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2. LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LE PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRIS

2.2. L’importanza di anticipare l’emersione della cris

2.2.4. Gli obblighi di segnalazione interna ed esterna

L’intero processo di allerta e composizione assistita, come già anticipato qui sopra, è scandito da diversi stadi di evoluzione della crisi e dell’insolvenza.

Il primo stadio consiste nell’allerta interna all’azienda e fa riferimento a quel momento di incubazione della crisi che si manifesta con inefficienze gestionali e produttive e che può essere definito come una tappa fisiologica in quanto un’impresa può incorrervi anche più volte durante la propria vita. In questa fase l’organo di controllo societario ha il compito di valutare ed osservare l’operato dell’organo amministrativo in materia di assunzione di iniziative preposte al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e al superamento delle inefficienze, nonché alla valutazione della gravità e possibile evoluzione di una crisi eventuale. Gli strumenti a disposizione dell’organo amministrativo sono di tipo previsionale come per esempio la redazione di uno o più business plan, budget e forecast degli esercizi a venire. L’organo di controllo dovrà rilevare l’effettiva implementazione di un sistema di controllo interno con il compito di monitorare la solidità dei dati contabili e di un sistema di gestione adeguato alla creazione di tali dati e degli indicatori di crisi. Qualora vengano rilevati effettivi indizi di possibile crisi, l’organo di controllo dovrà farne prontamente notizia per permettere all’amministrazione di prendere i dovuti provvedimenti. In questa fase risulta fondamentale la presenza di un elevato grado di professionalità di tutti gli attori coinvolti: gli amministratori

saranno chiamati ad apprendere e comprendere, nonché ad ascoltare maggiormente, le indicazioni dei nuovi organi di controllo societario e migliorare le abilità aziendali di rendicontazione221.

Posto che l’azienda non riesca ad uscire da questa prima fase, inizia quindi la maturazione della crisi. In questo stadio, in cui le risorse aziendali iniziano ad essere intaccate, può verificarsi la segnalazione da parte degli istituti di credito all’organo di controllo di variazioni o revisioni negli affidamenti. Secondo l’art. 14 comma II Cci, gli organi di controllo possono provvedere a porre in essere un sistema di allerta formale interna, segnalando formalmente all’organo amministrativo la presenza di condizioni critiche di squilibrio economico- finanziario: ciò avviene comunque dopo aver segnalato all’organo amministrativo la presenza di una situazione più grave di quella precedente e dopo che questi non hanno posto in essere adeguati provvedimenti. La segnalazione avviene tramite mail pec o raccomandata AR e deve essere motivata. Nella lettera deve essere riportato il termine di non oltre i 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo dovrà individuare e intraprendere nuove misure, nonché comunicarle all’organo di controllo. Si sottolinea che già in questa fase potrebbe verificarsi il superamento delle soglie per le quali viene avviata la segnalazione automatica da parte dei creditori pubblici qualificati222.

Anche in questo caso, se le azioni intraprese non sono repentine o non producono effetti migliorativi, la situazione di crisi si tramuta in crisi conclamata: essa consiste nella crisi vera e propria, definita dalla giurisprudenza come «inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far

fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate». Arrivati a questo punto, l’organo di

controllo dovrà verificare se sussiste ancora la facoltà di uscire dalla crisi autonomamente, oppure se è necessario procedere ad un’allerta di tipo “interno verso l’esterno”: l’organo, secondo l’art. 14 comma II Cci, se entro 60 giorni non riceve un riscontro positivo alle proprie segnalazioni, dovrà informare senza indugio l’Ocri223.

Infine, un ulteriore tipo di allerta (“esterna verso l’esterno”) può verificarsi con la segnalazione all’Ocri dei creditori pubblici qualificati: segnalazione che come detto in precedenza può verificarsi anche in altri stadi della crisi, in quanto risulta necessario solo il

221 RIVA P., “Gli obblighi di segnalazione: attori coinvolti, fasi e interventi”, in Guida Normativa/Il Sole 24 Ore, marzo 2019, 2, pp. 38-39.

