CAP III: I Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo Politiche di accoglienza.
4. Lampedusa e l’Emergenza Nord Africa
4.1. I minori stranieri non accompagnati a Lampedusa: breve analisi sui costi dell’accoglienza “emergenziale”
I minori stranieri non accompagnati che giungono a Lampedusa vengono principalmente accolti in due strutture: l’ex base militare Loran e il centro di Contrada Imbriacola che, dopo la riapertura, è tornato – stando alla dicitura - ad essere un Centro per il Soccorso e la Prima Accoglienza (CSPA). I due centri non risultano idonei per accogliere persone vulnerabili, come i minori non accompagnati, tuttavia, i tentativi di smistare i minori presso altre strutture – ugualmente non adeguate agli standard di legge – hanno dato risultati ben peggiori, come nel caso della “Comunità della fraternità”, un edificio messo a disposizione dalla Prefettura, in cui vennero rinchiusi in condizioni di promiscuità più di 100 minori, che in segno di protesta per le pessime condizioni di vita in cui riversavano, hanno dato fuoco alla struttura compromettendone definitivamente l’agibilità.302
Per ciò che concerne l’accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti asilo, la Direttiva 2003/9/CE in materia di norme minime di accoglienza, non comprendendo disposizioni specifiche per la loro accoglienza, include i minori tra le persone vulnerabili, mentre il D.Lgs. 140/05, di recepimento di tale Direttiva, prevede per i minori un’accoglienza “effettuata, secondo il provvedimento del
Tribunale per i minorenni, ad opera dell’ente locale”.303
Il legislatore italiano, nel 2005, prevedendo per i minori non accompagnati un’accoglienza separata dagli adulti, aveva posizionato l’Italia al di sopra degli standard minimi previsti dall’Unione Europea in materia di accoglienza, inoltre, per mezzo del D.Lgs. 251/07,
301
CARITAS E MIGRANTES,op.cit., p.142.
302 Ibidem.
303 Art.8, comma 4, Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, “Attuazione della direttiva
2203/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza de i richiedenti asilo negli Stati membri”, Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005.
143 venivano introdotte delle norme che, oltre a trasporre le disposizioni della “Direttiva qualifiche” nell’ordinamento giuridico italiano, introduceva altre disposizioni in materia di rintraccio dei familiari del minore, privilegiando l’affidamento del minore a parenti o, se ciò non fosse possibile, l’inserimento del minore stesso in progetti SPRAR, specifici per minori.304 In aggiunta a quanto finora disposto dalla normativa italiana in materia di minori non accompagnati, con l’approvazione del D.Lgs. 25/2008, di recepimento della “Direttiva procedure”, viene stabilito, ex art.19, comma 6, “l’autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa
immediatamente il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati […] per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del sistema di protezione stesso e ne da comunicazione al Tribunale dei minori e al giudice tutelare, Nel caso in cui non sia possibile l’immediato inserimento del minore in tali strutture, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune dove si trova il minore”, viene altresì specificato, ai sensi dell’art. 26 del medesimo D.Lgs., in
nessun caso i minori non accompagnati richiedenti asilo possono essere detenuti presso CIE o CARA.
Nella prassi, accade che i minori stranieri, sottoposte alla prova della radiografia del polso durante l’accertamento dell’età, vengano erroneamente identificati come maggiorenni e conseguentemente trattenuti presso un CIE o un CARA.305 Tuttavia, in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza, attraverso il decreto della protezione civile, del 18 maggio 2011, venivano adottati provvedimenti per assicurare l’accoglienza di centinaia di minori non accompagnati che rimanevano, più del tempo necessario, nell’isola di Lampedusa in situazione di forte precarietà - se accolti all’ex base militare Loran - dove le condizioni igienico sanitarie sono state definite “al di sotto di ogni standard accettabile”306
, e in totale reclusione, se trattenuti nel Cpsa di Contrada Imbriacola insieme a persone adulte, in condizione di promiscuità e in assenza di garanzie per i minori.307 A tal proposito, rileva sottolineare come lo stato di detenzione dei minori non accompagnati, rinchiusi nel centro di Contrada Imbriacola senza la possibilità di poter uscire dalla
304 ASGI, op.cit., p.230. 305 Ibidem.
306 C
ARITAS E MIGRANTES, op.cit. p.142.
307
144 struttura, ha comportato che per nessuno di loro fu nominato un tutore, né disposto alcun tipo di affidamento, con un’evidente violazione non solo della normativa nazionale ma delle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo. Il sopraccitato provvedimento di carattere emergenziale servì, di fatto, come deroga a quanto stabilito dalla legge in materia di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati. Per far fronte all’ “emergenza minori” presenti a Lampedusa, attraverso decreto n.2436 del 18 maggio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominato “soggetto attuatore per l’assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati”, stabilì che le Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) si dovessero far carico della prima accoglienza del minore, in attesa del successivo trasferimento presso comunità di accoglienza per minori, individuando così una possibile soluzione alla problema della permanenza dei minori sull’isola, in condizioni di accoglienza inadeguate.308
Il sistema di accoglienza parallelo, istituito dalla protezione civile e che prevede il trasferimento dei minori stranieri non accompagnati da Lampedusa in strutture cosiddette “ponte”, ha, tuttavia, riproposto le stesse criticità, già analizzate in precedenza, relative ai ritardi nell’adempimento delle segnalazioni dei minori ai Tribunale dei Minori e al Giudice Tutelari per la nomina di un tutore. Inoltre, il denaro stanziato all’interno dell’Emergenza umanitaria Nord Africa, per il 2012 la copertura finanziaria relativa ai costi dell’accoglienza per i minori non accompagnati era di 24.065.420,16 Euro309, ha incoraggiato molti enti, anche totalmente avulsi all’esperienza sociale – come bed and breakfast e pensioni – a trasformarsi in “strutture ponte”, a discapito dell’interesse superiore del minore. Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre aggiungere che se era possibile avvalorare come positiva la prassi in atto dall’inizio dell’emergenza, ovvero non procedere con la radiografia del polso per accertarne l’età, sarebbe stato in seguito segnalato che talune “strutture ponte” abbiano cercato di lucrare accogliendo minori – o presunti tali – stranieri non accompagnati, trattenendoli presso i propri centri mesi a spese della pubblica amministrazione.310
308 S
AVE THE CHILDREN, L’accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa nel contesto dell’emergenza umanitaria Nord Africa, ottobre 2011, in www.sathechildren.it.
309 O.C.P.M. n.3933/2011 del 13 aprile 2011, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
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