• Non ci sono risultati.

R IFERIMENTI REGOLAMENTARI COMUNITARI E NORMATIVI SU ESTENSIONE , OBBLIGO DI SERVIZIO E PROROGA DEI CONTRATTIE PROROGA DEI CONTRATTI

Con l’art. 1, Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014 e s.m.i. la Basilicata ha inteso avviare la Riforma del Settore del Trasporto Pubblico Locale stabilendo fra l’altro che “La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale inte-ressanti l'ambito territoriale regionale” e che nelle more della riorganizzazione dei servizi di TPL nel bacino territoriale unico regionale, secondo principi di intermodalità ferro-gomma, con riferimento anche ai servizi di adduzione agli scali ferroviari, di integrazione delle reti, di integrazione dei servizi ed integrazione tarif-faria, da effettuarsi mediante l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del Piano dei trasporti di bacino “al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affida-menti a seguito di procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 dicembre 2017”….

Le previsioni fatte con la L.R. 7/2014 presupponevano, quindi, l’avvio della procedura di affidamento dei servizi di TPL automobilistici entro il 31.12.2017, data che coincideva con la scadenza dei Contratti di Servizio sottoscritti dalle Amm.ni Provinciali di Potenza e Matera e dalla quasi totalità dei Comuni interessati dal trasporto pubblico urbano.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto 138/2011 il quadro normativo nazionale vigente in materia di TPL è stato caratterizzato da oggettiva incertezza; infatti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, con la quale è stato caducato l'art. 4 del decreto 138/2011, e dell'approvazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del decreto legge n. 179/2012, si è giunti alla mancata adozione a fine anno 2016

del decreto delegato "Madia" sui servizi pubblici locali ad esito della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge delega n. 124/2015.

Con l’entrata a regime dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dal 2015 sono stati adottati numerosi atti di regolazione destinati ad incidere sulle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento dei ser-vizi di TPL.

Con Delibera di Giunta regionale n. 693/2016 è stato approvato e successivamente pubblicato in GUCE l'avviso di preinformazione per procedere con l’affidamento dei servizi di TPL su gomma comunali ed extraur-bani ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 1370/2007/Cee, con successiva delibera di Giunta n. 1092 del 27 settembre 2016 (approvata con delibera di Consiglio regionale del 21 dicembre 2016), la Regione ha predi-sposto il nuovo Piano regionale dei Trasporti (in seguito PRT) per il periodo 2016-2026 con cui sono stati definiti gli indirizzi ed individuato un unico bacino regionale per la programmazione dei servizi di TPL.

In tale contesto, inoltre, il Legislatore nazionale è nuovamente intervenuto adottando, da ultimo, il Decreto Legge n. 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha fornito alle Amministrazioni pubbliche interessate parametri stringenti e vincolanti in base ai quali orientare le proprie scelte in termini di efficientamento, programmazione e affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

La necessità di predisporre ed esperire gare che rispettino le disposizioni di cui al Regolamento comu-nitario, le nuove norme nazionali intervenute e in corso di emanazione, nonché le misure regolatorie dell’Au-torità di Regolazione dei Trasporti, va ponderata con il superiore interesse di garantire la continuità del servizio di TPL regionale.

Il Legislatore Regionale con la L.R. 39 del 30/12/2017, all’art. 34 aveva stabilito che:

"Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all'art. 1, comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, e comunque fino al 30 giugno 2018, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria".

Inoltre con la medesima L.R. n. 39/2017 l’art. 34, modificando il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, è stato stabilito che:

“Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue entro i termini delle rispettive clausole di estensione di efficacia contrattualmente previsti e comunque almeno sino al 30 giugno 2018 in applicazione all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

Al fine di assicurare lo svolgimento del servizio di cui ai precedenti commi anche successivamente al termine del 30 giugno 2018, la Giunta regionale provvede ad assumere gli atti all'uopo necessari ivi compresi, previa verifica dei presupposti applicativi, quelli connessi all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4, par.

4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007”.

I presupposti per la continuità dei servizi di cui ai contratti sottoscritti da Province e Comuni e la proroga contrattuale trovano fondamento sia nella norma nazionale che nella norma comunitaria.

In particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici all'art. 106, al comma 11, stabilisce che: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara un’opzione di proroga. La proroga è limitata al

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

Inoltre il già citato Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia:

 all’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che:

“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto. Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo del 50 %”.

 all’articolo 5, paragrafo 5, il Regolamento 1370/2007 stabilisce che:

“L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudica-zione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che im-pongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”

Al fine di evitare il pericolo di interruzione dei suddetti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri al 30 giugno 2018 nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento dei servizi che la Regione Basilicata dovrà effettuare, con riferimento ai contratti relativi ai servizi di TPL provinciali e comunali affidati mediante regolari procedure di gara espletate dalle Province di Potenza e Matera e dai competenti Comuni, la Regione Basilicata ha chiesto all’ANAC, all’ART ed all’AGCM, per quanto di competenza, di fornire parere in merito alle modalità di proroga degli stessi valutando la possibilità di applicare le disposizione regolamen-tare di cui all’art. 4, par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 oppure della proroga consensuale biennale di cui all’art. 5, par. 5 del medesimo Regolamento.

In merito a quanto richiesto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno ribadito l’importanza di avviare procedure concorrenziali con evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di che trattasi al fine di tutelare, per quanto possibile, il principio della libera concorrenza sancito dalle disposizioni normative di livello comunitario e nazionale nonché delle misure rego-latorie emanate anche dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Attesi i tempi tecnici necessari alla predisposizione di tutta la documentazione di gara (compresa la predisposizione dei necessari Piani Economici Finanziari simulati relativi ai lotti di gara in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari), alla loro approvazione e all’espletamento della procedura di affida-mento, è indispensabile comunque garantire tecnicamente, nelle more del subentro dei nuovi gestori, la

prosecuzione dei servizi oltre la scadenza dei contratti in essere, in quanto altrimenti si incorrerebbe nel rischio di interruzione dei servizi, ossia proprio quell'ipotesi che l'art. 5, par. 5, del Regolamento 1370/2007/CE intende scongiurare.

Accogliendo anche i suggerimenti delle Autorità (ANAC, AGCM), nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento, con l’art. 3 della L.R. n. 25 del 24 settembre 2018 e da ultimo con la L.R. n. 26 del 28 novembre 2019 il legislatore regionale, rivedendo una precedente norma del 28 giugno 2018 che aveva stabilito la prosecuzione dei servizi fino al 30 settembre 2018, ha disposto che:

1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

“7.Al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, può proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020.”

Quindi con la citata L.R. n. 26 del 28 novembre 2019, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento, si sono prorogati i contratti al 31 marzo 2020.

Rimane inteso che i Contratti di servizio di TPL comunale/urbano sottoscritti dalle Amm.ni Comunali a seguito di gare e aventi scadenza successiva alla data di subentro dei nuovi gestori affidatari dei servizi oggetto della futura procedura di affidamento e espletata da parte della Regione Basilicata, continueranno la loro vigenza sino alla scadenza naturale dei contratti stessi; pertanto tale evenienza sarà opportunamente riportata nella documentazione di gara.