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Gli elementi costitutivi della responsabilità

3. La soluzione accolta dalla Convenzione

3.1. Ambito di applicazione

3.1.2. Gli elementi costitutivi della responsabilità

Gli elementi costitutivi della responsabilità risultano dalla lettura combinata dei primi tre articoli della Convenzione e ruotano attorno ai concetti-chiave di danno e di prodotto, nonché alla definizione dei soggetti del rapporto.

Una prima notazione fondamentale riguarda il fatto che la Convenzione si applica ai danni causati dal prodotto (art. 1 primo comma), mentre ne restano esclusi i danni al prodotto e la relativa perdita economica, a meno che non si sommino ad altri danni (art. 2 lett. b). Nel rapporto che accompagna la Convenzione viene chiarito che gli «altri danni» menzionati nell’articolo 2 non devono necessariamente essere subiti dalla persona «à laquelle le produit lui-même a fait subir un préjudice». La portata di questa esclusione viene poi illustrata con un esempio: si prospetta il caso del proprietario di un automobile rimasta in panne a causa di un difetto di fabbricazione, il quale, a causa dell’incidente di percorso, perde l’occasione di concludere un contratto vantaggioso. I diritti sorti in capo al proprietario e nei confronti del produttore per il rimborso delle spese di riparazione dell’auto e per la perdita conseguente alla mancata conclusione del contratto non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Tuttavia, il testo convenzionale comprende anche i danni al prodotto, se

35 Il diritto tedesco è richiamato dall’art. 3 primo comma della Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla vendita internazionale di cose mobili corporali, in quanto legge del luogo di residenza abituale del venditore.

36 P. LAGARDE, in nota a Cass., 7 marzo 2000 ridimensiona peraltro le effettive differenze tra diritto francese e diritto tedesco.

37 V. ad es. App. Versailles, 19 giugno 2003, disponibile sul sito www.legifrance.gouv.fr.

38 Cass., 6 febbraio 2008, disponibile sul sito www.legifrance.gouv.fr.

nell’incidente il proprietario è rimasto ferito o se l’automobile ha danneggiato beni altrui, come ad esempio un muro.

L’opportunità di includere o meno i danni al prodotto è stata a lungo dibattuta in seno alla Commissione e la soluzione accolta dall’art. 2 è un ibrido non particolarmente felice.

Come si è visto, il criterio dell’assenza di trasferimento diretto tra parte lesa e presunto responsabile ha essenzialmente lo scopo di escludere la materia contrattuale dall’ambito di applicazione della Convenzione. Non sembra quindi coerente con gli intenti della Convenzione il compromesso raggiunto nell’art. 2, posto che l’azione di risarcimento per i danni relativi alla perdita di valore del prodotto stesso viene generalmente promossa nei confronti del venditore diretto sulla base di strumenti contrattuali. Sarebbe stato diverso se, come è stato suggerito, si fosse accolta una soluzione unitaria per i danni causati dal prodotto e al prodotto39.

In secondo luogo, va rilevato che la Convenzione non contiene una definizione esplicita delle nozioni di prodotto («produit», «product») e danno («dommage», «damage»), ma fornisce una serie di elementi che consentono di tracciarne i confini in modo abbastanza preciso. In particolare, ai sensi dell’art. 2 lett. a), la Convenzione si applica a tutti i prodotti, che siano naturali o industriali, grezzi o lavorati, mobili o immobili. Inoltre, come si ricava dalle categorie di persone potenzialmente responsabili indicate dall’art. 3, la Convenzione intende riferirsi sia ai prodotti finiti che alle parti componenti. Gli Stati contraenti, peraltro, hanno la facoltà di apporre una riserva che consente di non applicare la disciplina convenzionale ai prodotti agricoli non trasformati (art. 16). Queste brevi indicazioni e le considerazioni svolte nel corso dei lavori preparatori portano a ritenere che i contraenti abbiano dato per scontata la natura strettamente materiale dei beni oggetto della Convenzione, così escludendo dal relativo ambito di applicazione i danni derivanti dalla mera prestazione di servizi40.

