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La giurisprudenza del 2018: il caso Karel de Grote

CAPITOLO IV: La nullità di protezione nel panorama

4.4 La giurisprudenza del 2018: il caso Karel de Grote

Nel mese di Maggio 2018 la Corte si è nuovamente occupata della questione concernente la nullità di protezione e la sua rilevabilità ex

officio nella sentenza Karel de Grote (17 maggio 2018, causa C-

147/16). Nel 2014 la Sig.ra in causa, all’epoca studentessa presso il

Karel de Grote - Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW268, era debitrice nei confronti di tale istituto di un importo dovuto

sia a titolo di iscrizione per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 sia a titolo di spese per un viaggio di studio. Non essendo nella condizione di pagare il proprio debito in un'unica soluzione la Sig. ra e il KdG Stuvo concordavano, in forza di un contratto scritto, un rimborso a rate esente da interessi contenente una clausola applicabile in caso di mancato pagamento:

“Se l'importo concesso in prestito non è tempestivamente restituito (in tutto o in parte) è dovuto ipso iure e senza previa messa in mora un

267 G. SPOTO, Rilievo d’ufficio della nullità, clausole abusive ed etero integrazione

del contratto nella giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia, op. cit., 249.

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interesse pari al 10% all'anno, calcolato sul debito residuo e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza non rispettata. Inoltre,

in tal caso, sarà dovuto un indennizzo a copertura delle spese di recupero del credito, contrattualmente fissato nel 10% del debito

residuo con un minimo di EUR 100”269.

Nonostante la ricezione di una lettera di messa in mora da parte del

KdG Stuvo la Sig.ra non provvedeva al pagamento e, di conseguenza,

nel 2015 veniva citata in giudizio dinanzi al Vredegerecht te

Antwerpen270 domandando che fosse condannata al versamento dell’importo maggiorato degli interessi nella misura del 10%; la Sig.ra non compariva in giudizio e non si era neanche fatta rappresentare dinanzi a tale giudice. Quest’ultimo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“1) Se il giudice nazionale, allorché è investito di un'azione nei confronti di un consumatore relativa all'esecuzione di un contratto ed esso, in forza delle norme di procedura nazionali, ha soltanto il potere

di esaminare d'ufficio se la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico, sia parimenti competente ad esaminare e ad accertare d'ufficio, anche in caso di contumacia, che il contratto di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione della direttiva [93/13],

come recepita in diritto nazionale belga. […]271”.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza precedente affermando che “il

sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle

269 Cfr. Corte giustizia UE sez. V, 17 maggio 2018, n. 147, pubblicata in De Jure. 270 Giudice di pace di Anversa, Belgio.

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condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse” e che “l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva […]mira a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime”, la Corte ha

stabilito che il giudice nazionale è tenuto “ad esaminare d’ufficio la

natura abusiva di una clausola contrattuale e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista”

evidenziando come “la situazione di disuguaglianza tra il

consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale” al fine di “garantire al consumatore una tutela effettiva, quale garantita dalla direttiva 93/13, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli”272.

Per questi motivi, alla luce di siffatta analisi, possiamo affermare che la Corte, nella sua più recente decisione, ha confermato gli orientamenti precedenti in materia di rilevabilità ex officio della nullità di protezione da parte del giudice interno al fine di tutelare il contraente debole e di eliminare le asimmetrie informative che vi sono tra questi e il professionista.

Pertanto, l’apparente antinomia tra legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio risulta sanata dalla finalità di protezione del contraente debole propria di tale forma di nullità azionata ogni qual volta vi sia un’ipotesi di inazione del contraente protetto dovuta ad uno stato di inferiorità che, dal piano sostanziale, si sia trasferito su quello processuale273.

