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I REGIMI DOGANALI

Nel documento il Porto franco di Trieste (pagine 48-53)

CAPITOLO 2: DIRITTO COMUNITARIO E DISCIPLINA DOGANALE

2.8 I REGIMI DOGANALI

Come si è evidenziato sopra, a seconda della destinazione attribuita in sede di dichiarazione doganale si possono individuare differenti regimi doganali.

Per regime doganale si intende la disciplina (regime) alla quale sono sottoposte le merci estere importate o in transito nel territorio dello stato e quelle nazionali destinate all’esportazione. L’individuazione del regime doganale cui vincolare la merce deve essere effettuata nel momento in cui la merce (proveniente o diretta all’estero) varca la linea doganale.

Infatti, in tale momento, per poter disporre delle merci, è necessario comunicare all’Autorità doganale l’esito che si vuole attribuire alla merce attraverso la dichiarazione doganale.

Al fine di comprendere il senso e la funzione dei regimi doganali, vanno fatte alcune precisazioni in merito allo status doganale dei beni: le merci si distinguono in unionali e non unionali.

Le merci unionali sono quelle (v. art. 5, n. 23 CDU):

a) interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;

b) introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;

c) ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b).

Tutte le merci che non rientrano le predette categorie sono definite merci non unionali (v. art. 5, n. 24 CDU).

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L’immissione in libera pratica e l’esportazione sono regimi doganali definitivi che comportano la modifica della posizione dei beni che da non unionali diventano unionali nell’immissione in libera pratica e viceversa nel caso di esportazione. Essi comportano l’assolvimento di tutte le misure attinenti alla fiscalità ed alla politica commerciale.

Quanto, invece, ai regimi doganali speciali, essi permettono all’operatore di evitare, differire o ridurre l’applicazione dei dazi.

Il CDU all’art. 5, punto 16, prevede che i regimi doganali che si possono attribuire alla merce sono:

 l’esportazione definitiva: è quel regime doganale finalizzato ad immettere in consumo la merce comunitaria in territori esterni al territorio doganale dell’Unione. Essa comporta l’applicazione delle formalità previste all’atto dell’uscita come le misure di politica commerciale ed eventualmente i dazi all’esportazione (previsti in linea teorica ma di fatto non dovuti).

Le merci che escono dal territorio dell’Unione perdono la loro posizione di merce unionale (art. 154 CDU) e non sono quindi assoggettate alle imposte sui consumi (Iva e accise) nei paesi dell’UE, in virtù del principio di tassazione nel paese di destinazione156.

Prima dell’uscita della merce dall’Unione, l’esportatore deve presentare all’ufficio doganale competente una dichiarazione di pre-partenza (art. 263 CDU) o, in alternativa, una dichiarazione sommaria di uscita (art. 271 CDU)

 l’immissione in libera pratica: è un regime doganale che consente alle merci provenienti da paesi terzi di assumere il carattere di prodotto nazionale del paese in cui sono state immesse in consumo (art. 201 CDU).

L’immissione in libera pratica implica, in particolare:

- l’applicazione dei dazi previsti dalla normativa dell’Unione europea;

- l’assolvimento delle misure di politica commerciale: in tal senso le autorità doganali verificano la presenza delle licenze nei casi previsti, l’assenza di divieti, ecc.;

- l’espletamento delle altre formalità previste dalla normativa dell’Unione157.

156 Va evidenziato, peraltro, che non tutta la merce che esce dal territorio dell’UE viene vincolata a tale regime. L’art. 269, paragrafo 2, CDU, prevede, infatti, una serie di eccezioni per le seguenti merci unionali: «a) merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento; d) merci vincolate al regime di transito interno; e) merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 155».

157 Si tratta, ad esempio dei controlli dei certificati sanitari per alcune specie animali, delle verifiche del rispetto della normativa sul Made in, la rispondenza della merce alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza.

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Si noti che l’immissione in libera pratica e l’importazione definitiva sono operazioni doganali differenti, sebbene spesso vengano effettuate contestualmente. L’immissione in libera pratica, infatti, attraverso il pagamento dei dazi e l’assolvimento delle misure di politica commerciale, determina l’assunzione da parte della merce non unionale dello

status di merce unionale. L’importazione definitiva, invece, è l’operazione doganale che

permette l’immissione in consumo in uno stato membro di una merce immessa in libera pratica.

È in questa fase che vengono applicati alla merce i tributi previsti dalla normativa nazionale di tale stato membro, come ad esempio l’IVA all’importazione, le accise ed eventuali altri diritti doganali. Solo con questo ulteriore step, le merci assumono lo status di merci nazionalizzate e sono equiparate a quelle nazionali.

 I regimi speciali, invece, sono così definiti per le peculiarità legate al loro esercizio che determina, in linea generale, una riduzione del costo finale del prodotto. Nei regimi speciali le merci non perdono la loro natura di merci estere o unionali come, invece, avviene nei regimi definitivi (importazione ed esportazione definitive) e possono quindi entrare ed uscire da territorio doganale dell’Unione, senza essere destinate al consumo e, quindi, senza l’applicazione delle conseguenti misure fiscali quali dazi, iva ed accise.

Essi sono individuati nell’art. 210 del citato Reg. (UE) 952/2013 e sono: a) il transito, (esterno e interno)158;

b) il deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche; c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale; d) il perfezionamento attivo159 e passivo160.

I predetti regimi speciali devono essere preventivamente autorizzati dalla dogana161.

158 Tale regime è uno degli istituti fondamentali per l’integrazione europea in quanto permette di fatto la libera circolazione delle merci. Il regime del traffico esterno riguarda le merci non unionali che devono spostarsi tra stati membri e permette alle stesse di non essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri, ed alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione (art. 226 CDU). L’art. 227 disciplina, invece, il traffico interno prevedendo che «le merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale».

