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Gli accertamenti tecnici irripetibili e l’incidente

3.1 La fase delle indagini preliminari

3.1.1. Gli accertamenti tecnici irripetibili e l’incidente

Le conoscenze raggiungibili tramite analisi o valutazioni di carattere scientifico e tecnologico hanno sempre più frequente ingresso e conseguente rilievo ai fini della ricostruzione del fatto-reato: le modalità attraverso cui tali informazioni hanno accesso nel processo penale sono di vario tipo, poichè si va dalla possibilità per la polizia giudiziaria di avvalersi di persone idonee nello svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze tecniche, alla consulenza tecnica di parte (sia essa del pubblico

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ministero sia delle parti private) fino alla perizia

promossa dal giudice nella successiva fase

dibattimentale39. L’attenzione di questo trattato si

focalizzerà su quegli accertamenti che implicano il ricorso a specifiche competenze tecniche e che sono posti in essere nella fase investigativa dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, ma anche dalla difesa delle parti private, con riferimento, in particolare, alle indagini "tecniche", vale a dire quelle

attività che richiedono l'ausilio di personale

specializzato ed implicano operazioni di rilievo e descrizione degli eventi, cose o luoghi, ma che possono di per sé implicare anche un'attività di valutazione dei dati raccolti.

Gli articoli 359 e 360 del codice di procedura penale si occupano delle ipotesi in cui il pubblico ministero intenda procedere ad accertamenti oppure a rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici per cui può nominare e avvalersi di consulenti, iscritti ad albi

39

M. MONTAGNA, Accertamenti tecnici, accertamenti personali occulti e prelievo del DNA, in A. GAITO, La prova penale, Vol. secondo, pagg 52-54

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professionali, che non possono rifiutarsi di prestare la loro opera, che consiste nell’offrire contributi di natura tecnico-scientifica fondati su cognizioni specialistiche

non possedute dall’organo inquirente40. Nell’effettuare

gli accertamenti non è necessario coinvolgere l’indagato o la persona offesa ad eccezione che riguardino persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione per cause naturali o per via della stessa attività accertativa: si parla in questo caso

di accertamenti tecnici irripetibili41, che sono destinati

ad acquisire a tutti gli effetti valore di prova anche in sede dibattimentale. In questa ipotesi il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico e della possibilità che hanno di nominare a loro volta consulenti, a questo punto la persona sottoposta alle indagini può nominare un consulente tecnico oppure

40

F. CAPRIOLI, La fase delle indagini preliminari, in G. CONSO – V. GREVI – M.BARGIS, Compendio di procedura penale, pagg 561 ss

41

C.Cass. pen. Sez. II 43726/2010, “i risultati degli accertamenti tecnici irripetibili possono essere legittimamente utilizzati anche nei riti speciali”

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può formulare riserva di promuovere incidente probatorio comunicando la sua intenzione al giudice che l’accertamento sia svolto secondo le forme più garantite degli articoli 392 e seguenti; se il pubblico ministero ha disposto di procedere agli accertamenti questi sono inutilizzabili nel dibattimento.

I casi in cui può essere promosso incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. sono tassativamente elencati in quanto è un tipo di acquisizione probatoria che esula dalle garanzie del principio di oralità- immediatezza nella prova formata in dibattimento; nel dare attuazione alla delega, che aveva previsto come presupposto la “non rinviabilità”, il legislatore ha consentito una serie di ragioni diverse che per quanto riguarda la trattazione in oggetto sono circoscritti al comma primo. Tale comma prevede che la prova venga

assunta mediante incidente probatorio perché

risulterebbe tout court non acquisibile oppure non acquisibile genuinamente, in questa prospettiva:

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a. la testimonianza può essere assunta

mediante incidente probatorio quando vi sia fondato motivo di ritenere che il testimone non potrà essere esaminato a dibattimento per infermità o altro grave impedimento, nonché a fortiori, perché non più in vita (ciò non toglie che il testimone non possa essere sentito anche in dibattimento);

b. la testimonianza può essere assunta

mediante incidente probatorio anche quando vi si fondato motivo di ritenere che il testimone sarà esposto a violenza, minaccia o promessa di utilità al fine di non deporre o deporre il falso;

c. il confronto tra persone che abbiano reso

dichiarazioni discordanti in un altro incidente probatorio;

d. l’esame della persona sottoposta alle

indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e l’esame delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. possono essere sempre effettuati tramite incidente

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probatorio con la logica di trasformare

immediatamente in prova materiali cognitivi;

e. la perizia o l’esperimento giudiziale possono

essere effettuati quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo soggetto a modificazione non evitabile;

f. la ricognizione se particolari ragioni di

urgenza non consentono di rinviare al dibattimento. Per quanto riguarda l'impiego processuale degli accertamenti tecnici, in termini generali, esso è abbastanza ampio e variegato poiché possono essere utili per indirizzare le indagini preliminari, fondare provvedimenti incidentali, essere posti a base di decisioni conclusive di giudizi semplificati e, infine,

essere utilizzati in dibattimento come prova.

L'argomento è ricco di profili suscettibili di analisi ed approfondimento a seconda della prospettiva con la quale si guardi a questo tipo di atti; tra questi profili è

particolarmente rilevante l'inclusione degli

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cui all’art. 431 c.p.p. e la conseguente fruizione diretta ai fini della formazione del convincimento del giudice. Nello specifico, invece, il tema degli accertamenti processuali che intervengono sul corpo della persona ha come necessario ed insuperabile riferimento costituzionale l'art. 13, 2° comma della Costituzione ove si stabilisce che non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Il riferimento di questi particolari accertamenti è ad una categoria vasta e variegata, rientrante nel più generale concetto di prova scientifica e alla quale si possono ricondurre analisi

chimiche e tossicologiche, esami psicologici,

informazioni derivanti da studi epidemiologici, calcoli

statistici, ricostruzioni dell'evento con mezzi

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