• Non ci sono risultati.

I Gruppi di Acquisto Solidale

Nel documento Food and the city (pagine 102-107)

Capitolo III – Il sistema della filiera corta

6. I Gruppi di Acquisto Solidale

I Gruppi d’Acquisto Solidale145 (GAS) sono connotati

dall’elemento etico e solidale presente nel consumo critico. i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il ti- tolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

143 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto del-

la normativa posta a tutela del consumatore.

144 Articolo 59 lettera d del Codice del Consumo.

145 Per una definizione dei Gruppi di Acquisto si rimanda alla “Guida

103

Una definizione di GAS è contenuta nell’articolo 1 comma 266 della Legge Finanziaria 2008, che ne parla come dei «soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzio- ne dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solida- rietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attua- zione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita»146.

Il valore dei GAS è riconosciuto da singole leggi regionali. A titolo di esempio è possibile richiamare la legge n. 6 del 2015, approvata dalla Regione Campania, in materia di “Norme per il sostegno dei gruppi d’acquisto solidale”, nel- la quale si legge, tra i principi: «La Regione riconosce i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, come protagonisti attivi per la valorizzazione e per la diffusione delle produzioni agricole locali, dei prodotti di qualità e da filiera corta, favorendone il consu- mo e la commercializzazione, assicurando l'informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei mede- simi prodotti, nonché il controllo dei prezzi»147.

Allo stesso modo, nella legge n.1 del 2011, approvata dalla

matori.it”: «I Gruppi di Acquisto (GA) nascono su iniziativa spontanea

dei consumatori; sono gruppi di cittadini, di solito amici, conoscenti o persone che condividono lo stesso palazzo o luogo di lavoro, che deci- dono di acquistare periodicamente prodotti alimentari e non diretta- mente dai produttori locali mediante ordini collettivi».

146 Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 266.

104

Regione Umbria in materia di “Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale e popolare e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, da filiera cor- ta e di qualità”, si collega il sostegno pubblico a queste for- me di associazionismo con l’esigenza di sviluppare la ven- dita diretta dei prodotti agricoli locali148.

Non è prevista una forma giuridica per tali soggetti nella normativa nazionale, tuttavia deve essere considerata una possibile evoluzione dei Gruppi di Acquisto Solidale in strutture cooperativistiche di consumo ovvero forme orga- nizzative più strutturate che superino la configurazione clas- sica di tipo volontaristico o associazionistico per approdare alla forma della cooperativa di consumo, mantenendo le fi- nalità proprie del consumo critico e della solidarietà. Le cooperative di consumo sono nate proprio per rispondere ad un’esigenza di tipo mutualistico, quando si avvertiva il bi- sogno di ristabilire prezzi più giusti per i consociati. Per al- cuni studiosi di settore, le cooperative di consumo rappre- senterebbero una forma di impresa originale perché caratte- rizzata dal particolare fine di soddisfare interessi e bisogni delle persone, basandosi sui principi dell’auto-aiuto, dell’uguaglianza, della solidarietà.

L’assunzione di personalità giuridica nella forma di Coope- rativa di consumo consentirebbe inoltre di risolvere proble- mi fiscali legati ai GAS costituiti informalmente; di stipula-

148 CANFORA I., Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti

alimentari: dalle vendite in rete ai gruppi di acquisto solidale, in “Il

ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari”, GOLDONI S. e SIRSI E., Milano, 2011, pp.243-244.

105

re contratti con terzi; di assumere personale. La forma della Cooperativa di Consumo solidale manterrebbe inalterata l’anima dei GAS, senza assimilarli alle cooperative di con- sumatori, per il fatto che non si andrebbe a ricercare esclu- sivamente un vantaggio economico per i consociati, ma si continuerebbe a perseguire lo scopo statutario di fornire prodotti e servizi rispondenti alle finalità proprie del con- sumo critico149.

Uno dei problemi giuridici derivanti dalla mancata previ- sione di un modello normativo unitario, riguarda il modello contrattuale applicabile alla fattispecie: la compravendita si sviluppa attraverso una prima fase precontrattuale con la quale si individuano i possibili fornitori sulla base delle esi- genze e delle finalità dell’ente, seguita poi dalla scelta in- terna e dall’acquisto delle merci da parte degli associati. Quanto alla stipula del contratto di vendita, i modelli con- trattuali possibili si suddividono in due categorie a seconda del fatto che il contratto sia concluso direttamente dagli as- sociati o dall’associazione per nome e per conto degli asso- ciati, oppure dall’associazione in nome proprio e per conto degli associati. Il mandato senza rappresentanza è lo stru- mento su cui si concentra la legge in virtù del vantaggio economico delle imprese fornitrici di beni, mediante la ven- dita attraverso un intermediario unico. L’articolo 1 comma 267 della legge numero 244 del 2007 riduce il costo della transazione proprio ove si tratti di un acquisto effettuato

149 ALBANESE M. e PENCO L., Gruppi di acquisto solidale, percorsi

evolutivi e opzioni di sviluppo, in "Micro & Macro Marketing, Rivista

106

dall’associazione in nome proprio e per conto dei soci «escludendo la tassazione del secondo atto di cessione che determina il passaggio dei beni agli associati, introducendo una eccezione rispetto alla normativa fiscale generale che prevede l’applicazione dell’IVA anche al passaggio dei beni tra committente e commissionario (art. 2, comma 2°, n.3, d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 13, comma 2°, lett.b)»150.

150 CANFORA I., Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti

alimentari: dalle vendite in rete ai gruppi di acquisto solidale, in “Il

ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari”, GOLDONI S. e SIRSI E., Milano, 2011, pp. 247.

107

Capitolo IV – Orticoltura urbana

Nel documento Food and the city (pagine 102-107)

Documenti correlati