5. I diritti partecipativi
5.2 I poteri probatori
Riguardo alle possibilità concesse alla vittima di contribuire alla ricostruzione del fatto, si suole distinguere a seconda che si consideri la fase delle indagini, oppure il giudizio.
Quanto al segmento investigativo, la persona offesa può conferire ad un difensore un mandato per lo svolgimento di indagini difensive, che potranno anche essere affidate dal legale ad investigatori privati o a consulenti tecnici246.
Si tratta di atti piuttosto penetranti, che possono essere compiuti dalla difesa, tanto della persona sottoposta a indagini, quanto della vittima. Va ricordata l’assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti: con il potere, in caso di rifiuto di rispondere, di ottenere un’audizione alla presenza del pubblico ministero o addirittura l’assunzione della relativa testimonianza in incidente probatorio. Parimenti, è possibile richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, stanti il diritto, in caso di rifiuto, di domandare il sequestro al pubblico ministero e l’obbligo, per quest’ultimo, nel caso rigetti, di trasmettere la richiesta al giudice per le indagini preliminari.
La difesa della vittima ha anche la facoltà di accedere ai luoghi di commissione del fatto al fine di documentarne lo stato o effettuare rilievi (previo consenso del titolare o autorizzazione del giudice se
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G. VASSALLI, Relazione conclusiva della tavola rotonda, in La vittima del reato,
questa dimenticata, cit., p. 85.
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non aperti al pubblico). Infine, potrà compiere atti e accertamenti tecnici non ripetibili, nel rispetto delle formalità e degli obblighi generalmente previsti.
I verbali degli atti di indagine compiuti dal difensore della persona offesa potranno essere prodotti all’organo dell’accusa o anche direttamente al giudice, rispettivamente ai fini delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale o dei provvedimenti giurisdizionali che debbano essere adottati.
Una volta giunti al dibattimento, dei verbali di informazioni assunte dalle persone informate sui fatti (sempre che siano stati prodotti) il difensore dell’offeso costituita parte civile potrà poi avvalersi per le contestazioni durante gli esami testimoniali, quando la fonte fornisca una versione diversa da quella rilasciata in sede di indagini difensive. Merita altresì ricordare che i verbali degli atti irripetibili, una volta prodotti, potranno direttamente essere inseriti nel fascicolo a disposizione del giudice per la decisione dibattimentale (art. 431, c.p.p.).
Più in generale, poi, in fase di indagini, il difensore della persona offesa può, al pari di quello dell’indagato, presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero (art. 367 c.p.p.); così come alla stessa è riconosciuta la facoltà, in ogni stato e grado del procedimento (e dunque anche in fase di indagini), di presentare memorie al giudice (art. 90 c.p.p.).
In materia di prova, un certo rilievo assume la possibilità che la vittima si rivolga al pubblico ministero al fine di sollecitarlo a richiedere l’incidente probatorio (art. 394 c.p.p.). Nel caso in cui il magistrato inquirente decida di non dar seguito alle sollecitazioni della persona offesa, il relativo decreto, con il quale viene pronunciato il diniego, deve essere adeguatamente motivato e notificato alla stessa persona offesa. Al difensore dell’offeso resta comunque assicurato, nel caso in cui l’incidente probatorio venga
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disposto, il diritto di partecipare alla relativa udienza (art. 401, comma 1, c.p.p.).
Con riferimento ai diritti della vittima in fase processuale, acquista rilievo la distinzione tra persona offesa e parte civile.
Riprendendo l’art. 90 c.p.p., per il quale la persona offesa può presentare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato e grado del giudizio, escluso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, va precisato che a tale facoltà non corrisponde alcun obbligo dell’autorità giudiziaria di provvedere.
Diversi e più incisivi sono, invece, i poteri in tema di richieste e produzione di memorie previsti in capo alle parti (e, dunque, alla vittima-parte civile): al potere di presentare, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte, corrisponde un obbligo del giudice di pronunciarsi sulle stesse entro un determinato termine, a pena di responsabilità per diniego di giustizia247. Ma quel che più rileva, alla sola parte civile, e non anche alla persona offesa, spetta la legittimazione a formulare le richieste di ammissione dei mezzi di prova da assumere nel corso dell’istruzione dibattimentale (art. 493 c.p.p.): una conseguenza diretta della capitis deminutio della vittima intesa come soggetto e non come parte248.
A livello di possibilità di offrire il proprio contributo conoscitivo, non è prevista alcuna norma che renda necessaria la testimonianza della persona offesa a prescindere da una richiesta di parte. Ne segue che, se nessuna delle parti ne chieda l’ammissione (ovvero, evenienza più plausibile, laddove un’omissione formale della parte renda inammissibili le sue richieste istruttorie), il processo potrebbe concludersi senza che colui che ha subito l’illecito abbia potuto rendere testimonianza. Per evitare una simile eventualità viene in
247 Art. 121 c.p.p.; artt. 2 e 3 L. n. 117 del 1988 – Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. 248
S.ALLEGREZZA, H.BELLUTA, M.GIALUZ, L.LUPÁRIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di
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soccorso l’interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza in tema di poteri istruttori del giudice249; unitamente al sopra ricordato diritto della persona offesa di indicare elementi di prova (compresa l’audizione della propria persona) in ogni stato e grado del giudizio250.
Merita ricordare, per concludere, come, diversamente dal processo civile (sede alternativa di tutela della vittima limitatamente alle sue pretese risarcitorie), non esista, nell’ambito del processo penale, alcuna preclusione all’ammissione della testimonianza dell’offeso, ancorché costituito parte civile; ciò in quanto si ritiene che il processo penale, rispondendo all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, non possa subire limiti connessi all’interesse individualistico di questi rispetto a profili civilistici251
. Non vi sono neppure limitazioni al potere della persona offesa di fornire elementi di prova in tema di valutazione della sua testimonianza. La normativa processuale italiana non pone distinzioni in tema di efficacia probatoria della deposizione della vittima, sia essa mera persona offesa o parte civile, rispetto a quella del c.d. teste estraneo. Valgono, in proposito, i principi generali del libero convincimento del giudice e dell’obbligo di motivazione (art. 192, comma 1, c.p.p.).