2. LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LE PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRIS
2.3. Le misure premial
Come già menzionato più volte, la nuova disciplina al Capo IV del Titolo II sulle procedure di allerta e composizione assistita della crisi introduce una serie di misure premiali di natura concorsuale, fiscale e penale per il debitore che agirà tempestivamente nell’accesso a tali procedure. Il sistema delle procedure premiali viene delineato principalmente agli artt. 24 e 25 del Cci237. Il presupposto oggettivo è, per l’appunto, la tempestività, la cui attestazione, su
richiesta del debitore, viene assegnata al presidente del Collegio (art. 24, comma II). Tale scelta è dovuta sia per una necessità di supporto alla verifica delle condizioni e al calcolo dei termini atti al riconoscimento dello stesso presupposto, sia per disporre di una certificazione ufficiale anche nell’ottica di un procedimento penale238.
All’art. 24, comma I, vengono inoltre elencati i termini previsti per poter considerare tempestiva l’azione del debitore definendo come “non tempestiva” il deposito delle istanze per accedere al procedimento di composizione assistita o alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza oltre il termine di tre e sei mesi da quando si verifica una di queste tre condizioni:
- «l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare
pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni»;
- «l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare
superiore a quello dei debiti non scaduti»;
236 A riguardo si veda GUIOTTO A., Indicatori della crisi, gli elementi caratterizzanti, op. cit., pp. 33-34.
237 Si vuole evidenziare il fatto che vengono previste misure premiali anche a beneficio si soggetti diversi dall’imprenditore quali, all’art. 14 comma 3 Cci, l’esclusione della responsabilità solidale per l’organo di controllo che informa tempestivamente l’imprenditore.
238 AMADARDO M., Le misure premiali all’imprenditore “virtuoso”, in Guida Normativa/Il Sole 24 Ore, marzo 2019, 2, pp. 69 e ss.
- «il superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli
indici elaborati ai sensi dell’art. 13, commi II e III239».
All’art. 25 del Codice sono descritte le tipologie di misure premiali. Ai punti d) ed e) dell’articolo viene delineata la tipologia delle misure prettamente concorsuali in quanto agevolano il debitore nell’iter per raggiungere soluzioni concordate. Le misure in questione consistono nel raddoppio del termine240 per depositare la proposta di concordato preventivo
o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti241 e nella diminuzione della soglia di
soddisfacimento dei creditori chirografari (dal 30 al 20 per cento) per garantire l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente242. La prima delle due misure premiali ha come condizione la mancata
segnalazione di avvenuta insolvenza da parte dell’Ocri al pubblico ministero.
Alle lettere a), b) e c) di suddetto articolo si trovano le misure premiali di carattere fiscale. Viene, infatti, riconosciuta dalla disciplina, la possibilità di godere di una riduzione di interessi e sanzioni243. In particolare, l’art. 25 prevede che durante la procedura di composizione
assistita della crisi e fino al suo termine gli interessi maturati durante la procedura stessa sui debiti tributari vengano ridotti alla misura legale. Inoltre, viene previsto che nel caso in cui il termine del pagamento delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le infligge scada dopo la presentazione dell’istanza di composizione assistita o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperte, esse siano ridotte alla misura minima. Infine, per le sanzioni e gli interessi su debiti tributari oggetto di composizione assistita della crisi viene stabilita una riduzione del 50% nell’eventuale successiva procedura di regolazione della crisi o
239 Con l’introduzione di questa norma, il legislatore, implicitamente, obbliga l’imprenditore a soddisfare gli obblighi di adeguamento dell’asseto organizzativo aziendale al monitoraggio degli indici enunciati all’art. 13 Cci e all’art. 3.
240 Dal termine di 30-60 giorni previsto dall’art. 44, comma I, lettera a) Cci, a quello, quindi, di 120.
241 A riguardo, la disposizione non si tratta di una vera e propria misura premiale ma più che altro di un parziale ripristino del regime previgente di 180 giorni previsti dalla Legge Fallimentare (termine tra i 60 e i 120 giorni, estendibile di altri 60 giorni).
242 Risulta, però, poco chiaro, se la norma di riferisca al solo concordato preventivo in continuità o se a qualsiasi tipo.
243 Si vuole enfatizzare che gli interessi e le sanzioni di cui sopra sono assistite dal medesimo privilegio (per esempio crediti di rango superiore che vengono soddisfatti in via prioritaria rispetto ad altri) che assiste il relativo tributo/imposta e la misura premiale consiste in una riduzione del debito e non in una esclusione del privilegio.
dell’insolvenza. Si considerano esclusi da questo dettato le sanzioni e gli interessi che sorgono tra il procedimento di composizione assistita e quello di regolazione244.
Al comma II, la normativa delinea le misure premiali di tipo penale: una causa di non punibilità per la quale l’imputato viene considerato astrattamente colpevole ma non punibile (e quindi assolto) e una circostanza attenuante a effetto speciale (in questo caso l’imputato è sanzionabile). Le misure premiali in oggetto si applicano a coloro che hanno tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione se, successivamente ad esse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre che alle sole imputazioni per condotte anteriori alla data di apertura delle procedure di cui sopra245. La fattispecie di non punibilità richiama
quella delineata nell’art. 131-bis del codice penale con, però, alcune differenze. In particolare, l’art. 25 al comma II richiede la sola tenuità del danno e non anche la non abitualità del comportamento, come invece è previsto dall’art 131-bis. Questa scelta è stata dettata dall’obiettivo del legislatore di dare alla norma una portata innovativa e più allettante per il debitore, infatti, altra differenza dalla predetta norma è l’estensione della fattispecie di non punibilità anche ai reati con pena detentiva superiore ai 5 anni, quali la bancarotta fraudolenta. I reati a cui si applicano le disposizioni dell’art. 25, oltre la bancarotta fraudolenta (artt. 322 e 329), sono i reati di bancarotta semplice (artt. 323 e 330), ricorso abusivo al credito (artt. 325 e 331), estensione dei suddetti reati ai fatti commessi da soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo e accomandita semplice soggette a liquidazione giudiziale (art. 328) e all’institore (art. 333), fatti di bancarotta nel concordato preventivo (articolo 341, comma II)246.
Infine, sempre secondo l’art. 25 Cci, «fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale
tenuità, …, la pena viene ridotta fino al 50 per cento quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori (valutazione ex ante) assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari (20%) e, comunque, il danno complessivo cagionato non
244 AMADARDO M., Le misure premiali all’imprenditore “virtuoso”, op cit., p. 74.
245 La causa di non punibilità non si estende agli organi di controllo societario. Essi sono, tuttavia, tutelati dall’art. 14 il quale ne esclude la responsabilità in caso di segnalazione all’imprenditore e, successivamente, all’Ocri in caso di inerzia.
supera l’importo di 2.000.000 euro». Al comma I viene, altresì, espressamente esposta la
possibilità di cumulare tra di loro le varie misure premiali247, sia quantitativamente, sia
quantitativamente248.
247 In particolare, ci si riferisce a quelle di natura concorsuale e tributaria.