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IL TERRITORIO DOGANALE

Nel documento il Porto franco di Trieste (pagine 38-42)

CAPITOLO 2: DIRITTO COMUNITARIO E DISCIPLINA DOGANALE

2.5 IL TERRITORIO DOGANALE

Il territorio doganale è la parte del territorio politico di uno stato definito dai confini doganali. Individuare con precisione i confini del territorio doganale risulta necessario in quanto l’attraversamento di tale confine doganale determina l’insorgere del prelievo fiscale.

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Come si è visto nei paragrafi precedenti, il confine attualmente rilevante ai fini doganali non è più quello nazionale, bensì la linea doganale dell’Unione europea.

Le barriere doganali, infatti, esistono attualmente solo in corrispondenza dei confini con gli stati terzi (e comunque in porti ed aeroporti) allo scopo di permettere l’applicazione dei dazi doganali per le merci di provenienza extracomunitaria. Una volta varcato il confine doganale dell’Unione europea, le merci possono circolare liberamente all’interno del territorio comunitario senza che vengano applicati oneri fiscali aggiuntivi.

A tale proposito va detto che il territorio doganale dell’Unione europea129 diverge sia dal territorio politico che da quello fiscale dell’UE e viene individuato dall’art. 4 del Reg. (UE) n. 952/2013. Secondo tale disposizione il territorio doganale dell’Unione europea non coincide esattamente con la somma dei territori dei paesi membri poiché alcune zone di alcuni stati sono escluse dal territorio doganale comunitario e, per contro, altri territori che non fanno parte del territorio geofisico dell’UE sono considerati a tutti gli effetti all'interno del territorio doganale comunitario.

In particolare costituiscono il territorio doganale comunitario i 28 paesi aderenti all'Unione Europea, del quale fanno parte le acque territoriali e marittime interne, lo spazio aereo sovrastante. Di esso fanno parte ai sensi dell’art. 4 del regolamento:

 il territorio del Regno del Belgio;

 il territorio della Repubblica di Bulgaria;  il territorio della Repubblica ceca;

 il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia;  il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e

del territorio di Büsingen;

 il territorio della Repubblica di Estonia;  il territorio dell'Irlanda;

 il territorio della Repubblica ellenica;

 il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla;

 il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi;  il territorio della Repubblica di Croazia;

129 In merito al territorio doganale dell’Unione Europea si vedano S. Armella, Diritto doganale, cit., p. 128; D. Desiderio - M. Giffoni, Legislazione

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 il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano130;

 il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003;

 il territorio della Repubblica di Lettonia;  il territorio della Repubblica di Lituania;  il territorio del Granducato del Lussemburgo;  il territorio dell'Ungheria;

 il territorio di Malta;

 il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;  il territorio della Repubblica d'Austria;

 il territorio della Repubblica di Polonia;  il territorio della Repubblica portoghese;  il territorio della Romania;

 il territorio della Repubblica di Slovenia;  il territorio della Repubblica slovacca;  il territorio della Repubblica di Finlandia;  il territorio del Regno di Svezia;

 il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man131.

Al secondo comma del medesimo art. 4 del regolamento vengono individuati alcuni territori che, pur non facendo parte del territorio degli Stati membri, si considerano parte del territorio doganale dell'Unione in base a convenzioni e trattati.

130 Con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia chiedeva che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano venissero inclusi nel territorio doganale dell'Unione, anche ai fini dell’accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ritenendo tale regime «essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera» (v. considerando 3 della Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019). Conseguentemente, con direttiva 18.02.2019 n. 2019/475/Ue e Regolamento 19.03.2019, n. 474, la Commissione europea accoglieva la predetta richiesta ed includeva Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa. Il Consiglio riteneva, infatti, che non sussistessero più le «motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici» (v. considerando 2). La modifica avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2020 e comporterà che le merci dirette a Campione d’Italia, non essendo più poste al di fuori del territorio doganale unionale, non saranno più assoggettate ai dazi svizzeri.

131 Sebbene tali stati risultino tuttora ufficialmente parte del territorio doganale dell’Unione, il Regno Unito- quando si concretizzerà formalmente la cosiddetta “Brexit” attraverso la ratifica del recesso da parte del Regno Unito – non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea e, conseguentemente, la circolazione delle merci tra i predetti stati e l’Unione europea verrà considerata come commercio con un Paese terzo.

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In virtù di tali convenzioni, sebbene non sia situato nel territorio francese, viene considerato parte del territorio doganale dell’Unione, il territorio del Principato di Monaco.

Inoltre, viene parimenti considerato parte del territorio doganale UE, con riferimento a Cipro, il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro.

Va peraltro specificato che le zone collocate materialmente al di fuori della linea doganale comunitaria come nel caso di Livigno e Campione d’Italia (fino al 2020) sono cosa differente dalle zone franche doganali, nella quali vige una fictio iuris per cui si simula la collocazione della merce ivi ubicata all’infuori del territorio doganale.

Quanto al territorio doganale nazionale, esso viene definito dagli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

L’art. 1 individua la linea doganale132 ed il successivo art. 2 sancisce che «il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale» ricomprendendo in esso sia il mare territoriale sia lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

La medesima disposizione indica i territori esclusi dal territorio doganale italiano, ossia i territori dei comuni di Livigno133 e di Campione d'Italia134, che costituiscono i territori extra-doganali, specificando che anche «i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132135, 164, 166 e 254136» vanno «assimilati ai territori extra-doganali», ribadendo anche in questo caso che per tale categoria di aree opera una finzione giuridica (si afferma infatti che tali territori siano «assimilati» ai territori extra-doganali).

132 In particolare stabilisce che «Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi. Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale».

133 Livigno ha acquisito lo status di zona extradoganale nel 1910 sotto il Regno d’Italia con l’art. 3 della legge n. 516 del 17 luglio 1910.

134 Si tratta di una enclave italiana in territorio svizzero. Pur facendo parte politicamente del territorio dello stato italiano, dal punto di vista doganale è considerato un territorio extra-UE in quanto inserito nello spazio doganale svizzero. Peraltro in tale comune la moneta utilizzata è il franco svizzero e, pertanto, è escluso altresì dalla euro-zona. Come si è già detto, esso a partire dal 1° gennaio 2020 entrerà a far parte del territorio doganale dell’Unione europea.

135 Tale articolo prevede che i prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività (prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo) «sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti».

136 L’art. 254 disciplina il regime da applicarsi alle provviste di bordo sulle navi statuendo che «I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati…Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave» a determinate condizioni.

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Nel documento il Porto franco di Trieste (pagine 38-42)