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Le informazioni obbligatorie

4 La vendita dei prodotti alimentari online

4.2 Il Regolamento UE 1169/2011: informazione e comunicazione ai consumator

4.2.1 Le informazioni obbligatorie

Il Reg. UE 1169/2011 è la cosiddetta normativa di riferimento “orizzontale” sull’etichettatura, ossia applicabile a tutte le categorie di alimenti. Per alcuni prodotti alimentari, tuttavia, esiste anche una normativa “verticale”, ossia specifica di settore (es. carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, etc.). Queste due tipologie di normative si intersecano al fine di garantire una completa e corretta informazione al consumatore. Di seguito si riporta una breve descrizione delle indicazioni obbligatorie richieste dal Reg. UE 1169/2011, per maggiori dettagli in merito si consiglia di consultare la guida relativa all’etichettatura degli alimenti del 2016 (https://www.to.camcom.it/guida-letichettatura-dei-prodotti-alimentari-0).

• DDeennoommiinnaazziioonnee ddeellll’’aalliimmeennttoo. La denominazione dell’alimento é il nome con cui il prodotto è commercializzato. Non è possibile sostituirla con marchi di fabbrica o di commercio oppure con nomi di fantasia, quindi in caso di utilizzo di tali designazioni occorre sempre accompagnarle da una breve descrizione del prodotto, al fine di non generare confusione nel consumatore.

Accanto alla denominazione è inoltre opportuno fornire un’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: stagionato, concentrato, etc.), nel caso in cui l’omissione di tale informazione possa indurre in errore l’acquirente.

• EElleennccoo iinnggrreeddiieennttii. L'elenco é preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende. Esso comprende tutti gli ingredienti dall’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro utilizzo. Devono essere indicati anche lo stato fisico nel quale

si trova l’ingrediente o lo specifico trattamento che esso ha subito. Per alcuni prodotti alimentari (es. prodotti ortofrutticoli freschi, latte, formaggi, etc.), se vengono rispettate le condizioni prescritte all’art. 19, è possibile omettere l’elenco ingredienti. Per l’indicazione degli ingredienti composti, degli additivi e degli aromi si rimanda, rispettivamente, alle parti E, C e D dell’allegato VII del Reg. UE 1169/2011.

• QQuuaallssiiaassii iinnggrreeddiieennttee oo ccooaaddiiuuvvaannttee tteeccnnoollooggiiccoo elencato nell’Allegato II del Reg. 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze, usato nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.

• LLaa qquuaannttiittàà ddii ttaalluunnii iinnggrreeddiieennttii oo ccaatteeggoorriiee ddii iinnggrreeddiieennttii ((QQUUIIDD)) -- IInnggrreeddiieennttee ccaarraatttteerriizzzzaannttee eevviiddeennzziiaattoo.. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione dell’alimento, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla designazione o che sono essenziali per caratterizzarlo. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione del prodotto alimentare oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.

• QQuuaannttiittàà nneettttaa ddeellll’’aalliimmeennttoo. È necessario indicare la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale. La quantità deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. La normativa richiede l’indicazione di un numero e di un’unità di misura (ad es. 200 g).

La normativa lascia il produttore ed il confezionatore liberi nella scelta delle modalità di indicazione della quantità (quantità netta o quantità nominale) ma, una volta operata la scelta, si devono rispettare il significato attribuito alle singole diciture e le condizioni d’uso. Ulteriori informazioni sull’indicazione della quantità netta sono contenute nell’Allegato IX del Regolamento UE 1169/2011, nel quale sono specificati gli alimenti per i quali è possibile omettere l’indicazione della quantità netta, il comportamento in caso di imballaggio costituito da due o più imballaggi individuali e le informazioni per gli alimenti in un liquido di copertura.

• TTeerrmmiinnee mmiinniimmoo ddii ccoonnsseerrvvaazziioonnee oo ddaattaa ddii ssccaaddeennzzaa. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. il Reg. UE 1169/2011, all’Allegato X, prevede l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il …” quando la data comporta l’indicazione del giorno, o “da consumarsi preferibilmente entro fine …” negli altri casi, seguita dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Sui prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico e che potrebbero costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Essa deve essere preceduta dalla dicitura “da consumare entro”, seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto in cui essa figura sulla confezione. La data di scadenza comprende, nell’ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno e comporta indicazione delle condizioni di conservazione. La data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata.

• CCoonnddiizziioonnii ppaarrttiiccoollaarrii ddii ccoonnsseerrvvaazziioonnee ee//oo llee ccoonnddiizziioonnii ddii iimmppiieeggoo qualora sia necessaria l'adozione di particolari

accorgimenti in funzione della natura del prodotto, in ogni caso i prodotti che riportano la data di scadenza devono indicare le condizioni di conservazione.

• NNoommee oo rraaggiioonnee ssoocciiaallee ee iinnddiirriizzzzoo ddeellll’’ooppeerraattoorree ddeell sseettttoorree a

alliimmeennttaarree rreessppoonnssaabbiillee ddeellllee iinnffoorrmmaazziioonnii ssuuggllii aalliimmeennttii. Si precisa che le diciture “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono obbligatorie per legge.

• SSeeddee ddeelllloo ssttaabbiilliimmeennttoo ddii pprroodduuzziioonnee oo ddii ccoonnffeezziioonnaammeennttoo. Il Reg. UE 1169/2011 non prevede tale indicazione, ma dal 13/12/2014 può essere mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia confusoria e sostitutiva dell’operatore responsabile delle informazioni obbligatorie sul prodotto che, come riportato sopra, compare in etichetta con il proprio nome o ragione sociale e indirizzo per esteso.

• PPaaeessee ddii oorriiggiinnee oo lluuooggoo ddii pprroovveenniieennzzaa. È obbligatoria nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o che sono contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.

Per alcuni prodotti alimentari (es. carni bovine, carni suine, etc.) sono presenti disposizioni specifiche di settore che impongono l’indicazione del Paese di origine.

• TTiittoolloo aallccoolloommeettrriiccoo vvoolluummiiccoo. È un’indicazione obbligatoria nell’etichettatura delle bevande che contengono più dell’1,2% di alcol in volume (vino, birra, liquori, acquaviti, etc.). Nei prodotti alimentari diversi dalle bevande non dev’essere menzionato il titolo alcolometrico volumico, sebbene l’alcol debba essere indicato

nell’elenco degli ingredienti (es. nei dolciumi).

• DDiicchhiiaarraazziioonnee nnuuttrriizziioonnaallee. Dal 13/12/2016 è obbligatorio riportare la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta, tranne per gli alimenti esentati (Allegato V del regolamento UE 1169/2011). Tra questi figurano il riso, la farina, le bevande alcoliche con gradazione superiore a 1.2 % vol, il caffè ecc. Per i prodotti non preimballati (come pane, frutta ecc.) non vi sono obblighi di riportare la dichiarazione nutrizionale, anche nel caso in cui siano presenti claims nutrizionali o salutistici (vedere paragrafo successivo).

• LLoottttoo. La dicitura che consente di identificare il lotto di appartenenza del prodotto figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduta dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

• MMaarrcchhiioo ddii iiddeennttiiffiiccaazziioonnee. È un’indicazione obbligatoria per prodotti di origine animale provenienti da stabilimenti sottoposti a riconoscimento.