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C APITOLO 2

C OORDINAMENTO A LIVELLO UNIVERSALE :

LA C ONVENZIONE DELL ’A JA SULLA LEGGE

APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA

PRODOTTO

messe a punto per determinare la legge applicabile alla responsabilità civile, senza ricercare un criterio di collegamento sui generis per la fattispecie.

Senza con ciò voler ridurre la carica di novità espressa dalla Convenzione, va peraltro rilevato che l’idea di un equo bilanciamento degli interessi di consumatori e produttori, che ha guidato l’opera della Commissione incaricata di redigere il testo convenzionale, era già stata espressa – all’inizio degli anni Sessanta – negli scritti pionieristici di Albert Ehrenzweig2. La soluzione messa a punto nella Convenzione cerca proprio di concretizzare questo obiettivo condiviso, ma risente del fatto che i tempi probabilmente non sono ancora maturi per una trattazione adeguata della materia3. Molti ordinamenti si trovano infatti in una fase di transizione, che interessa tanto il diritto sostanziale quanto gli aspetti conflittuali: il danno da prodotto non ha ancora raggiunto una fisionomia definitiva nella maggior parte dei Paesi membri della Conferenza4, la giurisprudenza intervenuta sul tema della legge applicabile è scarsa – se non addirittura inesistente – ed è in atto un profondo ripensamento delle categorie tradizionali del diritto internazionale privato, che i Paesi coinvolti non hanno ancora metabolizzato. Il risultato è un sistema particolarmente complesso, frutto di un compromesso5, che ha il merito di cercare una conciliazione tra le correnti di pensiero più conservatrici e i fautori di soluzioni più flessibili e ispirate a considerazioni di carattere materiale, ma che finisce per sacrificare la prevedibilità delle soluzioni e la certezza del diritto6.

Nonostante i limiti appena evidenziati, si ritiene opportuno analizzare la soluzione accolta dalla Convenzione per almeno due ordini di motivi. Innanzitutto, a più di trent’anni dalla sua entrata in vigore7, pare interessante fare un bilancio del suo funzionamento alla luce della giurisprudenza nazionale – purtroppo ancora piuttosto limitata – che ha testato la praticabilità del sistema messo a punto. In secondo luogo, l’attualità della Convenzione è ribadita dal recentissimo regolamento (CE) n. 864/2007 (c.d. Roma II) che, all’articolo 28 par.

2 Sul punto v. supra cap. 1, par. 2.2.3.

3 In questo senso v. anche A. SARAVALLE, Responsabilità del produttore cit., pp. 193-194.

4 Questa criticità viene rilevata nel corso dei lavori preparatori dalla delegazione tedesca ad esempio, v. Actes e documents de la douzième session (2 au 21 octobre 1972), t. III, Responsabilité du fait des produits, L’Aja, 1974, p. 64.

5 Hanno sottolineato l’aspetto del compromesso, tra gli altri R. DE NOVA,La convenzione dell’Aja cit., p. 316; Y.

LOUSSOUARN,La Convention de la Haye cit., p. 36;M.FALLON, Les accidents de la consommation cit., p. 262 ss. 6 V. per tutti R. DE NOVA (La convenzione dell’Aja cit., p. 316) secondo il quale «il sistema è innegabilmente complesso e foriero di gravi incertezze nella messa in opera. La sua complessità, peraltro, non è tanto dovuta al fatto di essere frutto di un compromesso, come vedremo, quanto all’intento dei suoi autori di aderire il più possibile alle diverse eventualità, tenendo conto, graduandoli, dei vari e più appariscenti collegamenti che la

«products liability» può presentare nella multiforme vita di relazione internazionale».

