6 La costruzione di una piattaforma online: istruzioni per l’uso
6.3 Gli adempimenti burocratici per avviare un’attività di e-commerce
Passiamo ad illustrare i vari adempimenti fiscali ed amministrativi che gli operatori commerciali devono compiere per avviare il proprio e- commerce. Innanzitutto occorre distinguere tra l’avvio di una nuova attività e l’implemento e-commerce di un’ attività già esistente. Dal 1 aprile 2010 le imprese possono adempiere a tutti gli aspetti
burocratici relativi all’avvio di una nuova attività tramite l’invio telematico della “Comunicazione Unica” al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di riferimento, che provvede a coordinarsi con l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail. Con la cosiddetta “ComUnica” è quindi possibile:
• richiedere il codice fiscale e la partita Iva;
• aprire la posizione assicurativa presso l’Inail;
• chiedere l’iscrizione all’Inps dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
• chiedere l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio;
E’ inoltre obbligatoria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che può essere compilata tramite la Comunicazione Unica o portata direttamente al SUAP.
Il Comune ha tempo 60 giorni per accettare o respingere la domanda. In caso di richiesta per la vendita di prodotti alimentari è necessario ottenere anche l’autorizzazione sanitaria nei locali dove si svolge l’attività, perciò i tempi di attesa per ottenere l’approvazione potrebbero prolungarsi. Le imprese che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono registrarsi al VIES (VAT Information Exchange System), un database in grado di acquisire e trasmettere dati relativi alle partita Iva registrate a livello comunitario, questo per verificare la validità delle partite Iva e intercettare eventuali frodi. La registrazione viene effettuata in automatico dopo aver compilato la sezione “operazioni comunitarie” del modello AA7 presente nella “Comunicazione Unica”.
A differenza delle altre imprese, chi svolge un’attività di e- commerce deve comunicare all’Agenzia delle Entrate anche l’indirizzo del sito web, l’internet service provider, l’indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax.
Nel caso in cui l’attività sia già stata avviata e la si voglia implementare con la vendita online, occorre aggiungere al tipo di attività svolta in via principale il codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet”. Successivamente occorre comunicare alla Camera di Commercio di riferimento lo svolgimento dell’ulteriore attività di commercio elettronico e predisporre la SCIA per il SUAP.
6.3.1 Il diritto di recesso
Il riferimento normativo inerente al diritto di recesso è il D.lgs. 21/2014 (art. da 52 a 58) sui diritti dei consumatori. All’interno di questo decreto vengono chiariti i tempi e le modalità per esercitare tale diritto.
TTeemmppii::una volta ricevuta la merce il consumatore ha a disposizione 14 giorni per recedere dal contratto senza dover dare alcuna motivazione.
M
Mooddaalliittàà: il consumatore ha l’obbligo di informare il venditore della volontà di usufruire del diritto di recesso entro 14 giorni; tale comunicazione potrà avvenire tramite:
• modulo tipo di recesso (fornito nell’allegato I parte B della normativa)
• presentazione di una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sulla decisione di recedere dal contratto (es. e-mail, chiamata). A tale scopo il sito web deve preparare e rendere disponibile una modulistica già pre-compilata, che il consumatore può utilizzare andando a inserire i propri dati.
Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del consumatore, il venditore avrà 14 giorni di tempo per effettuare il rimborso. Al consumatore non può essere assoggettato alcun tipo di costo se non quello riguardante la spedizione della merce che intende restituire, a meno che il venditore non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale
costo è a carico di quest’ultimo.
All’art. 12 del D. Lgs. 70/2003 (informazioni dirette alla conclusione del contratto) sono indicate le informazioni che il consumatore deve poter conoscere prima di proseguire con l’ordine, solitamente inserite nella schermata immediatamente precedente a quella per concludere definitivamente l’acquisto:
a
a)) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b
b)) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
cc)) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d
d)) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
ee)) le lingue a disposizione per concludere il contratto;
ff)) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. A queste informazioni obbligatorie si aggiungono quelle indicate successivamente dal D. Lgs. 21/2014 all’art. 51, nel quale sono definiti requisiti formali per i contratti a distanza. Devono essere riportate:
• le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
• il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la loro natura comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione o altri costi vari.
• la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
• se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto.
azionare un pulsante o una funzione analoga, come nel caso di un e-commerce, questi devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente e inequivocabile, indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il venditore. Se quest’ultimo non osserva tale comportamento, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.