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Gli interventi normativi durante il secondo lockdown

4 INTERVENTI NORMATIVI E ANDAMENTO DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA

4.1 Gli interventi normativi durante l’emergenza sanitaria

4.1.3 Gli interventi normativi durante il secondo lockdown

Con il periodo estivo (il 18 maggio viene considerato concluso il primo lockdown) inizia una fase di allentamento dell’emergenza sanitaria e in Italia riprendono gradualmente tutte le attività economiche e produttive, compresi i tirocini in presenza e la possibilità di effettuare nuove attivazioni. Il 25 settembre 2020 l’OMS elogia l’Italia per i suoi sforzi e la sua ripresa, ma già dai primi di ottobre si assiste a un progressivo aggravamento della situazione epidemiologica con un sensibile incremento dei casi di contagio.

Il primo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla cosiddetta “seconda ondata” è del 13 ottobre: a strettissimo giro un nuovo DPCM il 18 ottobre e poi il 24 ottobre con l’adozione di misure via via più restrittive.

Infine, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre che sostituisce il precedente DPCM del 24 ottobre vengono adottate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica: per la prima volta viene introdotta la ripartizione in colori (zona 59 Regione Valle d’Aosta, Legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020.

60 Regione Lazio, Determina G05062 del 29 aprile 2020.

61 Regione Toscana, Decreto dirigenziale n. 7198 del 19 maggio 2020. 62 Regione Veneto, D.G.R. n. 627 del 19 maggio 2020.

rossa, arancione e gialla), a seconda di 21 parametri stabiliti. Nel Decreto – che comunque non prevede alcuna disposizione specifica sui tirocini extracurriculari – con l’art. 3, lettera g) viene sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione fermo restando il proseguimento di tali attività a distanza. Solo i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie potevano proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Successivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 23 novembre, approva un documento sulle politiche formative e del lavoro in cui vengono definiti diversi aspetti applicativi del DPCM del 3 novembre. In merito ai tirocini extracurriculari viene stabilito che “ferma restando la realizzazione a distanza in tutti i casi nei quali le specificità dei contesti e le specifiche degli obiettivi lo consentano, va ammessa la possibilità di realizzazione in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza”.

Nel frattempo diverse Regioni, a seguito del DPCM del 3 novembre, erano già intervenute per definire le modalità di svolgimento dei tirocini extracurriculari.

Ad esempio, la Regione Lombardia emana un Avviso il 4 novembre 202064 con dettagliate disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari in cui conferma la possibilità di attivare o riattivare tirocini in presenza previa verifica delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività (sia in base ai codici Ateco, sia rispetto ai livelli di protezione individuali e collettivi). Nei casi di sospensione o riduzione delle attività del soggetto ospitante, invece, viene consentito lo svolgimento del tirocinio, laddove permesso dagli obiettivi del piano formativo, presso il domicilio del tirocinante, quindi in modalità “a distanza”, oppure prevedendo un mix “distanza-presenza”.

Disposizioni pressoché identiche a quelle della Regione Lombardia vengono emanate dalla Regione Calabria il 6 novembre 202065.

Diversamente la Regione Abruzzo agli inizi di novembre66 dispone la possibilità di attivazione o di prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, solo ed esclusivamente fino al permanere della Regione Abruzzo nella cosiddetta “zona gialla” o “arancione”, vietando invece – in via automatica – la prosecuzione o l’attivazione dei tirocini extracurriculari in presenza laddove la Regione Abruzzo fosse collocata in “zona rossa” (anche nell’ambito di settori produttivi autorizzati a proseguire le proprie attività). Tuttavia, a seguito di alcune note prefettizie in materia67, la regione Abruzzo con l’OPGR n.103 del 17 novembre fa marcia

64 Regione Lombardia, Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19 del 4.11.2020.

65 Regione Calabria, Prot. generale SIAR n. 0363258 del 6.11.2020.

66 Regione Abruzzo, Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 9.11.2020.

67 Nella Nota della Prefettura di Milano del 7.11.2020 (prot. n. 0258156) e in quella della Prefettura di Torino del 12.11.2020 (prot. n. 0184259) si rappresenta che i tirocini curriculari ed extracurriculari formativi presso le attività produttive, industriali e commerciali possono proseguire anche nelle cosiddette “zone rosse” - in considerazione del fatto che si inseriscono nell’ambito di percorsi formativi - purché nel rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

indietro, consentendo la possibilità di attivazione o di prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza anche in “zona rossa”.

La Regione Lazio, invece, facendo diretto riferimento al DPCM del 3 novembre e alla relativa collocazione della Regione in “fascia gialla”, con una Determinazione dirigenziale del 9 novembre68 dispone che tutte le “attività di orientamento, di selezione, di formazione teorica e di accompagnamento al lavoro devono essere svolte obbligatoriamente a distanza”. Nel caso dei tirocini extracurriculari, invece, la modalità prevalente di svolgimento rimane quella “in presenza”, ossia presso le sedi dei soggetti ospitanti. Laddove il soggetto ospitante non sia in grado di garantire le misure di sicurezza e distanziamento sociale, o nel caso in cui il tirocinante non abbia la possibilità di recarsi presso la sede del soggetto ospitante in sicurezza e nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di restrizioni alla mobilità, viene confermata la possibilità – se consentito dal progetto formativo – di svolgere i tirocini in modalità “a distanza”. Altre Regioni hanno adottato misure simili per affrontare la nuova fase di lockdown. Per esempio la Toscana69, la Campania70 e l’Emilia Romagna71 hanno stabilito che i tirocini extracurricolari potevano essere svolti in presenza, ovviamente se le attività lavorative di riferimento non erano state sospese, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro. Nel caso in cui i contenuti del progetto formativo e le attività da svolgere consentivano di adottare modalità flessibili, i tirocini potevano essere effettuati anche a distanza. A livello nazionale, le misure di contenimento adottate con il DPCM del 3 novembre 2020 sono state successivamente confermate con il DPCM del 3 dicembre e con provvedimenti successivi che hanno imposto ulteriori restrizioni anche a copertura del periodo delle festività natalizie.

68 Regione Lazio, Disposizioni per la prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed extracurriculari ed esami del 9.11.2020.

69 Regione Toscana, Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.109 del 13.11.2020.

70 Regione Campania, Precisazioni a seguito DPCM 3 novembre 2020, prot.n. 2020.0549413 del 19.11.2020. 71 Regione Emilia Romagna, Nota del 24.11.2020 e Nota integrativa del 26.11.2020.