Bruxelles II-bis rispetto al precedente
GENERALI E CONSEGUENZE CON RIFERIMENTO ALLA SOTTRAZIONE DI MINOR
3.1. Osservazioni introduttive
L’approvazione del Regolamento Bruxelles II, e poi del successivo Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, rappresentano una tappa decisiva nel processo di “invasione” del diritto comunitario nell’ambito del diritto di famiglia.
Né la Comunità (oggi superata dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il primo dicembre 2009), né l’Unione, infatti, sono competenti ad approvare atti vincolanti in materia di diritto materiale di famiglia. All’interno dei Trattati istitutivi non si rinviene alcuna norma che stabilisca il trasferimento della sovranità e delle relative competenze dagli Stati membri alle istituzioni comunitarie; né una previsione in tal senso è contenuta nell’ambito del trattato di Lisbona. Ciononostante, l’opera delle Istituzioni comunitarie e, in particolare, della Corte di Giustizia, tende ad imporre una sorta di “armonizzazione” delle discipline nazionali intervenendo sotto differenti profili, tra i quali spicca il diritto internazionale privato e processuale238.
238 Così QUEIROLO, Regolamento (CE) 27 Novembre 2003, n.
175 L’interesse comunitario viene ravvisato nell’opportunità di promuovere la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, come una condizione per favorire il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato interno. In effetti, la possibilità di ottenere una decisione relativa alla potestà sui figli, e ancor più il riconoscimento (o l’assenza di riconoscimento) di tale decisione all’estero, possono rappresentare un elemento importante nella scelta di un cittadino europeo (o di una persona residente nell’Unione) di trasferire la propria residenza in un altro Stato membro, e dunque favorire od ostacolare la libertà di circolazione239.
Nell’ambito del Progetto “Il titolo esecutivo europeo: la soppressione dell’exequatur nell’Unione Europea”, che rientra nel programma di cooperazione giudiziaria civile della Commissione europea, il suo obiettivo è l’analisi del Regolamento (CE) n. 2201/2003.
In concreto, si tratta di studiare le disposizioni di questo strumento comunitario, che si dedicano alla regolazione del regime del riconoscimento e l’esecuzione dettate per gli Stati membri nei due gruppi di materie coperti dal Regolamento: da una parte, la materia matrimoniale, e dall’altra la responsabilità genitoriale.
L'attualità del problema affrontato e il suo impatto sulla società europea dei nostri giorni si manifesta, per
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in PREITE, GAZZANTI
PUGLIESE DI COTRONE, Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, Volume 4, Torino, 2011, p.p. 303 – 306.
239 Così BONOMI, Il diritto internazionale privato nella famiglia
e delle successioni: un sorvolo, in BONOMI, Diritto
internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, pp. 477 – 478.
176 esempio, in alcuni dati statistici gestiti nella Relazione “Evolución de la Familia en Europa – 2006”, presentata al Parlamento europeo in occasione della celebrazione della giornata dell’Europa240. Secondo tale Relazione ogni 33 secondi si scioglie un matrimonio all’interno dell’Unione Europea, il ché significa che ogni anno si registrano almeno un milione di casi.
Precisamente, uno degli obiettivi che l’Unione Europea si è prefissata con l’elaborazione di questo Regolamento è quello di riunire in un unico strumento giuridico le disposizioni relative al divorzio e alla responsabilità genitoriale, con il fine di facilitare il lavoro dei giudici e degli esperti del diritto. Insieme a questo primo obiettivo, il secondo è rappresentato dalla regolazione dell’esercizio del diritto di visita transfrontaliero. Il terzo segue l’intento di combattere gli illeciti trasferimenti dei minori. Ebbene questi tre obiettivi riflettono una priorità per l’Unione europea: il diritto dei bambini a mantenere un regolare rapporto con entrambi i genitori, anche se vivono in Stati membri diversi, e il diritto ad essere ascoltati per tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale che li riguarda, prendendo in considerazione la loro età e il loro grado di maturità241.
In conclusione, possiamo affermare che il Regolamento Bruxelles II-bis si inserisce nell’ambito degli
240 Precisamente il 9 maggio 2006.
241 Così CANO BAZAGA, El reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental en el Reglamento (CE) n. 2201/2003, por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1347/2000, in Hacia
la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: El título ejecutivo europeo, Universidad de Sevilla, 2006, p.p. 17 – 18.
177 strumenti normativi tesi a realizzare un comune sistema di cooperazione giudiziaria civile e, come abbiamo visto, ha introdotto importanti innovazioni rispetto all’abrogato Regolamento (CE) n. 1347/2000, con riferimento, in particolare, alla materia della responsabilità genitoriale e della tutela dei minori, che vanno ad integrare la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Tra le principali novità rilevano, non solo il conferimento dell’autonomia ai procedimenti aventi per oggetto la responsabilità genitoriale (per i quali viene abolito il previgente nesso con i procedimenti matrimoniali), ma soprattutto l’introduzione di nuove disposizioni sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore242.
Facendo un passo indietro, il Regolamento (CE) n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, riprendeva quasi completamente il contenuto della Convenzione di Bruxelles, relativa alle stesse materie, che il Consiglio aveva adottato il 28 maggio 1998, ma che non è mai entrata in vigore in quanto è stata sostituita dal Regolamento stesso, come richiesto dal Trattato di Amsterdam243.
242 V. FALCONE, Sottrazione di minori: la Corte interpreta il
Regolamento sull’esecuzione e riconoscimento delle decisioni in materia familiare, in Sud in Europa, n. 3 dicembre 2008.
243 Così MINASSO, Il regolamento comunitario n. 1347/2000
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei
178 La Convenzione di Bruxelles del 1998, ha affrontato per la prima volta nella Comunità Europea le questioni relative alla giurisdizione e al riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di scioglimento del legame matrimoniale e della responsabilità genitoriale sui figli nati dal matrimonio in crisi244.
Il Consiglio pensò che l’adozione di un accordo in materia di cooperazione giudiziaria civile che semplificasse il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia, avrebbe favorito la libera circolazione delle persone nella Comunità. Inoltre, si può affermare che la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, chiamata la quinta libertà comunitaria, favorisce anche altre libertà comunitarie, come ad esempio la libera circolazione delle persone; dunque, in seno al Consiglio, si pensò che fosse opportuno iniziare a lavorare, su questo fronte, nel contesto matrimoniale, anche per contribuire allo sviluppo di queste altre libertà.
Questa Convenzione non fu possibile applicarla come tale perché l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 1997 trasferì l’ambito della cooperazione giudiziaria civile nel Titolo IV del Trattato CE (nuovo art. 65) “comunitarizzando” la base giuridica su cui aveva elaborato la Convenzione, ossia la cooperazione
genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Diritto & Diritti, aprile
2002, www.diritto.it/materiali/famiglia/minasso.html
244 Per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni, tale Convenzione riprendeva il procedimento di
exequatur disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ad esclusione del diritto di famiglia.
179 giudiziaria in materia civile ed includendola nello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Dunque, la cooperazione giudiziaria in materia civile, dove è inserita questa materia, è passata dall’ambito intergovernativo all’ambito comunitario. Ciò ha portato alla trasformazione della Convenzione, mai ratificata, nel Regolamento comunitario (CE) n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale dei figli245.