222 RIVA P., “Gli obblighi di segnalazione: attori coinvolti, fasi e interventi”, op. cit., 39. 223 RIVA P., “Gli obblighi di segnalazione: attori coinvolti, fasi e interventi”, op. cit., 40.

superamento di determinate soglie di incaglio dei debiti. Le soglie sono differenti per ciascuno dei diversi soggetti individuati dalla norma: questi sono Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e Inps. Per l’AdE le soglie vengono calcolate considerando la sola Iva e le dimensioni dell’impresa in base al suo volume d’affari. Secondo l’art. 15, comma 2, lettera a),

«l’esposizione debitoria è di importo rilevante quando l’ammontare totale del debito iva scaduto e non versato… risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica…sia pari ad almeno il 30% dei volumi d’affari del periodo di riferimento e non inferiori a:

- 110.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa

all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;

- 500.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa

all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;

- 1.000.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa

all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro224».

«Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000»225. Alla lettera c) l’articolo cita

come soglia per l’agente della riscossione quella di superamento di un ammontare dei «crediti

affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Cci, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, di 50.000 per le aziende individuali e 1.000.000 per le aziende collettive». Si ricorda che la presenza di crediti d’imposta

o altri crediti verso pubbliche amministrazioni, i quali soddisfano determinati requisiti, costituiscono motivo per i creditori pubblici qualificati di non segnalazione all’Ocri. L’allerta si sviluppa in due fasi. Inizialmente viene informato il debitore del superamento delle soglie; se dopo 90 giorni il debitore non estingue il proprio debito, non arriva ad un accordo con l’ente segnalatore, non presenta istanza per la composizione assistita o domanda per l’accesso ad una procedura concorsuale, i creditori pubblici qualificati provvederanno senza indugio a segnalarlo all’Ocri226.

224 Le soglie sono state modificate in seguito allo Schema di decreto legislativo correttivo del 13 febbraio 2020. In precedenza, le soglie erano rispettivamente: 25.000, 50.000, 100.000.

225 Art. 15, comma 2, lettera b) Cci.

Come già visto in precedenza, in caso di insuccesso delle trattative stragiudiziali, verrà intimato alla società di fare domanda per accedere ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in quanto ci si trova ancora in una fase di crisi reversibile ed è possibile implementare un processo di turnaround in continuità diretta, indiretta o liquidatorio. Al contrario, se non vi è la possibilità di ricorrere ad una delle procedure concorsuali o se queste non hanno portato ad un esito positivo e l’insolvenza è ormai conclamata ed irreversibile l’azienda dovrà procedere ad avviare il processo di liquidazione giudiziale.

Si vuole inoltre citare il crescente allargamento della platea degli enti societari che sono obbligati a forme legali di controllo. Con il nuovo codice diventa obbligatoria la presenza dell’organo (collegio sindacale o sindaco unico) oppure del revisore legale, per quelle società che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti tre limiti: un totale

dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro e un numero di dipendenti medi occupati di 20 unità. Sono

obbligate alla nomina del collegio sindacale anche le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato e che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti. L’obbligo cessa quando per tre esercizi conseguiti non viene superato alcuno dei tre limiti227. Risulta ad

oggi poco chiaro quale sia l’interpretazione che il legislatore ha voluto dare all’articolo 2477 del c.c.: ci si riverisce al dettato per il quale le società potranno decidere se dotarsi di un organo di controllo societario o se fare uso del solo revisore contabile. È indispensabile, seguendo il pensiero comune di tutta la nuova normativa, non basarsi solo sull’esame di dati passati (come fa il revisore), in quanto essi porterebbero ad una allerta tardiva ed incompatibile con il fine della nuova disciplina. Le mansioni del revisore si limitano a fornire un giudizio professionale e sono ben distanti dai compiti di vigilanza attribuiti all’organo di governance dal Cci. Per rafforzare il meccanismo di prevenzione la best practice sarebbe quella di prevedere entrambi gli organi. A riguardo, infatti, nella relazione Illustrativa al nuovo Codice in riferimento all’art. 379, la presenza dell’organo di controllo societario è prevista unitamente a quella del revisore contabile. Oltre a questo diverso dettato bisogna, infine, considerare che l’art. 2409 del c.c. prevede la possibilità, in un’ottica di contenimento dei costi per le Pmi, che il sindaco svolga le funzioni del revisore, mentre il contrario non è consentito228.

227 RIVA P., “Gli obblighi di segnalazione: attori coinvolti, fasi e interventi”, op. cit., 43.