272Cfr. Corte giustizia UE sez. V, 17 maggio 2018, n. 147, pubblicata in De Jure. 273C. MIGNONE, Rilevabilità ex officio contro la volontà del contraente

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CONCLUSIONI

La questione della validità del contratto c.d. monofirma è stata risolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16/01/2018, n. 898 che ha riconosciuto l’efficacia di tale forma contrattuale. Questo significa che se, per un verso, dovrà risultare dagli atti del processo un esemplare del documento contrattuale sottoscritto dal cliente, per l’altro, il consenso dell’intermediario potrà essere, in alternativa, provato per testi o attraverso la sottoscrizione da parte dell’investitore di dichiarazioni di natura confessoria o ricognitiva, oppure desunto da comportamenti concludenti dell’intermediario come ritengono le Sez. Unite, le quali fanno riferimento a condotte quali l’esecuzione del contratto, la raccolta della firma dell’investitore e la consegna del documento negoziale.

In realtà, più che di comportamenti concludenti in senso stretto, si tratterebbe di equipollenti della sottoscrizione alla luce della funzione del requisito formale richiesto ex art. 23 TUF, finalizzati ad individuare il preciso momento in cui è stata apposta la sottoscrizione da parte del cliente, a differenza della produzione in giudizio del documento contrattuale volta a fornire una semplice prova di avvenuta conclusione dell’accordo.

Inoltre tra le tre condotte sopra menzionate, l’unica in grado di essere considerata un’equipollente della sottoscrizione dell’intermediario sembra essere la raccolta della firma dell’investitore che avviene mediante la predisposizione del modulo contrattuale, poi esibito al cliente per la sottoscrizione. Ed è proprio con la sottoscrizione che viene formalizzato l’accordo e si può ritenere terminato il procedimento di conclusione del contratto-quadro. Tutto ciò poiché tale condotta è l’unica effettivamente in grado di indicare il momento in cui è avvenuta la conclusione dell’accordo diversamente dalle altre

122 due finalizzate unicamente a fornire prova dell’avvenuta conclusione del contratto, senza accennare minimamente al momento, che è invece un elemento fondamentale considerato che il contratto-quadro deve necessariamente precedere i singoli ordini di investimento.

Per quel che concerne la questione della rilevabilità ex officio della nullità del contratto di investimento per difetto di sottoscrizione dell’intermediario, la Corte di Cassazione, affermando la validità del contratto c.d. monofirma, risolve implicitamente anche la questione della rilevabilità officiosa limitatamente al caso in cui tale rilevabilità sia finalizzata ad invalidare il contratto sul presupposto dell’assenza della firma dell’intermediario. Avendo affermato la validità di tale tipo di contratto ha, allo stesso tempo, escluso la possibilità di configurare una nullità in tal senso. Nell’ambito della più generale nullità relativa, prevista a protezione del contraente debole, le recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno stabilito che la nullità relativa è posta a tutela di un interesse particolare del contraente debole, di fatto sovente chiamata nullità di protezione, e pertanto sanata se non rilevata dal contraente stesso entro termini stabiliti, con la conseguenza, quindi, che il giudice non può agire d’ufficio per la sua rilevabilità.

Di contro, un diverso orientamento si è affermato in ambito europeo, dove la Corte di giustizia UE, nelle sue numerose pronunce in materia, sembra affermare un principio di carattere generale in senso favorevole alla rilevabilità officiosa della nullità relativa. Nel corso del testo abbiamo sottolineato i passaggi più importanti delle decisioni della Corte, dalla facoltà del rilievo officioso si è passati al dovere di rilievo officioso fino ad affermare un dovere di interpello del contraente attribuendo importanza alla volontà dello stesso. È proprio quest’ultimo aspetto che contraddistingue le sentenze della Corte di Giustizia UE rispetto alle decisioni nazionali; il dovere di rilievo officioso non è espresso in caratteri assoluti bensì relativi data la

123 limitazione sottesa al dovere di interpello che pone un freno al rilievo officioso laddove il contraente manifesti la volontà di avvalersi comunque del contratto.