7 La Convenzione è entrata in vigore il 1° ottobre 1977. Per lo stato delle ratifiche v. infra, nt. 92.

1, fa salva l’applicazione delle convenzioni internazionali che disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali di cui uno Stato membro dell’Unione sia già parte al momento dell’adozione del regolamento. Questa previsione pone delicati problemi di coordinamento tra i due testi: la Convenzione dell’Aja è stata infatti ratificata da sei Paesi europei e l’atto comunitario contiene una norma di conflitto speciale (art. 5) dedicata alla

«responsabilità da prodotti»8. Determinare con precisione l’ambito di applicazione della Convenzione diviene quindi un passaggio obbligato se si vuole verificare l’eventualità di un’applicazione parallela del regolamento nella materia considerata. In ogni caso, la clausola di compatibilità di cui all’art. 28 – giustificata dal necessario rispetto degli impegni internazionali assunti in precedenza dagli Stati membri9 – determina la coesistenza nell’ambito dell’Unione europea di più regimi giuridici sulla legge applicabile al danno da prodotto, frustrando in parte la volontà di uniformare la materia alla base del regolamento.

L’analisi della Convenzione in rapporto al regolamento è rilevante anche sotto un altro punto di vista: alcune delle soluzioni adottate nell’atto comunitario riecheggiano quelle pattizie, mentre altre se ne discostano. Pare quindi interessante operare un raffronto fra i due testi.

2. L

AVORI PREPARATORI

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Nel corso della X Sessione della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, tenutasi nel 1964, si decide di affrontare la questione della legge applicabile alla responsabilità civile. La Commissione istituita per lo studio dei relativi problemi conviene sull’opportunità di rinunciare all’elaborazione di un testo generale (la materia era divenuta troppo eterogenea per essere trattata in modo esaustivo nell’ambito di un’unica convenzione) e propone di procedere per tappe, esaminando separatamente le categorie di illeciti che rivestono maggiore interesse dal punto di vista internazionalprivatistico10. Come si è già rilevato, ad attirare l’attenzione sul danno da prodotto è la delegazione degli Stati Uniti che, avvertendo già la complessità e la rilevanza della tematica, suggerisce l’opportunità di elaborare una soluzione uniforme, ponendo l’accento sugli effetti positivi che una simile convenzione avrebbe avuto su un settore ancora relativamente inesplorato come quello in

8 V. infra, cap. 3.

9 Cfr. considerando n. 36 regolamento «Roma II».

10 V. Conclusions de la Commission spéciale en matière d’actes illicites, in Actes et documents de la onzième session (7au 26 octobre 1968), t. III, Accidents de la circulation routière, L’Aja, 1970, p. 57 ss.

esame11. Viene così convocata una Commissione speciale di esperti, incaricata di redigere un progetto preliminare che deve fungere da punto di partenza per i successivi lavori della Conferenza12.

Fra le varie proposte trasmesse alla Commissione si segnala per la sua modernità quella statunitense13, che attribuisce al danneggiato la possibilità di scegliere se sottoporre la responsabilità del produttore al vaglio della legge del luogo di produzione ovvero del luogo in cui è entrato in possesso del prodotto difettoso o ancora del luogo in cui si è verificato il danno. L’opzione conferita al consumatore viene bilanciata da una «clausola» di prevedibilità a favore del produttore, secondo la quale le ultime due leggi richiamate possono essere invocate dal danneggiato solo se il convenuto era in grado di prevedere che quel prodotto o prodotti simili sarebbero circolati in quel Paese. Vengono poi previsti alcuni correttivi per i casi in cui l’attore invochi la responsabilità di soggetti diversi dal produttore, come ad esempio i rivenditori, o per l’ipotesi in cui sia un terzo danneggiato (c.d. innocent bystander) ad agire in giudizio contro il produttore.

Secondo Reese, delegato statunitense alla Conferenza e relatore della Commissione, una siffatta norma di conflitto risponderebbe in modo adeguato alle esigenze che si pongono in materia, tra le quali figurano la semplicità di applicazione, l’uniformità di risultati, l’equità nei confronti di tutte le parti coinvolte e la coerenza della disciplina conflittuale rispetto alle policies che animano il diritto sostanziale. L’autore ritiene inoltre che la proposta avanzata si ponga in linea con la prevalente giurisprudenza statunitense che, pur non avendo mai concesso all’attore la scelta della legge applicabile, utilizza di volta in volta i criteri di collegamento richiamati e tende in sintesi a favorire il danneggiato.

