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ZONE FRANCHE E AIUTI DI STATO NEL CONTESTO DELL’UNIONE

Nel documento il Porto franco di Trieste (pagine 81-84)

CAPITOLO 3: LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI E LE ZONE FRANCHE

3.3 LA DISCIPLINA DELLE ZONE FRANCHE NELLA NORMATIVA DELL’UNIONE

3.3.3 ZONE FRANCHE E AIUTI DI STATO NEL CONTESTO DELL’UNIONE

Nell’ambito del contesto europeo può dirsi che le zone franche si trovano «al crocevia tra varie politiche europee: la politica doganale, la politica di coesione economico-sociale, la politica fiscale e la politica di concorrenza»233.

Come si è detto, la creazione nell’Unione europea di zone franche ha tra gli obiettivi quello di promuovere il commercio e la crescita economica in aree disagiate attraverso l’eliminazione delle tariffe doganali e di altre imposte e riducendo al minimo gli iter burocratici. Ciò potrebbe però falsare la concorrenza e configurare un’ipotesi di aiuto di stato234.

Una tale ipotesi dovrà essere valutata alla luce della normativa specifica.

In particolare, l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, definisce incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, o con risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza235.

Tale definizione è volutamente ampia, al fine di evitare interpretazioni eccessivamente restrittive. La predetta disposizione individua tuttavia una serie di elementi in presenza dei quali si tratta di aiuti di stato incompatibili con il mercato interno e quindi vietati. In particolare, deve trattarsi: 1) di agevolazioni pubbliche (indifferente se erogate direttamente da enti pubblici o privati, basta che le risorse siano pubbliche);

2) l’aiuto è rivolto solo ad alcuni soggetti e non alla collettività;

232 L’imposta doganale viene applicata, infatti, solo al momento dell’importazione definitiva all’interno dell’Unione europea. Ciò consente agli importatori di particolari beni, soggetti a cali tecnici, di evitare che l’imposizione colpisca anche la parte del bene oggetto del calo, introducendo le merci nelle aree franche al fine di effettuare l’inventario. Lo stesso vale per le merci danneggiate.

233 A. Berlinguer, Zone franche e zone economiche speciali al servizio di porti ed aeroporti, cit., p. 14.

234 Sul punto cfr. Sul punto cfr. C. Buccico, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit. p. 114 ss.

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3) tale aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza; 4) l’aiuto incide sugli scambi tra stati membri.

Il paragrafo 2 individua poi una serie di deroghe al predetto divieto statuendo che sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti (si tratta per esempio degli aiuti per la rottamazione dei veicoli concessi al consumatore);

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

In questi casi la Commissione si limita a verificare la sussistenza dei presupposti della norma. Ai sensi del terzo paragrafo, possono essere compatibili con il mercato interno anche:

1) gli aiuti a finalità regionale: che mirano a favorire lo sviluppo economico di aree disagiate senza però alterare la concorrenza. Rientrano in questa categoria gli aiuti previsti alle lettere a) e c) del terzo paragrafo ossia:

- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

2) gli aiuti orizzontali o intersettoriali che, a differenza della categoria precedente, non riguardano un’area specifica, ma mirano a limitare le difficolta che possono manifestarsi nei differenti settori economici senza limiti geografici. Possono ricondursi a questa categoria, qualora si tratti di un aiuto che coinvolge più settori economici gli aiuti di cui alle lettere b), d) ed e):

- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro;

- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

- le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;

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3) gli aiuti settoriali, che riguardano uno specifico settore dell’economia (si può trattare delle medesime categorie viste al punto precedente con il limite settoriale).

Il rapporto tra la politica di coesione economico-sociale e politica di concorrenza è quindi il seguente: la prima non deve pregiudicare la seconda e conseguentemente l’aiuto è compatibile con il mercato comune nella misura in cui esso compensi uno svantaggio competitivo.

Gli aiuti di stato possono consistere sia in sovvenzioni, sia in aiuti fiscali che si differenziano in quanto i primi prevedono il trasferimento di denaro pubblico dalle casso dello stato ai conti dell’impresa beneficiaria, mentre nel secondo caso lo stato rinuncia ad incassare tributi altrimenti dovuti dall’impresa. Si tratta, per questi ultimi, di aiuti c.d. negativi.

Quanto alle zone franche, va osservato che la loro istituzione non comporta di per sé la largizione di un aiuto di stato ma, a ben vedere, non si tratta neppure di un aiuto negativo.

La zona franca, infatti, per definizione, beneficia della finzione giuridica per cui la merce ivi ubicata è considerata come se si trovasse all’esterno del territorio doganale dell’Unione.

Ed allora tributi quale l’Iva non si applicheranno non in forza di un aiuto di stato, ma per l’assenza dei presupposti necessari alla loro applicazione quale, appunto, la territorialità dell’operazione economica. Lo stesso vale anche per i dazi, il cui presupposto è, come si è visto, l’attraversamento dei confini doganali, attraversamento che, stante la predetta fictio iuris, non può considerarsi come avvenuto. Non si tratta, quindi, di sconti fiscali, bensì di mancata applicazione dell’imposta236.

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Nel documento il Porto franco di Trieste (pagine 81-84)