CAPITOLO II: I minori stranieri non accompagnati nei quadri giuridici di Italia e Spagna
4. I minori non accompagnati in Spagna
5.2. La Ley Orgánica 1/1996 sulla protezione giuridica del minore
La Legge Organica 1/1996, del 15 gennaio, sulla protezione giuridica del minore, conosciuta come “Legge del Minore”155
, al momento della sua entrata in vigore veniva considerata una proposta di legge innovativa poiché introduceva nuove norme, derivanti dalla Costituzione, che riconoscevano il minore come soggetto giuridico. In conformità con quanto disposto dai trattati internazionali, ai sensi dell’art.1, la nuova Ley Orgánica verrà applicata a tutti i minori di diciotto anni presenti sul territorio nazionale, ergo: la protezione del minore verrà garantita a tutti i minori, senza discriminazione alcuna. Indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, cultura e altre circostanze personali, familiari o sociali, la nuova Ley
del Menor, dedicava il Capitolo II al riconoscimento dei diritti del minori, a partire
152Art. 39.1 CE, “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en las formas previstas en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.
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Álvarez Vélez, M.I., La protección de los derechos del niño en el marco de las Naciones Unidas y en el Derecho Constitucional Español, Universidad Pontificia de Comillas, 1995.
154 Art.2 della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo firmata a New York nel
1989.
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76 dal superiore interesse, già sancito come principio generale nel primo Capitolo. A tutti i minori venivano così riconosciuti: il diritto all’onore e all’intimità familiare156
, il diritto all’informazione157
, il diritto a essere ascoltato158, ecc. .
La struttura della Legge prevedeva una tripartizione del testo in tre aree tematiche così suddivise: la prima dedicata ai diritti dei minori (artt. 1 – 11); la seconda sui principi e i procedimenti dell’Amministrazione (artt. 12 – 22): la terza di riforma del Codice Civile e Ley de Enjuiciamento Civil (artt. 23, 24 e Disposizioni finali). Quest’ultima parte rappresenta la parte più innovativa ed estesa della legge. Già nel preambolo esplicativo della Legge 1/1996 si fa riferimento a determinate lacune della precedente legge 21/1987, cui vengono riconosciuti meriti, ma il cui concetto di “abbandono” risultava ormai superato e sostituito con un sinonimo
desamparo, termine che risultava più flessibile e che permetteva di accelerare le
procedure di protezione dei minori, permettendone la presa in carico immediata da parte degli enti pubblici competenti.159In questo modo la nuova normativa modificava parzialmente anche i tradizionali istituti di tutela del minore, come il Codice Civile, i cui artt. 172-180 relativi alla tutela, all’affidamento e all’adozione del minore. In particolare, attraverso gli artt.18 e 19 della Legge 1/1996, veniva riformato l’art. 172 comma 1 cc in virtù del quale “l’ente pubblico territoriale cui spetta, nel proprio territorio, la protezione dei minori, quando constata che un minore si trova in situazione di desamparo, ha per obbligo di legge la sua tutela e dovrà
156 Art. 4: “los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.”
157Art.5: “Las Administraciones públicas (...) En particular, velarán porque los medios de
comunicación en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista.”- “In particolare, la pubblica amministrazione, vigilerà affinché i suoi mezzi di comunicazione promuovano i valori di uguaglianza, solidarietà e rispetto nei messaggi indirizzati ai minori, evitando le immagini di violenza, sfruttamento o che riflettano trattamenti degradanti o sessisti”.
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Art.9, comma 1: “El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social (...) En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad.”
159 Cfr. Ley Orgánica“(...) el anticuado concepto de abandono fue sustituido por la institución del
desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los procedimientos de protección del menor al permitir la asunción automática, por parte de la entidad pública competente, de la tutela de aquél en los supuestos de desprotección grave del mismo.”
77 adottare le misure necessarie alla custodia, informando il Ministerio Fiscal (…) entro le quarantotto ore. Se possibile, egli verrà informato di presenza, in modo chiaro e comprensibile, dei motivi che hanno causato l’intervento dell’Amministrazione e dei possibili effetti di tale provvedimento”.160
A tal proposito, occorre precisare che il termine spagnolo desamparo indica una condizione diversa dall’abbandono, determinata da una mancanza di protezione che rende il minore privo della necessaria assistenza, morale o materiale, a causa di un inadempimento dei doveri di protezione stabiliti dalla legge.161 Vengono inoltre distinte dalla Legge due diverse situazioni di pericolo per il minore: quella di desamparo, appena esposta, contenuta nell’art.172 comma 1 del Código Civil; e quella di rischio. La situazione di rischio (riesgo) sussiste prima che si arrivi alla situazione di desamparo, ovvero quando sia prevedibile un potenziale danno o detrimento (pregiudizio) per lo sviluppo, personale o sociale, del minore.. Una volta constatata questa situazione, l’ente pubblico competente inizierà le procedure legali necessarie per ridurre suddetto rischio, valutando anche la condizione del minore nella famiglia162. La valutazione della pubblica amministrazione della situazione concreta del minore è di grande rilevanza, dal momento che le due situazioni differiscono profondamente, infatti, in caso di “rischio” si procederà con una valutazione specifica e puntuale del contesto familiare del minore; nel caso del desamparo, la tutela legale del minore sarà affidata automaticamente all’ente pubblico competente.
160
Cfr. Art. 172 comma 1 del Código Civil “La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.”. Inoltre, per determinare quale sia l’ente pubblico competente è necessario considerare il riparto di attribuzioni tra Stato e Comunità Autonome.
161 Ibidem.
162
Art. 17 Ley 1/1996 “En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia. Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia.”
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