FONDO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E ADDETTI AI SERVIZI
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Sono iscritti al Fondo tutti i Medici di Me-dicina Generale, Pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assisten-ziale ed emergenza territoriale aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati.
Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Consiglio di Ammini-strazione dell’Ente su conforme parere del Comitato Consultivo– i medici aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la
regolamen-tazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collet-tivo Nazionale di seguito richiamato.
I medici cessati dal rapporto professiona-le con gli Istituti di cui sopra sono consi-derati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti pre-videnziali previsti.
L’aliquota contributiva, già fissata dall’Ac-cordo Collettivo Nazionale di cui all’art.
48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nell’ottica di assicurare l’equilibrio della gestione, dall’1.1.2015 è comunque de-terminata dall’ENPAM nella misura mi-nima indicata nella Tabella A, allegata al presente Regolamento.
I contributi devono essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall’Ente.
Contributi ed aliquote di rendimento periodo Medici di Medicina
Generale Aliquota
di rendimento Pediatri di
Libera Scelta Aliquota di rendimento
1.1.2015 – 31.12.2015 17.00% 1,40% 16.00% 1,32%
1.1.2016 – 31.12.2016 18.00% 1,40% 17.00% 1,32%
1.1.2017 – 31.12.2017 19.00% 1,40% 18.00% 1,33%
1.1.2018 – 31.12.2018 20.00% 1,40% 19.00% 1,33%
1.1.2019 – 31.12.2019 21.00% 1,40% 20.00% 1,33%
1.1.2020 – 31.12.2020 22.00% 1,40% 21.00% 1,34%
1.1.2021 – 31.12.2021 23.00% 1,40% 22.00% 1,34%
1.1.2022 – 31.12.2022 24.00% 1,40% 23.00% 1,34%
1.1.2023 – 31.12.2023 25.00% 1,40% 24.00% 1,34%
1.1.2024 – 31.12.2024 26.00% 1,40% 25.00% 1,35%
1.1.2025 26.00% 1,40% 26.00% 1,40%
102 ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI · CAPITOLO CINQUE
FONDO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professiona-le con gli Istituti del Servizio Sanitario Na-zionale comunque denominati ed ope-ranti negli ambulatori da questi gestiti.
Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Consiglio di Ammini-strazione dell’Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successi-vo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aven-ti rapporto professionale con altri Isaven-tituaven-ti sempreché gli accordi per la regolamen-tazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collet-tivo Nazionale di seguito richiamato.
I medici e gli odontoiatri cessati dal rap-porto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali previsti.
L’aliquota contributiva, già fissata dall’Ac-cordo Collettivo Nazionale di cui all’art.
48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nell’ottica di assicurare l’equilibrio della gestione, dall’1.1.2015 è comunque de-terminata dall’ENPAM nella misura mi-nima indicata nella Tabella A, allegata al presente Regolamento. I contributi devo-no essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall’Ente.
Contributi ed aliquote di rendimento
periodo Specialisti
ambulatoriali Addetti alla Medicina
dei Servizi Aliquota di rendimento
1.1.2015 - 31.12.2015 25.00% 25.50% 2,10%
1.1.2016 - 31.12.2016 26.00% 26.50% 2,10%
1.1.2017 - 31.12.2017 27.00% 27.50% 2,10%
1.1.2018 - 31.12.2018 28.00% 28.50% 2,10%
1.1.2019 - 31.12.2019 29.00% 29.50% 2,10%
1.1.2020 - 31.12.2020 30.00% 30.50% 2,10%
1.1.2021 - 31.12.2021 31.00% 31.50% 2,10%
1.1.2022 - 31.12.2022 32.00% 32.50% 2,10%
1.1.2023 32.65% 32.65% 2,10%
FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI Sono iscritti al Fondo i medici e gli odon-toiatri:
a. aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Naziona-le comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali;
b. che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone
operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
c. indicati, ai sensi dell’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Ammi-nistrazione dell’Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successi-vo art. 15- i medici e gli odontoiatri aven-ti rapporto professionale con altri Isaven-tituaven-ti, sempreché gli accordi per la regolamen-tazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collet-tivo Nazionale di seguito richiamato.
I medici e gli odontoiatri che abbiano ces-sato l’attività professionale di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei
trat-tamenti previdenziali previsti.
La determinazione della misura dei con-tributi previdenziali è rimessa alle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nonché alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 39 e 40, della Leg-ge 23 agosto 2004 n. 243. Nell’ottica di assicurare l’equilibrio della gestione, è comunque rimessa all’ENPAM la rideter-minazione della misura dei contributi già fissata dal predetto Accordo Collettivo. I contributi devono essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall’Ente.
Contributi periodo Medici delle branche
a visita Medici delle branche
a prestazione Società di capitali
Dal 1.4.1988 22.00% 12.00%
Dal 6.10.2004 2.00%
La predetta indennità viene corrisposta alle libere professioniste e alle Sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, in costanza di iscrizione all’Or-dine dei Medici, in caso di nascita, di af-fidamento o di adozione di un bambino, oppure in caso di aborto verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza La somma erogata è pari all’80% di cin-que dodicesimi (in caso di maternità o adozione di un bambino italiano o stra-niero di età inferiore a 6 anni), di tre do-dicesimi (in caso di adozione di uno stra-niero di età inferiore a 18 anni) o di una mensilità (in caso di aborto) del reddito derivante da attività libero-professionale
percepito nel secondo anno precedente a quello dell’evento e denunciato ai fini fiscali.
Tuttavia la legge ha fissato un massimale all’indennità riconoscibile a tal titolo in favore delle libere professioniste: l’inden-nità non può essere superiore a cinque volte l’indennità minima garantita a chi non ha redditi propri di riferimento.
L’indennità è finanziato con un contribu-to versacontribu-to da tutti gli iscritti in associazio-ne alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale e definito per il 2016 € 59,00 annui.