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Green Public Procurement (GPP) o Acquisti Verd

1.5 La transizione dell’industria verso un sistema economico circolare nell’industria

1.5.5 Green Public Procurement (GPP) o Acquisti Verd

Un altro strumento volto al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee come quella sull’uso efficiente delle risorse o quella sull’economia circolare è il GPP (Green Public Procurement, cioè Acquisti Verdi nella pubblica amministrazione). Questo è definito dalla Commissione europea come: “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti “ambientalmente preferibili”, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Per prodotti “ambientalmente preferibili” intendiamo quei prodotti con bassi consumi energetici, privi di sostanze pericolose, costituiti da materiale riciclato e di facile riciclabilità.

35 Il GPP è stato riconosciuto come uno strumento di fondamentale importanza nella “Politica Integrata dei Prodotti” (IPP) che rientra anch’essa nella strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e ha come obiettivo quello di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita, ricorrendo ad un approccio orientato verso la competitività del mercato economico. Gli strumenti dell’IPP sono rappresentati da etichette ecologiche, tasse ecologiche, responsabilità estesa dei produttori, appalti ed acquisti pubblici “verdi”, incentivi, ecodesign e banche dati. Tra essi la Valutazione del Ciclo di Vita dei prodotti (Life Cycle Assessment, LCA) assume un ruolo di particolare rilievo, rappresentando la metodologia ideale per valutazioni quantitative sul ciclo di vita, negli strumenti di gestione ambientale (Carlo Collivignarelli, Indicazioni e criteri per l’utilizzo degli aggregati riciclati nel settore edile, stradale e ambientale, 2018). Il GPP è stato introdotto in Italia dal 2008 con il Piano d’azione nazionale GPP che ha previsto l’adozione, con successivi decreti ministeriali, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni categoria di prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati dalla Pubblica amministrazione.

1.5.6 I CAM (criteri ambientali minimi)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono, dunque, i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Se si sceglie di adottare un sistema di acquisti verdi, diventa decisiva la valutazione di aspetti ambientali come il tipo e la quantità di materie prime utilizzate, la produzione di rifiuti ed emissioni durante la fabbricazione del prodotto o l’erogazione del servizio, l’efficienza energetica nella fase di produzione e in quella di utilizzo, i trasporti dal luogo di produzione a quello di consumo e la possibilità di riciclare il prodotto in tutto o in parte.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. Infatti, gli Enti Pubblici, essendo tra i consumatori più importanti per capacità e necessità di spesa, incidono molto sull’ambiente con i propri acquisti. Per questo, con l’introduzione di criteri ecologici nelle procedure d’acquisto gli

36 Enti Pubblici possono ridurre l’impatto umano sull’ambiente e stimolare la promozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione “verde.

Rispetto al settore edile la normativa di riferimento è rappresentata dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal D.M. 24 dicembre 2015 s.m.i. Il Decreto in oggetto descrive i “Criteri Ambientali Minimi” da utilizzare per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.

I “criteri ambientali minimi” sono definiti per le diverse fasi della procedura di gara d’appalto e hanno l’obiettivo di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. Esistono due diversi tipi di criteri ambientali, ci sono quelli “di base” e quelli “premianti”. Nel merito, si precisa che un appalto può essere definito “verde”, ai sensi del PAN GPP, solo se include almeno i criteri di base.

Facendo riferimento all’ Allegato 1 del Decreto – “Affidamento del servizio progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere”, in fase di costruzione, ristrutturazione e manutenzione devono essere utilizzati materiali volti alla riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali e che favoriscano l’uso di materiali riciclati (con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione).

Tali criteri si identificano, pertanto, come indicazioni di carattere tecnico a supporto degli acquisti, da parte delle PA, di lavori, forniture e servizi che producano il minor impatto ambientale possibili e sono:

1. Il contenuto di materia prima seconda recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

2. Almeno il 50% dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati (calcolato in rapporto sia al volume sia al peso dell’intero edificio) deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituita da materiali non strutturali;

3. Non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono;

37 4. Non devono essere utilizzati materiali contenenti sostanze elencate nella Candidate List del regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006). Sempre nell’Allegato 1 del Decreto – “Affidamento del servizio progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere” sono definiti i quantitativi minimi di aggregato riciclato per ogni materiale: “Criteri specifici per i componenti edilizi”.

Tab. 1.2 Tabella riassuntiva delle percentuali minime di aggregato riciclato in ogni materiale

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 5% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come la somma delle percentuali di materia riciclata presente nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche.

I laterizi utilizzati per la realizzazione di muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato per almeno il 10% in peso. Al contrario, i laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia vista devono presentare un contenuto di almeno il 5% in peso (Carlo Collivignarelli, Indicazioni e criteri per l’utilizzo degli aggregati riciclati nel settore edile, stradale e ambientale, Giugno 2018).

Dunque, si può dire che i Criteri Ambientali Minimi rappresentano un chiaro segnale sia del crescente interesse che si sta sviluppando attorno al tema della sostenibilità ambientale, che un forte messaggio da parte del settore pubblico all’incentivazione dell’utilizzo degli aggregati riciclati (da tesi).

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1.6 La gestione dei rifiuti da C&D

1.6.1 La gestione dei residui da C&D e loro valorizzazione attraverso la