Pertanto, alla luce degli obiettivi iniziali di questo elaborato, posso ritenere conclusa l’analisi dei contratti di investimento, affermando che il contratto-quadro monofirma è valido ed efficace ed affermando, inoltre, che la nullità relativa è finalizzata alla tutela dell’interesse particolare del contraente e di conseguenza non rilevabile ex officio dal giudice, almeno per quanto riguarda l’ambito nazionale.

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Corte Costituzionale

 Corte cost., Sent., (ud. 24 gennaio 2018) 19 febbraio 2018, n. 32;

Corte di Cassazione

 Cass. civile sez. III 10 ottobre 1997 n. 9877;  Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1998 n. 2772;  Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4564;

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 Cass. civile, sez. un., 12 dicembre 2014, (ud. 08 aprile 2014, dep.12 dicembre 2014), n. 26242;

 Cass. civile, sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919;  Cass. civile, sez. I, 11 aprile 2016, n. 7068;  Cass. civile, sez. I, 27 aprile 2016, n. 8395;  Cass. civile, sez. I, 19 maggio 2016, n. 10331;

129  Cass. civile, sez. I, 20 maggio 2016, n. 10516;

 Cass. civile, sez. I, 27 Aprile 2017, n. 10447;

 Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12 maggio 2017) 19 luglio 2017, n. 35585;

 Cass. civile, Sez. Unite, 16 Gennaio 2018, n. 898;

 Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13 febbraio 2018) 22 marzo 2018, n. 13370;

Corte d’Appello

 Corte d'Appello Bologna Sez. III, Sent., 14 maggio 2015;  Corte d’Appello di Bologna 13 gennaio 2017, n. 89;

 Corte d’Appello Bologna, sez. III, 07 marzo 2017, (ud. 03 febbraio 2017, dep.07 marzo 2017), n. 607;

 Corte d'Appello Bologna, sez. III, Sent., 08 marzo 2017;  Corte d'Appello Napoli Sez. VI, Sent., 14 giugno 2018.

Tribunale

 Tribunale Ravenna, 12 ottobre 2017, (ud. 12 ottobre 2017, dep. 12 ottobre 2017), n.975;

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RINGRAZIAMENTI

Quando ho iniziato il mio percorso universitario l’ho fatto con molti dubbi ed una sola certezza: mai avrei voluto deludere chi credeva in me, in particolar modo mio nonno Alfredo, che per me rimarrà sempre “Nonno Alge”, perché fin da piccola mi ha manifestato il suo desiderio di vedermi realizzata nello studio; perciò il mio primo ringraziamento va a Lui che è stato il mio sostenitore numero uno.

“Caro Nonno, credo che oggi ti abbia fatto il più bel regalo di

compleanno di sempre”.

Ringrazio mia nonna Lidia, perché è sempre riuscita a realizzare i miei sogni, e questo è uno di quelli.

Ringrazio i miei genitori, Stefania e Massimo, a cui ho dedicato questa tesi, è la mia tesi ma, in parte, anche la loro. Mia madre a cui ho ripetuto ogni esame, dal primo all’ultimo, e che ha sempre cercato di trovare la soluzione più adatta affinché questo percorso terminasse nel migliore dei modi; mio padre che fin dalla prima elementare si è entusiasmato anche di fronte ad una semplice sufficienza, mi ha sempre fatto sentire invincibile ed orgogliosa di ciò che facevo.

Ringrazio i mie nonni paterni, Floriano e Liliana, che saranno orgogliosi di me.

Ringrazio il “Mio” Giulio, che è riuscito a non farmi mai cadere a terra ogni volta che sono inciampata, mi ha dato la forza necessaria affinché continuassi il mio percorso nonostante le difficoltà.

Un ringraziamento speciale lo dedico alla Dott.ssa Caterina Murgo, con cui ho avuto il piacere di elaborare questo scritto; grazie per la pazienza e la disponibilità.

Infine un ringraziamento, forse insolito, lo rivolgo a me stessa, perché senza la mia costanza e determinazione questo giorno non sarebbe mai arrivato.

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