificazione dell’art. 103, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il quale, nella sua prima formulazione, recitava: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."

Un’ulteriore proroga è intervenuta successivamente con la conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con la legge 27 novembre 2020, n. 159. L’art. 3-bis apporta le seguenti modificazioni all’art. 103 del D.L. 18/2020:

a) Al comma 2, le parole “31 luglio 2020” sono sostituite dalla seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”;

b) Dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: “2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Poiché il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 luglio, ne consegue un differimento dei termini fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente 29 ottobre 2021).

Il problema interpretativo non riguarda affatto il differimento del termine che, come prima illustrato, può essere fissato al 29 ottobre 2021; la questione più controversa è quella riguardante l’ambito di applicazione della norma, che, per quanto ci riguarda, assume particolare importanza in riferimento agli attestati di formazione.

Sono stati pubblicati online documenti che danno un’interpretazione estensiva di questa norma, ritenendo che gli attestati in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano da considerare validi fino a 30 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

In assenza di inequivocabili indicazioni legislative, o quanto meno di atti di interpretazione emanati dalle Autorità nazionali o regionali competenti, non si ritiene di poter condividere questa interpretazione estensiva. Questa conclusione è supportata dalle seguenti considerazioni che invitano ad un’interpretazione responsabilmente prudenziale delle norme oggetto di discussione:

Proroga validità certificati,

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi

1) In nessuna delle norme prima esaminate, a partire dall’art. 103 del D.L. 18/2020, vengono citati espressamente gli "attestati in materia di salute e sicurezza".

2) In nessun punto degli artt. 36 (informazione dei lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e loro rappresentanti) del D.Lgs 81/08 si riscontra il termine "attestato". Solo gli accordi Stato Regioni hanno puntualizzato i requisiti formali degli attestati di formazione.

Questi due articoli hanno un regime sanzionatorio proprio di carattere penale (art. 55, comma 5, lettera c) a carico del datore di lavoro e dirigente riguardante l’adeguatezza dell’informazione e della formazione.

3) La legge di conversione 159/2020, nell'apportare le modifiche all'art. 103 del D.L 18/2020, con l'aggiunta del comma 2-sexies, fa riferimento a tutti i certificati, gli attestati...

che non sono stati rinnovati. Il solo termine “rinnovati”, consente di escludere tout court un differimento dei termini di obbligatorietà per la formazione ex novo, e ciò in accordo con la FAQ del Ministero del Lavoro che, nel merito, recita: “In considerazione della

che non sono stati rinnovati. Il solo termine “rinnovati”, consente di escludere tout court un differimento dei termini di obbligatorietà per la formazione ex novo, e ciò in accordo con la FAQ del Ministero del Lavoro che, nel merito, recita: “In considerazione della