Nel corso dei lavori della Commissione speciale, il diritto d’opzione sulla legge applicabile viene sostenuto anche da altri e con diverse varianti. L’esperto danese, ad esempio, reputa opportuno consentire all’attore di scegliere tra la legge del luogo di residenza abituale della vittima, quella del luogo dell’ultima vendita (a condizione che prodotti analoghi

11 V. W. L. M. REESE, Products liability and choice of law: the United States proposals to the Hague Conference, in 25 Vand. L. Rev., 1972, p. 29 ss.

12 La Commissione speciale di esperti, della quale Georges Van Hecke (Belgio) e Willis M. Reese (USA) sono rispettivamente il presidente e il relatore, si riunisce due volte, la prima dal 7 al 12 settembre 1970 e la seconda dal 29 marzo al 5 aprile 1971. Le conclusioni della Commissione speciale, il testo del progetto preliminare e il relativo Rapporto sono pubblicati in Actes et documents cit., rispettivamente a p. 92 ss., p. 105 s. e p. 107 ss. In dottrina, v. R. DE NOVA, Il progetto preliminare dell’Aja sulla legge applicabile alla responsabilità del fabbricante per il suo prodotto, in Dir. internaz., 1971, p. 145 ss.; J.A. DE MENT JR.,International products liability; toward a uniform choice of law rule, in 5 Cornell Int. L. J., 1972, p. 75 ss.; M.L. SAUNDERS, An innovative approach to international products liability: the work of the Hague Conference on private International law, in 4 Law & pol. int. bus., 1972, p. 187 ss.; M. FALLON,Le projet de convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, in Journal des Tribunaux, 1974, p. 73 ss.

13 Sul punto v. W. L. M. REESE, Products liability and choice of law cit.

siano commercializzati nei Paesi in questione) e quella del luogo di produzione. V’è poi chi sostiene che la scelta dell’attore debba intervenire solo in via sussidiaria, in caso cioè di mancato funzionamento dei criteri di collegamento preventivamente richiamati, o ancora chi preferisce affidare al giudice la scelta della legge più favorevole al danneggiato fra quelle indicate dalla norma di conflitto14.

Questa linea di pensiero non trova, tuttavia, il favore della maggioranza degli esperti, che vedono la scelta concessa al danneggiato fra diverse leggi alternativamente applicabili come un indebito vantaggio attribuito a priori a una delle parti e considerano l’opzione affidata al giudice costellata di difficoltà e sostanzialmente aleatoria.

La soluzione privilegiata dalla Commissione speciale si fonda invece su un concorso successivo di criteri di collegamento, tecnica utilizzata sia nel testo adottato al termine della prima riunione che nel progetto preliminare. In entrambi i casi viene richiamata in prima istanza la legge della residenza abituale della persona direttamente danneggiata dal prodotto, purché il prodotto o prodotti analoghi siano stati commercializzati in quello Stato con il consenso, espresso o implicito, del produttore15. In seconda battuta, cioè nel caso in cui il Paese di residenza del danneggiato non coincida con quello in cui il prodotto è stato posto in commercio, si rinvia alla lex loci commissi delicti, sottoposta alla medesima condizione prevista nell’ipotesi precedente16. Se anche quest’ultima condizione non viene soddisfatta, si applica la legge del luogo in cui il produttore ha la propria sede principale17.

Da questa soluzione così come dalle proposte che sostengono il diritto di opzione sulla legge applicabile emerge sostanzialmente uno spirito innovativo, forse agevolato dallo stadio

14 Per una sintesi delle diverse soluzioni che contemplavano la concessione di un’opzione al danneggiato, v. R.

DE NOVA, Il progetto preliminare cit., p. 147.

15 Cfr. art. 3 del progetto preliminare: «La loi applicable est la loi interne de l’Etat de la résidence habituelle, au moment de l’accident, de la personne lésée directement par le produit. Toutefois, cette loi ne s’applique pas si ni ce produit ni des produits de même origine et d’un même type n’étaient, dans cet Etat, mis dans le commerce avec le consentement exprès ou implicite d la personne don l responsabilité est mise en cause»; «The applicable law shall be the internal law of the State of the habitual residence at the time of the accident of the person directly injured by the product. This law, however, shall not apply if neither this product nor products of the same origin and the same type were available in that State through commercial channels with the consent, express or implied, of the person claimed to be liable».

