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CAP III: I Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo Politiche di accoglienza.

4. Lampedusa e l’Emergenza Nord Africa

4.3. L’identificazione e la presunzione di minore età

Il minore straniero non accompagnato, che venga rintracciato sul territorio nazionale o entri in contatto con le forze dell’ordine al momento dell’ingresso in frontiera (per esempio, arrivi via mare sulle coste siciliane) deve innanzitutto essere identificato, in quanto straniero.

Secondo il regolamento del Comitato per Minori Stranieri, "l'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore".314 In ogni caso, è applicabile la normativa del regolamento di attuazione del T.U. che stabilisce che qualora lo straniero dichiari di non “volersi avvalere degli interventi” delle autorità consolare del proprio paese di origine, la relativa comunicazione non deve avvenire.315 Nel caso di minore di anni quattordici, la rinuncia deve essere fatta da chi ne esercita la potestà, cioè, nel caso di minore straniero non accompagnato, dal tutore.316 Le autorità competenti dovrebbero adoperarsi affinché l’identificazione avvenga nel più breve tempo possibile.317

Tuttavia non è fissato alcun termine entro il quale provvedere all’identificazione. La disposizione del Testo Unico che prevede in caso di dubbio sull’identità personale dello straniero l’accertamento attraverso rilievi foto dattiloscopici si applica, dunque, anche al minore straniero.318 I metodi utilizzati per tale verifica devono, però, rispettare la salute e la dignità del minore.319

Il Comitato suggerisce che “le indagini familiari possono essere un utile supporto per una verifica dell'identificazione del minore, e per l'attendibilità e

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Medici Senza Frontiere, In cerca di salvezza. La sofferenza nascosta. Le testimonianze dei migranti sbarcati in Italia, in www.medicisenzafrontiere.it.

313 Art.6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 535/99. 314 Art.5, comma 3, DPCM 535/99.

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Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

316 Art. 4, comma 3, DPR 394/1999.

317 Cfr. Linee guida del Comitato per i Minori Stranieri del 2003. 318 Art. 6, comma 4, D.lgs. 286/98.

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147 validità dei documenti presentati dal minore al momento dell'identificazione.” La procedura messa in atto al momento in cui viene rintracciato un minore straniero non accompagnato sul territorio dello Stato ha, dunque, una triplice finalità:

l’accertamento dell’identità del minore straniero;

l’accertamento dello status di minore straniero non accompagnato;

l’accertamento della minore età dello straniero.

Il Comitato per Minori Stranieri ha il compito di provvedere all’accertamento dello status di minore straniero non accompagnato. Per legge i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio o gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che entrino in contatto con un minore straniero non accompagnato privo di assistenza e di rappresentanza legale, sono tenuti a darne, immediatamente, notizia riservata al Comitato.320 L’informativa sul minore deve contenere ogni informazione raccolta e l’indicazione delle iniziative promosse in suo favore fino ad allora. Vale la pena di ribadire che se un minore straniero non accompagnato abbia presentato richiesta di asilo politico non rientra nell’oggetto di competenza del Comitato per Minori Stranieri.321 Tuttavia, se il minore non dichiara immediatamente di voler accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, si potrebbe verificare un conflitto tra le regole che disciplinano il censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso segnalazioni della loro presenza sul territorio alle autorità dei paesi di origine, e la condizione di potenziale richiedente asilo politico del minore straniero non accompagnato.

Una situazione del genere potrebbe essere bypassata applicando una norma del regolamento attuativo del T.U.: “nel caso possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali” l’obbligo di provvedere ad effettuare l’informativa alle autorità consolari non sussiste.322 Tale norma lascia un margine di discrezionalità amministrativa nel quale, purtroppo, solo raramente vengono attuate buone prassi a tutela dei soggetti più vulnerabili.

320 Art.2, comma 2, lett. e) e art.5 DPCM 535/99. 321 Art. 1, comma 2, DPCM 535/99.

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148 La presenza del membro ACNUR all’interno del Comitato per Minori Stranieri dovrebbe servire da garanzia in tali ipotesi. Infatti, la legge di attuazione della direttiva comunitaria sulle norme minime sulla protezione internazionale stabilisce che, al momento della presentazione della domanda da parte di un minore straniero non accompagnato, “l'autorità che la riceve sospende il procedimento, (…) ed informa il Comitato per i minori stranieri”323.

Infine, in caso di persistente incertezza sulla effettiva cittadinanza del minore straniero non accompagnato, “va’ garantito il beneficio del dubbio”.324 Per quanto concerne le modalità di accertamento dell’età del minore, “i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del minore”.325

In particolare, una circolare ministeriale ha precisato che “nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici”.326

Il riferimento alla legislazione in materia si riduce ad un solo articolo di legge4vigente in materia penale, nel quale si fa riferimento ad una generica “perizia”.327

Per prassi consolidata da anni in tutte le questure d’Italia, l’accertamento dell’età del minore si compie con un semplice esame radiologico al polso. In campo penale, invece, il minore, italiano o straniero, viene sottoposto ad una serie di verifiche che investono la sfera psicofisica del minore, in modo da trarne un risultato maggiormente vicino all’età biologica reale, in assenza di esami clinici con un alto grado di precisione. In ogni caso, la legge penale, nell’ottica del margine d’errore dei metodi di accertamento a disposizione delle pubbliche autorità, ha sempre rinviato al principio della presunzione della minore età, in caso di persistente incertezza.328 Solo recentemente il governo italiano è intervenuto ad estendere il principio di presunzione della minore età anche nell’ambito dei minori stranieri non

323 Decreto Legislativo n.25 del 2008 (modificato dal D. l.vo n. 159 del 2008), normativa di attuazione

della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. L’art. 40 del D. Lgs. 25/2008 dispone l’abrogazione del DPR 303/2004 con l’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione.

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Linee Guida Comitato per i Minori Stranieri 2003.

325 Ibidem.

326 Circolare ministeriale del 9 luglio 2007 con oggetto “Identificazione di migranti minorenni”. 327 Art. 8, comma 1, DPR 448/1988.

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149 accompagnati, chiarendo che tale principio debba essere applicato non solo nei casi in cui vi sia un margine di errore nei risultati dell’accertamento, ma anche nelle more dell’espletamento della perizia sull’età biologica.329