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Il coordinamento con altre convenzioni e il

1.2. Il confronto tra la Convenzione dell’Aja del

1.2.6. Il coordinamento con altre convenzioni e il

ritardo dell’Italia nella ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996

L’art. 51 della Convenzione dell’Aja del 1996 sancisce che la Convenzione si sostituisce alle precedenti nei rapporti tra gli Stati contraenti, e fa salvo in generale, il “riconoscimento delle misure prese” ai sensi della Convenzione del 1961. Questo perché tra i principali elementi che differenziano questi due strumenti normativi, la Convenzione del 1996 ha eliminato ogni competenza a titolo diretto delle autorità dello Stato nazionale del minore; proprio tale competenza è destinata, nei rapporti, ad esempio, tra due Stati contraenti della precedente Convenzione di cui uno solo divenga parte di quella nuova Convenzione, a produrre notevoli contraddizioni. Forse, la nuova Convenzione “avrebbe potuto rendere maggiormente compatibile il funzionamento delle due Convenzioni rendendo riconoscibili in tutti gli Stati contraenti le misure assunte dallo Stato nazionale del minore, ai sensi della Convenzione del 1961, in seguito ad ipotesi di «trasmissione» o «rivendicazione« di competenza liberamente esercitate, da parte o in rapporto ad uno Stato contraente della nuova Convenzione”.

64 V. PICONE, La nuova convenzione dell’Aja sulla protezione

56 Inoltre, all’art. 50 viene regolato il rapporto tra la Convenzione stessa e quella del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Si stabilisce che, l’applicazione della prima non pregiudica65 la seconda, ma che possa essere utilizzata anch’essa per ottenere il ritorno del minore sottratto illegittimamente o per organizzare il diritto di visita.

La cosa illogica da sottolineare è che, anche tra Stati contraenti di entrambe le Convenzioni, una decisione sul non ritorno del fanciullo “non è stata ritenuta sufficiente a far venir meno, ai sensi della Convenzione del 1996, la competenza delle autorità dello Stato della precedente residenza abituale del fanciullo.”66.

In conclusione, la Convenzione dell’Aja del 1961 rappresenta la prima importante convenzione internazionale in materia di protezione dei minori stranieri. Essa consente agli Stati contraenti di ritenere la propria giurisdizione e di applicare le proprie norme quando si tratta di adottare misure di protezione della persona e dei beni del minore che si trova nel territorio dello Stato. Nell’attuale momento storico di libertà dei cittadini comunitari e di aumento dell’immigrazione extracomunitaria essa rappresenta un elemento molto significante, e ancor più importante lo rappresenta per

65 In realtà tale riferimento lo si trova soltanto nel testo inglese,

poiché la Convenzione del 1980 in linea generale prevale su quella del 1996.

66 Sulla cooperazione v. PICONE, La nuova convenzione dell’Aja

sulla protezione dei minori, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc, 1996, pp.

57 l’Italia vista la sua portata universale e non limitata ai soli Stati contraenti67.

Il problema che urge essere risolto in Italia sta nel fatto che essa è stata oggetto di revisione dalla successiva Convenzione dell’Aja del 1996 ma che, ad oggi, non è ancora stata ratificata. Questa mancanza risulta essere considerata una “vergognosa” assenza visto che è l’unico Paese europeo, insieme al Belgio, a non aver ancora aderito ad essa68.

L’Italia ha sottoscritto tale Convenzione nel maggio 2003 e avrebbe dovuto ratificarla entro il 5 giugno 2010. Tale termine non riguardava solo l’Italia ma anche altri otto paesi (Spagna, Svezia, Malta, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Grecia e Lussemburgo). Tutti hanno proceduto alla ratifica tranne l’Italia e il Belgio69.

Marco Griffini, presidente di Ai.Bi. ha dichiarato “L’Italia dovrebbe seguire l’esempio positivo di Spagna e Gran Bretagna, tracciando la strada per la ratifica di questo fondamentale strumento di tutela dei minori in difficoltà. Per la prima volta una Convenzione riconosce che il supremo interesse del minore deve essere al di sopra delle difficoltà che incontrano gli ordinamenti nel dialogare tra loro, obbligando gli Stati aderenti a trovare uno spazio giuridico comune al Paese di origine e a quello di residenza del minore. Questa Convenzione, se applicata, avrà una

67 Così DOSI, Le Convenzioni internazionali sulla protezione dei

minori, in Fam. Dir. n.4/1997, p. 392.

