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GLI ORGANISMI STATUTARI

68 ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI · CAPITOLO CINQUE

Il consiglio di Amministrazione

ll Consiglio di Amministrazione è compo-sto:

A. dal Presidente della Fondazione B. da 2 Vice Presidenti uno dei quali è

no-minato Vicario dal Presidente

C. dai 10 consiglieri eletti dall’Assemblea Nazionale

D. da un membro eletto da ciascuno dei 4 Comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione ha i se-guenti compiti:

A. deliberare i Regolamenti e le relative modificazioni

B. stabilire le direttive ed i criteri per l’at-tuazione dei Regolamenti dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione C. deliberare le direttive generali in

ma-teria di organizzazione e gestione contabilità per il funzionamento della Fondazione

D. predisporre, entro il quindici novem-bre di ciascun anno, il bilancio di pre-visione per il successivo esercizio, con l’indicazione dei criteri di individua-zione e di ripartiindividua-zione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari ed immobiliari, da sottoporre all’appro-vazione dell’Assemblea nazionale E. predisporre le variazioni al bilancio di

previsione da sottoporre all’approva-zione dell’Assemblea nazionale F. deliberare i singoli investimenti delle

disponibilità in conformità ai criteri di individuazione e di ripartizione del ri-schio, approvati dall’Assemblea nazio-nale

G. predisporre, entro cinque mesi dal ter-mine dell’esercizio, il bilancio consun-tivo dell’Ente da sottoporre all’appro-vazione dell’Assemblea nazionale H. deliberare la costituzione o

partecipa-zione agli enti, società ed organismi di cui all’art. 3, comma 4, del presente Statuto, e designarne i propri rappre-sentanti

I. conferire a soggetto abilitato l’incari-co di eseguire le revisioni e le certifica-zioni previste dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

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J. determinare l’ammontare della riser-va legale e della sua integrazione in misura non inferiore a quanto previ-sto dalle norme legislative

K. amministrare e gestire il patrimonio unitario della Fondazione, garanten-do l’equilibrio finanziario della stessa e l’integrità della riserva legale. Qua-lora dai bilanci preventivi o consuntivi o dai bilanci tecnici si evidenzino con-crete possibilità che nell’arco tempo-rale previsto dalla normativa vigente sia compromesso l’equilibrio della Fondazione o l’integrità della riserva legale, il Consiglio di amministrazione provvede a sottoporre all’approvazio-ne dell’Assemblea nazionale i conse-guenti provvedimenti correttivi L. conferire ad un attuario, almeno ogni

tre anni, l’incarico di redigere il bilan-cio tecnico attuariale della Fondazio-ne

M. nominare una Commissione per la di-samina dei ricorsi amministrativi, for-mata dal Presidente e da due compo-nenti del Consiglio di amministrazio-ne, nominati dal medesimo Consiglio, che, con cadenza mensile, si riunisca per decidere in prima istanza i ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale con funzioni con-sultive

N. decidere in seconda istanza, in via

de-finitiva, i ricorsi in materia di iscrizio-ne, contributi e prestazioni

O. deliberare la concessione di prestazio-ni assistenziali

P. nominare il Direttore Generale della Fondazione

Q. deliberare l’instaurazione e la cessa-zione del rapporto di lavoro del perso-nale dipendente

R. indicare, successivamente alle elezio-ni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 13 dello Statuto, un compo-nente dell’Osservatorio dei Pensiona-ti e un componente dell’Osservatorio dei Giovani, di cui al precedente art.

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S. esercitare ogni altra funzione e deli-berare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competen-za degli altri organi della Fondazione T. nominare una Commissione con

fun-zioni di proposta a supporto del Consi-glio di amministrazione per le attività assistenziali.

Il Presidente

Resta in carica per la durata dell’Assem-blea Nazionale che lo ha eletto.

Non è eleggibile per più di 2 volte conse-cutivamente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione; convoca e presiede l’Assemblea nazionale ed il Consiglio di amministrazione.

Esercita le attribuzioni a lui delegate dal Consiglio di amministrazione

Indica un componente dell’Osservatorio dei Pensionati e un componente dell’Os-servatorio dei Giovani

Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Il Presidente può, di volta in volta, dele-gare uno dei Vice Presidenti ovvero un consigliere di amministrazione per il com-pimento di singoli atti.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare motivate deliberazioni di com-petenza del Consiglio di amministrazio-ne, chiedendone la ratifica nella successi-va riunione dell’organo competente.

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei sindaci è costituito da - 3 componenti eletti dall’Assemblea

Na-zionale

- 1 componente eletto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con fun-zioni di Presidente

- 1 componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente

I sindaci esercitano le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile e le altre previste dalla normativa vigente;

intervengono alle riunioni dell’Assem-blea nazionale e del Consiglio di ammi-nistrazione.