159 Con il termine perfezionamento si intendono la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci; la trasformazione di merci; la distruzione di merci; la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione). I prodotti trasformati o riparati vengono definiti “prodotti compensatori”. Tale istituto permette di importare, senza pagare alcun dazio e senza che vengano applicate le misure di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nell’Unione europea e quindi riesportate sotto forma di prodotti compensatori.

160 Si tratta del caso simmetrico opposto rispetto al perfezionamento attivo. In questo caso le merci unionali vengono esportate temporaneamente per essere sottoposte alle predette operazioni di trasformazione in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione.

161 Ai sensi dell’art. 211 CDU, paragrafo 3, l’autorizzazione «è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione; b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato; c) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 89; d) per i regimi di ammissione

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2.8.1 IL DEPOSITO DOGANALE E LE ZONE FRANCHE

Il deposito è quindi un regime sospensivo che permette di detenere merce non unionale all’interno del territorio doganale dell’Unione senza pagare i dazi né la fiscalità interna, anche in deroga alle misure di politica commerciale, in appositi spazi a ciò destinati (art. 237 CDU).

Il deposito doganale consiste in uno spazio fisico all’interno del quale possono essere custodite merci non unionali in attesa di ricevere un regime doganale definitivo (importazione o esportazione), senza che vengano applicati i dazi e l’iva all’importazione162.

Con tale espediente l’operatore che non sappia ancora se la destinazione finale dei beni (magari acquistati in stock in periodi di mercato particolarmente vantaggiosi) sarà all’interno dell’Unione o meno, può posticipare la fiscalità nazionale ed i dazi al momento dell’effettiva destinazione ad un paese dell’UE e tali tributi saranno versati solo nel momento in cui la merce verrà importata163. Vi sono attualmente due sole tipologie di deposito doganale (prima ce n’erano sei, classificate come A, B, C, D, E ed F): quello pubblico, utilizzabile da qualsiasi persona per l’immagazzinaggio della merce e gestito dall’autorità doganale, e quello privato, che consiste in una struttura privata destinata unicamente alle merci del depositario, ossia del soggetto autorizzato a gestire il deposito (art. 240 CDU).

Vi sono tre sottotipi di depositi di tipo pubblico, che si differenziano per il soggetto in capo al quale gravano le responsabilità di garantire che le merci non vengano sottratte alla vigilanza doganale e di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci (art. 242 CDU): - nel deposito di tipo I (ex tipo A) le predette responsabilità ricadono sia sul titolare dell’autorizzazione che sul titolare del regime. In tal caso il depositario è obbligato a tenere la contabilità di magazzino;

- nel deposito di tipo II (ex tipo B), invece, le predette responsabilità ricadono solo sul titolare del regime. In tal caso, la contabilità di magazzino è sostituita dalla conservazione, da parte dell’ufficio doganale di controllo, delle dichiarazioni di vincolo al regime;

- il deposito di tipo III (ex tipo F) che viene gestito direttamene dall’Autorità doganale. In tal caso la contabilità di magazzino viene sostituita dalle scritture tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito.

temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci».

162 Sul deposito doganale cfr. S. Buffagni, Deposito doganale, in Dazi e regimi doganali nell’Unione europea, a cura di E. Varese, Torino, 2012, p. 67 ss.

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Quanto, invece, al deposito doganale di tipo privato (ex tipo C, D, E), esso può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione, ma le merci immagazzinate possono anche non essere di sua proprietà. Anche in questa tipologia di deposito il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla contabilità di magazzino.

Con riferimento a tale regime è previsto l’obbligo al depositante ed al depositario di tenere un’adeguata contabilità contenente le necessarie informazioni per l’identificazione della merce e della sua posizione doganale (art. 214 CDU), nonché l’obbligo di prestazione della garanzia. Non è prevista alcuna limitazione temporale in merito al periodo del deposito della merce che può avvenire anche per un tempo indeterminato (art. 238 CDU).

Oltre al deposito doganale, gli operatori possono custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria anche nei depositi fiscali164 (per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa) e nei depositi Iva165 (per i beni nazionali ed unionali in sospensione dall’imposta sul valore aggiunto).

Come si è visto, oltre al deposito doganale, anche alle zone franche si applica il regime sospensivo del deposito.

Rinviando i dovuti approfondimenti sul funzionamento di tali zone al terzo capitolo, ci si limiterà in questa sede ad evidenziare che il CDU non prevede la necessità del preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte della dogana (come, invece, è previsto per il deposito doganale), né la prestazione di un’idonea garanzia (art. 211 CDU).

Va infine ricordato che le merci destinate ad una zona franca devono essere presentate in dogana per gli opportuni controlli solo qualora: a) provengano da paesi terzi; b) siano sottoposte ad un regime doganale destinato a concludersi al momento del vincolo al regime di zona franca o c) al fine di beneficiare di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all’importazione qualora siano vincolate al regime di zona franca.

164 Il deposito fiscale viene definito dall’art. 1 lett. e) del Testo unico accise (Decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504) come «l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria».

165 Il deposito Iva è un luogo in cui tutte le operazioni avvengono senza il pagamento dell’Iva. Le operazioni in regime di deposito Iva, espressamente elencate al comma 4 dell’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, che hanno esecuzione mediante introduzione dei beni nel deposito ovvero che hanno per oggetto i beni già esistenti nel deposito, sono effettuate senza applicazione dell’imposta che, a differenza di quanto accade per le importazioni, è rinviato ad un momento successivo, ossia all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito per l’immissione in consumo.

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CAPITOLO 3: LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI E LE ZONE

Nel documento il Porto franco di Trieste (pagine 48-53)