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1.2 La prova scientifica nel common law

1.2.3. Il Daubert test

Nonostante le pesanti obiezioni mosse da parte della giurisprudenza il Frye test è stato il criterio più

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utilizzato in tema di prova scientifica fino al 1993, quando è intervenuta la Suprema Corte Federale nel

caso Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceutical, Inc16.

Il caso riguardava la malformazione avvenuta in alcuni bambini, le cui madri avevano assunto in gravidanza il medicinale Bendectin, e che avevano citato in giudizio la casa farmaceutica; la pronuncia

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Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceutical, Inc. (1993)

Petitioners did not (and do not) contest this characterization of the published record regarding Bendectin. Instead, they responded to respondent’s motion with the testimony of eight experts of their own, each of whom also possessed impressive credentials. These experts had concluded that Bendectin can cause birth defects. Their conclusions were based upon “in vitro” (test tube) and “in vivo” (live) animal studies that found a link between Bendectin and malformations; pharmacological studies of the chemical structure of Bendectin that purported to show similarities between the structure of the drug and that of other substances known to cause birth defects; and the “reanalysis” of previously published epidemiological (human statistical) studies. The District Court granted respondent’s motion for summary judgment. The court stated that scientific evidence is admissible only if the principle upon which it is based is “ ‘sufficiently established to have general acceptance in the field to which it belongs.’ ” The court concluded that petitioners’ evidence did not meet this standard. Given the vast body of epidemiological data concerning Bendectin, the court held, expert opinion which is not based on epidemiological evidence is not admissible to establish causation” *…+ “We found the common-law precept at issue in the Abel case entirely consistent with Rule 402’s general requirement of admissibility, and considered it unlikely that the drafters had intended to change the rule. Id., at 50–51. In Bourjaily v. United States, 483 U. S. 171 (1987), on the other hand, the Court was unable to find a particular common-law doctrine in the Rules, and so held it superseded. Here there is a specific Rule that speaks to the contested issue. Rule 702, governing expert testimony, provides: “If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise.”Nothing in the text of this Rule establishes “general acceptance” as an absolute prerequisite to admissibility. Nor does respondent present any clear indication that Rule 702 or the Rules as a whole were intended to incorporate a “general acceptance” standard. The drafting history makes no mention of Frye, and a rigid “general acceptance” requirement would be at odds with the “liberal thrust” of the Federal Rules and their “general approach of relaxing the traditional barriers to ‘opinion’ testimony”

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della Corte Suprema rivaluta il ruolo del giudice nella fase di ammissione della prova, attribuendogli una “gatekeeping function”: egli diviene il "portiere" (usando una metafora di tipo calcistico) della scientific evidence, dovendo svolgere una funzione di controllo attivo e diretto sulla "affidabilità" dello strumento tecnico-scientifico adoperato nella prova e non affidarsi passivamente alle opinions degli specialisti. Tenendo conto delle sopra menzionate prescrizioni delle Federal Rules of Evidence, i giudici federali hanno elaborato una serie di criteri di ammissibilità della prova tecnico-scientifica:

a. la validità del principio scientifico o della tecnologia su cui si fonda, senza che sia più invocata la general acceptance ma richiedere, più semplicemente, il requisito della "scientificità della conoscenza" (vale a dire che la stessa sia il frutto dell'applicazione del metodo scientifico e di un'appropriata metodologia);

b. l'applicazione corretta del principio

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c. la specifica idoneità del principio scientifico o della tecnologia e del metodo a produrre conoscenze utili per la ricostruzione del fatto, non essendo sufficiente per tale tipologia probatoria il requisito generale della "rilevanza" (rule 402);

d. la peculiare qualità dei dati e dei fatti su cui si poggia l’expert opinion, i quali devono essere di un tipo generalmente accreditato dagli esperti del settore; e. l'efficacia della dimostrazione che sia determinante e proporzionata al rischio di produrre un ingiusto pregiudizio, una confusione sugli esatti termini della questione controversa o di suggestionare e condurre fuori strada la giuria, oppure di dilatare in maniera sproporzionata i tempi processuali o di determinare un accumulo superfluo di materiale probatorio, in omaggio alla rule 403 che prescrive l'esclusione delle prove non in grado di superare questo test.

Sotto il profilo dell'affidabilità della prova tecnico- scientifica della quale viene chiesta l'ammissione, inoltre, la sentenza Daubert realizza uno strappo

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significativo da quella Frye, poiché afferma che il giudice deve disporre di un adeguato corredo di conoscenze al fine di svolgere un controllo diretto sul punto in applicazione della rule 104\a (ammissibilità della prova). Per assolvere a tale compito il giudice deve utilizzare dei criteri molto elastici:

a. la verificabilità o meno del principio scientifico da applicare;

b. la peer review (sottoposizione al controllo della comunità scientifica di riferimento), nello specifico, la pubblicazione degli esiti delle ricerche;

c. la considerazione dell'errore calcolato o potenziale insito nel principio medesimo e nella sua applicazione;

d. il rispetto di standards predefiniti di corretto svolgimento delle operazioni;

e. in via residuale, la general acceptance posta a fondamento del Frye test, da considerare però quale elemento eventuale e non esclusivo.

Il Daubert test si è potuto tradurre nella prassi in una restrizione dei casi di ammissione di "nuove" prove

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tecnico-scientifiche a causa delle molteplici stime negative in ordine al parametro dell'affidabilità della expert opinion. Oltre a ciò, la verifica prescritta dalla rule 702, si dice in Daubert, ha carattere di flessibilità, questa è necessaria in quanto ha come effetto l'ammissibilità o meno della prova nel processo, il giudizio in tale fase riguarda la validità scientifica della prova in funzione ai requisiti di rilevanza e affidabilità e perciò deve incentrarsi principi e sulla metodologia che la sorreggono, non già sulle conclusioni che l'esperto ne trae.

Si è quindi affrontata la questione del titolo logico dello standard di affidabilità. Si prospetta qui un problema che ha molto occupato anche le discussioni dottrinarie e le scelte legislative nell'ordinamento italiano con riguardo ai criteri selettivi di ammissibilità de prova in generale e cioè si tratta di evitare che il giudice dell'ammissione si addentri oltre misura nel terreno della valutazione della prova sino al punto di prevalutarla nei suoi possibili risultati: egli deve limitarsi a delibarne l'affidabilità per la ricostruzione

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del fatto formulando giudizi che non sbarrino l'ingresso nel processo a prove che, una volta valutate a seguito della loro assunzione, possa rivelare un'attendibilità

non compiutamente apprezzabile. Il problema,

peraltro, si annidava proprio in questo punto: quale sia il grado di sufficiente affidabilità di una prova che ne rende illegittima l'esclusione.

1.2.4. Le decisioni post Daubert test: le sentenze