Alberto Oliveti Presidente Enpam dal 2012 Presidente Adepp dal 2016

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Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fon-dazione. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, di durata quinquennale e rinnovabile.

Il Direttore Generale sovraintende alla organizzazione, all’attività ed al persona-le della Fondazione nonché all’organiz-zazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico ammini-strativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione; può proporre al Pre-sidente argomenti da inserire all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali; dispone l’esecuzione delle deli-berazioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale provvede, con pro-pri atti alla gestione del rapporto di la-voro dei dipendenti della Fondazione, in adempimento della legge e del Contrat-to Collettivo Nazionale di Lavoro appli-cabile. Promuove l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Il Direttore Generale, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, provvede alle spese relative alla gestione della Fon-dazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili in cui sono collocati gli uffici.

Il Direttore Generale esercita tutte le al-tre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consi-glio di amministrazione e dal Presidente.

Il Direttore Generale partecipa, con

fun-zioni consultive, alle riunioni dell’Assem-blea nazionale, del Consiglio di ammini-strazione, dei Comitati Consultivi, della Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi e dei Comitati tecnici istitu-iti e riferisce periodicamente al Presidente ed annualmente all’Assemblea nazionale, in sede di approvazione del bilancio con-suntivo, sull’andamento tecnico ed ammi-nistrativo della gestione della Fondazione.

I Comitati Consultivi

Presso la Fondazione sono costituiti quat-tro Comitati Consultivi:

1. Gestione previdenziale della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale

2. Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale e transitati alla dipendenza 3. Gestione previdenziale degli specia-listi ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi e transitati alla di-pendenza

4. Gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento.

Ciascun Comitato è formato dai compo-nenti eletti dagli iscritti ed i pensionati della relativa gestione e scelti

• Un rappresentante per ciascuna regio-ne con esclusioUn rappresentante per ciascuna regio-ne del Trentino-Alto Adige

• Un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano Il Comitato della Libera Professione è

in-tegrato da

• un rappresentante per i liberi profes-sionisti non dipendenti iscritti al solo Albo dei Medici chirurghi

• un rappresentante per i liberi profes-sionisti non dipendenti iscritti all’Albo degli Odontoiatri

• un rappresentante degli iscritti dipen-denti che contribuiscono in base all’at-tività svolta in regime di intra moenia Il Comitato per la Medicina Generale è integrato da

• un rappresentante per la categoria dei medici di medicina generale

• un rappresentante per la categoria dei medici pediatri di libera scelta

• un rappresentante per la categoria dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.

I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecu-tivamente; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pen-sionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione.

Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convoca-zione del Presidente della Fondaconvoca-zione su-bito dopo l’elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio ambito un Presidente e due Vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimen-to; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari della Fondazio-ne dal Direttore GeFondazio-nerale.

Il Comitato Consultivo si riunisce su convo-cazione del suo Presidente in via ordinaria due volte all’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente della

Fon-dazione lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi com-ponenti, con indicazione degli argomen-ti da trattare. Qualora il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, a segui-to di idonea consultazione dei Presidenti dei Comitati Consultivi interessati, la con-vocazione può avvenire anche in seduta congiunta con altri Comitati Consultivi.

Il Presidente della Fondazione o un suo delegato, nonché il Direttore Generale presenziano alle riunioni del Comitato Consultivo.

Spetta ad ogni Comitato Consultivo A. eleggere un componente del

Comi-tato medesimo quale membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione in occasione della prima riunione

B. esaminare i bilanci preventivi e con-suntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione

C. esprimere pareri su questioni partico-lari nascenti dall’applicazione del Re-golamento della gestione rappresen-tata

D. formulare proposte per l’attuazione e le modifiche di detto Regolamento E. formulare indicazioni di carattere

generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione

Le proposte di modifica ai Regolamenti dei Fondi di Previdenza gestiti dalla Fon-dazione, fatta eccezione per quelle ine-renti la “Quota A” del Fondo di previden-za generale, debbono essere sottoposte all’esame dei relativi Comitati Consultivi I pareri dei Comitati hanno carattere con-sultivo

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI Art. 21 del D.Lg.C.P.S.

13 settembre 1946, n. 233

Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizio-ne ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assi-stenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria.

Art. 1, comma 3 del D. Lg.

30 giugno 1994, n. 509

Gli enti trasformati continuano a svolge-re le attività psvolge-revidenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle cate-gorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione

Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707

Il sistema previdenziale si ispira a supe-riori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi pre-cipuamente soggettivi quali la maggiore