Con la riforma Dini del 1995 il sistema previdenziale obbligatorio è passato dal Metodo Retributivo che aveva come pa-rametro la retribuzione percepita nell’ul-timo periodo al Metodo Contributivo che si fonda sull’ammontare dei contributi versati durante tutta l’attività lavorativa ed il tasso di sostituzione della pensione obbligatoria (rapporto tra l’ultima retri-buzione e la prima prestazione pensioni-stica) si è ridotto sensibilmente dall’80%
precedente fino al 55/60% secondo i cal-coli attuali.
Si rende praticamente necessario per tut-ti integrare la pensione obbligatoria ade-rendo al sistema di previdenza comple-mentare e lo si può fare semplicemente conferendo il TFR.
Vi sono vantaggi oggettivi:
• le anticipazioni possono essere riscosse in maniera più flessibile
• la gestione del capitale è effettuata con attenzione al profilo di rischio ed all’età anagrafica
• i vantaggi fiscali si hanno seppure in modo differenziato in fase di sottoscri-zione, di accumulo e di rendita come anche in caso di anticipazione o di ri-scatto
• la possibilità di godere di contributi ag-giuntivi da parte del datore di lavoro sulla base degli accordi contrattuali od aziendali
• la portabilità della propria posizione pensionistica possibile dopo un mini-mo di 2 anni di permanenza nella for-ma prescelta
vi sono altri vantaggi da verificare nel tempo:
• i rendimenti del capitale investito non sono sempre superiori alla rivalutazio-ne legale, specialmente rivalutazio-nei periodi di inflazione assente o perfino negativa come quello attuale
I vantaggi fiscali dei contributi
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, con esclusione del TFR che non è soggetto a tassazione, sono interamente deducibili dal reddito di lavoro dipendente fino a euro 5.164,57 annui – questa soglia comprende anche gli eventuali contributi versati per la pre-videnza complementare a favore di fami-liari fiscalmente a carico.
Per chi è stato assunto dopo il 1 gennaio 2007 è possibile, nei 20 anni successivi al quinto di occupazione, superare la soglia prevista per una cifra complessiva pari alla differenza tra 25.822,85 euro e la somma dei contributi versati nei primi 5 anni di versamento alla previdenza com-plementare e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
La tassazione del risultato di gestione è
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stata modificata con la legge di stabilità 2015 e quindi l’imposta sostitutiva è stata portata al 20% dal precedente 11,5% e con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014 I rendimenti dei Titoli di Stato italiani o di paesi white list e degli strumenti finan-ziari equiparati sono normalmente tassa-ti al 12,5% e quindi contribuiscono alla quantificazione della base imponibile per l’imposta sostitutiva per il 62,5% del loro valore.
I vantaggi fiscali sulle prestazioni
L’iscritto alla pensione complementare ha diritto alla prestazione nel momento in cui matura i requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria e può scegliere la forma di godimento
• Rendita
• Capitale nel limite massimo del 50%
del montante accumulato
Nel caso in cui la conversione in rendita del 70% della posizione individuale ma-turata produca una pensione comple-mentare il cui importo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS è possibile scegliere che la prestazione sia resa inte-ramente sotto forma di capitale.
Per il 2015 l’assegno sociale INPS era pari a 5.824,91 euro annui (448,07 euro per 13 mensilità).
Il prelievo fiscale viene esercitato solo sul-la parte non ancora assoggettata a tas-sazione nella fase di accumulo e quindi sono esclusi i contributi non dedotti, ecce-denti la soglia, ed i rendimenti già tassati e l’aliquota ordinaria è 15% che si riduce del 0.30% per ogni anno di partecipazio-ne alla previdenza complementare oltre il quindicesimo con un massimo del 6%
di riduzione che significa che l’aliquota è del 9% dopo 35 anni di partecipazione Il vantaggio rispetto alla tassazione del TFR lasciato in azienda è assai evidente poiché in questo caso la aliquota minima è del 23%.
LE ANTICIPAZIONI
Al pari di quanto previsto per il TFR lascia-to in azienda, in determinati casi l’iscritlascia-to può usufruire di anticipazioni dalla sua posizione individuale.
In qualsiasi momento
Fino al 75% della posizione maturata per Spese sanitarie conseguenti a gravissi-me condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
In questo caso la tassazione è quella age-volata del 15% con riduzione fino al 9%
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo Fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli
Fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze dell’iscritto
In questi casi la tassazione è del 23%
TRASFERIMENTO
DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Quando cambia lavoro e perde i requisiti di appartenenza alla specifica forma pen-sionistica contrattuale può, in alternativa al riscatto, trasferire la propria posizione alla forma pensionistica contrattuale spe-cifica della sua nuova attività lavorativa Dopo 2 anni di iscrizione e per scelta vo-lontaria di trasferire la propria posizione
ad una qualsiasi altra forma pensionistica complementare, collettiva od individua-le, dopo 1 anno in caso di adesione tacita.
RISCATTO
DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Quando, prima del pensionamento, si perdono i requisiti di appartenenza alla forma pensionistica si può
• Mantenere la posizione individuale ac-cantonata presso il fondo in assenza di contribuzione
• Chiedere il riscatto ovvero la restituzio-ne della posizioChiedere il riscatto ovvero la restituzio-ne individuale accumu-lata
Il riscatto può essere Parziale – fino al 50%
In caso di disoccupazione tra 12 e 48 mesi oppure per mobilità o cassa integrazione per almeno 12 mesi
Totale
In caso di disoccupazione superiore a 48 mesi o per invalidità permanente con ri-duzione della capacità lavorativa a meno di 1/3
In caso di decesso dell’iscritto in costanza di rapporto lavorativo con destinazione agli eredi o ad altra persona da lui indica-ta – in assenza di indicazione la posizione è assorbita dal fondo
In questi casi la tassazione è quella age-volata del 15% con riduzione fino al 9%
È possibile il riscatto totale in alternativa al trasferimento quando previsto dagli statuti e dai regolamenti dei fondi o dal-la contrattazione collettiva nel caso siano persi i requisiti di appartenenza
In questo caso la tassazione è del 23%.