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Nell’ambito della protezione del minori stranieri non accompagnati, gli Stati hanno progressivamente incorporato, nei propri ordinamenti giuridici, le normative europee (Regolamenti e Direttive) e le fonti internazionali (come le Convenzioni sopraccitate), cercando così di uniformare le politiche nell’ambito della competenza, del diritto applicabile e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Esistono in tutti i paesi membri dell’Unione europea determinati parallelismi che sono frutto dell’annessione nelle proprie normative interne delle Convenzioni e degli Accordi internazionali sottoscritti, seguendo un itinerario generale comune: detenzione dei minori, procedure per l’attesa del loro collocamento e la loro permanenza nel paese, la risoluzione più o meno definitiva della situazione e infine, al compimento della maggiore età, favorire l’integrazione degli stessi nella società di accoglienza.

La questione dei minori stranieri non accompagnati in Europa è stata affrontata ampiamente in diversi trattati internazionali di carattere multilaterale, ratificati dall’Unione Europea e dai paesi che ne sono membri. Da quanto fin qui analizzato, si evince che la protezione del minore, dei suoi diritti fondamentali e del suo superiore interesse sono alla base di tutte le normative, e prevalgono sulla sua origine o provenienza, dovendo la sua protezione essere anteposta a qualsiasi altro interesse legittimo.

A partire dal secondo dopoguerra, la migrazione indipendente dei minori - bambini, bambine, giovani e adolescenti soli, senza le famiglie - è emersa come fenomeno specifico in tutto il mondo. In particolare, a partire dagli anni novanta, i paesi europei, a causa della vicinanza con i paesi di origine, hanno subito un incremento del fenomeno immigratorio, divenendo i principali paesi di transito e destinazione di questi giovani migranti, come nel caso italiano con i minori albanesi, o in Spagna con i minori provenienti dal Marocco. Di fronte alla migrazione dei minori stranieri non accompagnati, i quadri giuridici nazionali e le politiche di

24 governo sono divenuti noti per essere in continuo conflitto con l’applicazione più o meno repressiva delle norme interne in materia di asilo e/o immigrazione, nonché per l’ambigua interpretazione degli strumenti giuridici internazionali creati per la protezione del fanciullo, indipendentemente dalla sua nazionalità39. Il minore straniero non accompagnato (MSNA) viene definito dal Diritto dell’Unione europea come persona d'età inferiore ai diciotto anni che accede nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto40. Vengono, inoltre, inclusi in questa definizione i minori che cessano di essere accompagnati una volta entrati nel territorio degli Stati membri. Entrambe le suddette definizioni derivano dalla Risoluzione del Consiglio 95/C 221/03 del 28 giugno 1997, relativa ai minori non accompagnati nazionali di paesi terzi, che però non includeva i minori lasciati soli dopo l’ingresso in Europa. In termini generali, possiamo identificare tre situazioni nelle quali possono trovarsi i minori stranieri migranti non accompagnati una volta arrivati nei territori dell’Unione Europea: quelli che sono introdotti nel territorio comunitario dalle mafie che si dedicano al traffico delle persone, che nella maggior parte dei casi li riduce a una situazione di semischiavitù, abuso e sfruttamento di qualsiasi tipo; i minori che già vivevano una situazione di emarginazione nel proprio paese d’origine, senza una famiglia, costretti all’accattonaggio o alla commissione di reati minori per la sopravvivenza;41

infine, i minori che riescono a inserirsi nella società attraverso i sistemi di protezione dell’infanzia e regolarizzare la propria situazione amministrativa42

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Ciò considerato, i minori non rappresentano un gruppo omogeneo, soprattutto in relazione alle specifiche motivazioni e situazioni, anche se la maggior parte di essi giunge in Europa con una forte aspettativa lavorativa. Ciò rappresenta l’origine della loro problematica giuridica e sociale: mentre nel paese di provenienza vivono, si

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ANICS,J., SENOVILLA HERNÁNDEZ, D., TOUZENIS, K., Migrating Alone:Unaccompanied and Separated Children’s Migration to Europe, UNESCO Publishing, Francia, 2010.

40Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 nella quale si approvano le misure minime

per l’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, art.2.h), Direttiva del Consiglio 2001/55/CE del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, art.2.f)

41 M

ARTINÌNEZ,D., Los “niños de la calle” en Ceuta, Revista Pàgina Abierta, num.119, 2001

42BELL ADELL,C.,DIAZ AGUILERA, J.,La inserciòn sociolaboral de los menores inmigrantes. Anales de Historia Contemporànea, n.19, 2003, in http://revistas.um.es.

25 comportano e sono trattati da adulti, si ritrovano in un sistema che li tratta come bambini, proteggendoli in un ottica diversa da quella in cui sono abituati a vivere, che non gli appartiene, e che di fatto ostacola il loro progetto migratorio, pensato per migliorare la propria situazione economica e quella della propria famiglia, piuttosto che per migliorare la propria formazione o salute. Dunque, mentre il minore straniero viene considerato tale qualora attraversi i confini territoriali (e valoriali) dello Stato a cui accede, quest’ultimo, nel suo paese d’origine, viene riconosciuto come soggetto adulto idoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa, contribuendo in tal modo al benessere familiare43. Inoltre, la loro situazione è particolarmente complessa anche dal punto di vista giuridico, dal momento che possiedono una doppia condizione: quella di migranti irregolari - con la conseguente restrizione dei diritti che questa comporta -, e la condizione di minore età, che gli garantisce una protezione che non sempre però coincide con l’aiuto di cui hanno bisogno o desiderano.

Infatti, molti minori fuggono da situazioni socioeconomiche di grande povertà e miseria, da conflitti armati o rivalità politiche e sociali, e molti di essi sono potenziali richiedenti asilo. La maggioranza di questi fanciulli entrano negli Stati dell’Unione Europea in maniera irregolare, rischiando la vita, e nel corso del tempo questo fenomeno, lontano dal decrescere, è in continuo aumento44.