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3. L’ISTITUTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO

3.3. Il concordato preventivo dopo il Codice: la valorizzazione della continuità

3.3.5. Il giudizio di omologazione nel concordato preventivo

Il legislatore ha deciso di costruire un percorso procedimentale unitario per le varie procedure di regolazione concorsuale al Titolo III, Capo IV, Sezione II del Cci. La disciplina dell’omologazione del concordato preventivo viene trattata agli artt. 48 e 112361 del Codice

della crisi e dell’insolvenza. L’art. 48, delinea che in seguito all’approvazione del concordato, il tribunale provvede a fissare l’udienza per l’omologazione: il provvedimento deve essere iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese e notificato al commissario e ai creditori dissenzienti, a cura del debitore362. Al comma II, l’art. 48, fissa, inoltre, i termini per depositare

le memorie delle eventuali opposizioni di creditori dissenzienti, del commissario giudiziale e del debitore a, rispettivamente, dieci, cinque e due giorni prima dell’udienza. Una volta

«verificata la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica della proposta», nonché decise le opposizioni in camera di consiglio, il

tribunale emette sentenza di omologazione363. Se il concordato non viene omologato, il

tribunale «dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della

liquidazione giudiziale»364.

L’art. 112 Cci, invece, prevede che il tribunale possa omologare il concordato anche qualora vi siano (i) un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente o (ii) dei creditori dissenzienti appartenenti almeno al 20% dei crediti ammessi al voto, se ritiene che così il credito venga soddisfatto in misura maggiore rispetto all’alternativa di liquidazione giudiziale.

Se il concordato prevede la cessione di beni non funzionali alla prosecuzione dell’esercizio di impresa, «il tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per

361 Collocato al Titolo IV, Capo II, Sezione VI del Cci.

362 Con la sentenza di omologazione del concordato viene dichiarata chiusa la fase giudiziale ex art. 113 Cci. Il procedimento, invece, continua fino all’integrale adempimento degli obblighi concordatari.

363 Comma III, art. 48 Cci. Risulta evidente la posizione presa dal legislatore in merito alla titolarità del tribunale dei più ampi poteri di valutazione sulla fattibilità della proposta e sulla convenienza del piano per i creditori; si veda NATALONI D., Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, in Guida Normativa/Il Sole 24 Ore, marzo 2019, 3, p. 84.

assistervi e determinare le modalità di liquidazione»365; nel caso di concordato in continuità la

liquidazione di tali beni avviene a cura del debitore366.

Viene introdotta una novità per quanto riguarda le operazioni straordinarie effettuate in esecuzione del concordato: il legislatore vuole colmare un vuoto nella normativa e coordinarla con quanto disposto da quella societaria. Secondo l’art. 116 Cci, infatti, «se il piano prevede il

compimento durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione»367. La ratio di questa scelta normativa si basa sulla necessità di dare maggiore certezza al concordato ormai omologato, evitando successive opposizioni368.

Una volta omologato, il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori antecedenti il decreto di apertura della procedura, «tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i

coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso»369. Inoltre, il concordato è efficace anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patti contrari. L’adempimento del concordato è sorvegliato dal commissario giudiziale, il quale, se ravvisa che il debitore non sta provvedendo ai suoi obblighi, ritardando il compimento del concordato, deve riferirne senza indugio al tribunale. Quest’ultimo, sentito il debitore, può disporre che sia il commissario a provvedere all’esecuzione di tali atti in luogo del debitore370.

Spetta al liquidatore esercitare o proseguire ogni azione prevista a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, ogni azione volta al recupero dei crediti e le azioni di responsabilità sociale, nell’interesse dei creditori; ogni patto contrario risulta inopponibile. Ciascun creditore sociale è legittimato ad esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 del c.c.371.

365 Art. 114 Cci.

366 Alla liquidazione si applica la disciplina della liquidazione giudiziale, in quanto compatibile.

367 Al comma III di suddetto art. viene esplicitato che gli effetti di tali operazioni straordinarie, in caso di risoluzione o annullamento del concordato, rimangono irreversibili, salvo il diritto di risarcimento dei danni ai soci o ai terzi ai sensi degli art. 2500 bis, comma I, 2504 quater, comma II e 2506 ter, comma V del codice civile. 368 NATALONI D., Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, op. cit., p. 86.

369 Art. 117, comma I, Cci.

370 Si rimanda al testo dell’art. 118 Cci per maggiori informazioni in merito.

371 Art. 115 Cci. L’azione di responsabilità in questione si riferisce all’inosservanza, da parte degli organi di gestione dell’azienda, degli obblighi riguardanti la conservazione del patrimonio sociale. Il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra quanto ricevuto in sede concordataria e l’ammontare della prestazione originaria non ricevuta.

Il concordato può essere risolto per inadempimento e su richiesta dei creditori o del commissario giudiziale372, ove richiesto da un creditore. Non può esserci risoluzione in caso di

inadempimenti di scarsa importanza. Il termine previsto per chiedere la risoluzione corrisponde all’anno prima della scadenza ultima fissata per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Se gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, le disposizioni di cui sopra non sono applicabili373.

In quanto all’annullamento del concordato, invece, l’unica azione di nullità prevista dal Codice può avvenire «su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contradditorio

con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo»374. I termini per il ricorso rimangono invariati rispetto alla vecchia normativa: «sei mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, non oltre due

anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato»375. Le azioni individuate dall’art. 120 rappresentano fatti in virtù dei quali il tribunale non avrebbe mai espresso un giudizio positivo in merito alla legittimità, fattibilità e convenienza del concordato, e, consecutivamente, i creditori non vi avrebbero mai aderito. Per questo motivo, l’annullamento ha l’effetto di caducare retroattivamente gli effetti dell’omologazione.376