16 Cfr. art. 4 del progetto preliminare: «Dans le cas où la loi désignée à l’article 3 ne s’applique pas, la loi applicable est la loi interne de l’Etat dans lequel l’accident a eu lieu. Toutefois cette loi ne s’applique pas si ni le produit ni des produits de même origine et d’un même type n’étaient, dans cet Etat, mis dans le commerce avec le consentement exprès ou implicite de la personne dont la responsabilité est mise en cause»; «If the law designated in article 3 does not apply, the applicable law shall be the internal law of the State in which the accident occurred. This law, however, shall not apply if neither the product nor products of the same origin and the same type were available in that State though commercial channels with the consent, express or implied, of the person claimed to be liable».

17 Cfr. art. 5 primo comma del progetto preliminare: «Dans le cas où les lois désignées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, la loi applicable est la loi interne de l’Etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est mise en cause.»; «If neither of the laws designated in article 3 and 4 applies, the applicable law shall be the internal law of the State of the principal place of business of the person claimed to be liable».

embrionale in cui si trova la materia, che favorisce la creazione di nuove regole anziché la ricerca di un compromesso tra quelle già esistenti18. La volontà di staccarsi dal tradizionale principio del locus commissi delicti per abbracciare una soluzione sui generis si traduce nella scelta della residenza abituale della vittima come criterio di collegamento principale. La preferenza accordata a tale criterio è ispirata a un desiderio di protezione della parte lesa e si fonda sull’idea che il danno subito dal consumatore debba essere valutato in base alla legge del luogo in cui quest’ultimo vive perché è lì che verranno effettivamente avvertite le conseguenze dell’evento dannoso19. In tal modo, il danneggiato potrebbe usufruire di una legge a lui familiare e vedrebbe rispettate le proprie aspettative, che assumono come punto di riferimento il trattamento riservato, in situazioni analoghe, alle persone che condividono il medesimo contesto sociale20.

La carica di novità espressa nei lavori preparatori viene tuttavia fortemente ridimensionata nel corso della XII Sessione della Conferenza, che non accoglie la soluzione prospettata nel progetto preliminare, considerata da taluni «rivoluzionaria»21, preferendo restituire una posizione predominante – almeno da un punto di vista formale – alla lex loci, che risulta tuttavia attenuata da una serie di eccezioni e rafforzata da altri criteri di collegamento, così da mitigare il carattere spesso fortuito del luogo in cui si verifica l’evento dannoso.

18 Si esprime in questi termini il Memorandum predisposto dal Bureau Permanent recante le conclusioni della Commissione speciale (in Actes et documents cit., p. 92 ss., a p. 100), secondo il quale: «Le stade embryonnaire de la matière est un élément de grande souplesse et, pour une fois dans l’histoire de la Conférence, une tentative est faite pour créer des règles de droit nouvelles plutôt que pour rechercher un compromis entre des solutions existantes».

19 V. W. L. M. REESE,Report of the Special Commission cit., p. 110. Nel commentare l’art. 3 del progetto preliminare, l’autore precisa: «The Committee felt free to propose a new rule to be written into the Convention which would find its justification in the part played by the damage in the victim’s special environment. In the first place the damage will make itself felt – in the context of the victim’s life – at the place where he is living.

When one looks at the loss the victim suffers, it lies in the adverse effect on the justified expectancy he has of balancing his benefits and disadvantages in conducting his private life. Secondly, the law in force in the place where he is living tend to provide for compensation whenever, according to its philosophy, he should not finally be made to bear damage inflicted upon him. The social system in force may seek to provide for social compensation but will combine this with private law remedies. The important point here seems to be that the extent to which the interplay between the two remedies restores a balance in the victim’s expectancies should be acceptable to him. In fact he will find himself in the same situation as all those who live in the community of which he forms a part, if they where to suffer the same damage».

20 Sebbene in questa fase debba essere vista con favore la scelta di tale criterio, si noti che non garantisce l’applicazione di una legge necessariamente favorevole nei confronti del consumatore danneggiato.

21 V. Y. LOUSSOUARN,La Convention de la Haye cit., p. 40.

3. L

A SOLUZIONE ACCOLTA DALLA

C

ONVENZIONE

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