Per quanto riguarda invece il concetto di danno, l’art. 2 lett b) precisa che la Convenzione si applica a «tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que [à] la perte économique»41. In tal modo si intende fornire un’accezione quanto mai ampia di danno, lasciando poi alla legge designata il problema della risarcibilità o meno delle diverse tipologie che possono venire in rilievo. Dall’art. 1 primo comma emerge poi che il danno può dipendere anche da un’inesatta descrizione del prodotto o da un’insufficiente indicazione delle sue

39 V. H. DUINTJER TEBBENS,International product liability cit., p. 379.

40 Ha approfondito questo aspetto M. FALLON, Les accidents cit., p. 454 ss.

41 La versione inglese dice: «For the purposes of this Convention – […] b) the word “damage” shall mean injury to the person or damage to property as well economic loss […]».

proprietà, caratteristiche o modalità d’uso. Con questa puntualizzazione si vuole evitare di restringere l’ambito di applicazione ai soli danni derivanti da un difetto intrinseco del prodotto.

Sotto il profilo soggettivo infine, l’art. 2 lett. c) chiarisce che il termine «persona»

deve intendersi come comprensivo tanto delle persone fisiche che di quelle giuridiche. Questo rilievo incide soprattutto sulla legittimazione attiva perché estende il novero dei potenziali ricorrenti al di là dei consumatori in senso stretto (persone fisiche), con la conseguenza che la disciplina convenzionale si applica anche ai rapporti tra professionisti. Si noti inoltre che la Convenzione introduce una distinzione tra «personne lésée» e «personne directement lésée»:

la prima espressione si riferisce a chiunque abbia subito un danno collegato a un’ipotesi di responsabilità da prodotto e serve a definire la sfera di applicazione della Convenzione, mentre la seconda indica la persona che per prima ha subito il danno e viene richiamata nelle disposizioni che individuano la legge applicabile. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i due soggetti quindi, la localizzazione si effettua sulla base della residenza abituale della persona direttamente lesa o del luogo in cui quest’ultima ha acquistato il prodotto (artt. 4 e 5)42. La suddetta distinzione crea qualche ambiguità43 e sembra discriminatoria nei confronti del ricorrente che viene privato del collegamento previsto in via principale dalla Convenzione (art. 5 lett. a) ogni volta che fatto illecito e residenza abituale della «parte direttamente lesa» si localizzino nel medesimo Paese44. D’altro canto, il riferimento alla vittima diretta ai fini della localizzazione della fattispecie consente di assoggettare tutti i danneggiati (diretti e indiretti) ad un’unica legge e di garantire un più alto grado di prevedibilità della stessa45. Va infine segnalato che l’ampia nozione di danneggiato accolta dalla Convenzione è idonea a comprendere anche il c.d. «innocent bystander.

Sul versante della legittimazione passiva invece, l’art. 3 contiene un’elencazione tassativa dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere per i danni causati dal prodotto. Tali soggetti sono in pratica tutti coloro che appartengono alla catena di produzione e distribuzione, ad eccezione dei trasportatori. In particolare, vengono in rilievo i produttori di prodotti finali o di componenti, i produttori di prodotti naturali, i fornitori, «les autres personnes, y compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la chaîne de préparation

42 La facoltà di opzione concessa dall’art. 6 è invece ovviamente rimessa al ricorrente.

43 La giurisprudenza talvolta non ha colto la distinzione, prendendo in considerazione la residenza della vittima indiretta anche ai fini della localizzazione della fattispecie; v. ad es. App. Colmar, 8 luglio 1997, cit. Nel caso di specie peraltro il fraintendimento non ha effettive conseguenze sull’individuazione della legge applicabile perché sia la «personne directement lésée» che la vittima indiretta hanno la propria residenza abituale in Francia.

44 Cfr. W. L. M. REESE,Explanatory report cit., p. 258. Sul punto v. M. FALLON, Les accidents cit., p. 444.

45 Sul punto v. anche infra par. 3.3.

et de distribution commerciale des produits», nonché gli «agents ou préposés de l'une des personnes énumérées ci-dessus». Nel rapporto che accompagna la Convenzione viene chiarito che il termine fornitore («fournisseur», «supplier») deve essere inteso in un’accezione molto ampia, in modo da comprendere non solo i venditori, ma anche coloro che danno il prodotto in deposito o in locazione. Rientrano poi in quest’ultima categoria anche coloro che trasferiscono a titolo gratuito il prodotto46. I riparatori e i depositari sono contemplati dalla Convenzione soltanto nel caso in cui facciano parte della catena commerciale di produzione e distribuzione del prodotto.