68 http://hcch.net/index_en.php?=conventions.status&cid=70 69 Con la sottoscrizione di una Convenzione un Paese dichiara

di condividerne i principi ma solo con la ratifica che esso si impegna a farli rispettare sul proprio territorio.

58 portata storica perché permetterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare”70.

Dal 2011, in realtà, i lavori sono ripresi per esaminare quattro progetti di legge depositati l’anno prima alla camera, questo grazie all’intervento degli Onorevoli Francesco Tempestini ed Enrico Pianetta. Solo che poi, dal 30 maggio 2012 non si è registrata più alcuna novità di tale argomento in seno alla Commissione esteri della Camera dei deputati, forse dovuto anche alla caduta del Governo Berlusconi nel novembre 2011.

Tra l’altro, non è una novità che nel nostro paese esistano questi problemi in ordine al ritardo nel ratificare le Convenzioni internazionali, tanto ché nel 1993 Franco Mosconi e Dino Rinoldi hanno scritto un libro dal titolo “Tempi biblici per la ratifica dei trattati: i diritti dei minori contesi e la storia infinita della partecipazione italiana a quattro convenzioni internazionali” 71.

Forse è arrivato il tempo di ratificare la Convenzione del 1996 in quanto ciò permetterebbe di risolvere vari problemi in ordine alla protezione dei minori che aspettano di vedere riconosciuti all’estero, in caso di trasferimento, i provvedimenti che riguardano principalmente la loro tutela e che sono stati emessi dal proprio Paese di origine72.

70 http://www.aibi.it/ita

Aibi è una Fondazione nata nel 1983 attenta a dare aiuto ai minori che versano in stato di difficoltà.

71 V. MOSCONI, RINOLDI, Tempi biblici per la ratifica dei

trattati: i diritti dei minori contesi e la storia infinita della partecipazione italiana a quattro convenzioni internazionali,

Pavia, 1993.

59 Inoltre, essa prevede l’importante creazione di Autorità centrali e di una procedura di consultazione fra le autorità dello Stato di residenza attuale e quello di residenza futura, che può garantire il riconoscimento dei provvedimenti minorili il più possibile uniforme nei vari Stati con il superamento del limite territoriale derivante dallo Stato in cui la decisione viene emessa73.

In conclusione, la Convenzione dell’Aja del 1961 è molto carente e inadeguata per rispondere in toto alle esigenze di cui i minori hanno bisogno e anche per far fronte ad una realtà sociale, come quella italiana, sempre più multietnica.

Gli spiragli di una “vicina” ratifica ci pervengono dalle ultime notizie circa i lavori preparatori di un disegno di legge che potrebbe ratificare tale Convenzione.

Innanzitutto, nel mese di aprile 2013 sono stati depositati alla Camera due disegni di legge di iniziativa del Senatore Aldo di Biagio (AS n. 572/2013) e dall’Onorevole Mario Caruso (AC n. 648/2013).

In aggiunta a queste due proposte, il governo Letta il 17 settembre 2013 ha depositato alla Camera il disegno di legge n. 1589 per la ratifica della “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, stipulata a l’Aja nel 1996. Non si conosce ancora il contenuto di esso e si attende che venga assegnato all’esame della Commissione competente per gli affari esteri, come già sono state assegnate le altre due proposte.

60 Anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata di recente con una sentenza significativa, la n. 21108 del 16 settembre 2013, dove si è espressa ricordando l’importanza della ratifica di questa convenzione: “È evidente che la ratifica della Convenzione da parte dell’Italia avrebbe risolto e, comunque, risolverebbe per il futuro, tutti i problemi interpretativi e applicativi oggetto delle precedenti decisioni della Corte”.

Attualmente, ci sono pendenti ben tre diversi progetti di legge e, sebbene la situazione politica italiana sia precaria, si augura che possano giungere a buon fine per ratificare la Convenzione; non come è accaduto nell’ultimo governo dove, per la ratifica, mancava solo il parere finale della commissione bilancio, poi mai giunto a causa della fine del governo stesso74.