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CAPITOLO 2 – L’approvvigionamento di capitali delle imprese familiari e il

5. Il procedimento inverso: il delisting

5.1. Il delisting involontario

La normativa italiana dispone la revoca della quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato «in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento»80.

Il regolamento dei Mercati indica a Borsa Italiana quali sono gli elementi da valutare ai fini della revoca81:

a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi;

b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo;

c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di controvalore e di numero dei soggetti detentori;

78 M. Geranio. I delisting del mercato azionario italiano, op.cit., p. 3. 79

Vedi Regolamento Emittenti di AIM Italia-MAC del 3 marzo 2014, pp. 13-14. 80

Art. 2.5.1. comma 1 b) del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013. 81 Art. 2.5.1. comma 5 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013.

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d) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali82;

e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi;

f) scioglimento dell’emittente;

g) sospensione dalla quotazione per una durata superiore a 18 mesi.

Innanzitutto il delisting di un titolo può essere determinato dal venire meno di un qualche requisito di quotazione, come per esempio la mancanza di generare ricavi in condizioni di autonomia gestionale, la sottoposizione dell’ultimo bilancio a revisione contabile, la libera trasferibilità delle azioni, un flottante pari ad almeno il 25% del capitale e una capitalizzazione minima di mercato.

Un caso specifico è quello della revoca in conseguenza ad un prolungato periodo di sospensione83: se superati i diciotto mesi dall’adozione del provvedimento di sospensione non sono venuti meno i motivi che avevano spinto Borsa Italiana ad emanarlo, quest’ultima ha la facoltà di deliberare la sua definitiva rimozione dal listino. La sospensione, ovvero l’ interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di uno strumento finanziario, può essere richiesta da Borsa Italiana «se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo, ovvero se lo richieda la tutela degli investitori»84. Gli elementi che possono incidere nella delibera di sospensione sono85:

a) diffusione o mancata diffusione di notizie, che possono incidere sul regolare andamento del mercato;

b) delibera di azzeramento del capitale sociale e di contemporaneo aumento al di sopra del limite legale;

c) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali; d) scioglimento dell’emittente;

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Le procedure concorsuali sono procedure giudiziarie promosse nel caso in cui un imprenditore commerciale è insolvente, cioè incapace di saldare i propri debiti con i creditori. Esse si articolano nel fallimento, nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa. Ulteriore procedura, avente invece il fine di garantire la conservazione del patrimonio di un'impresa insolvente è l'Amministrazione straordinaria.

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Le sospensioni delle negoziazioni possono essere automatiche, quando sono innescate da un evento specifico come il superamento di alcune soglie di prezzo, oppure discrezionali, dove sono dichiarate dall’Autorità di mercato in circostanze che possono generare turbative all’ordinato svolgimento delle negoziazioni.

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Art. 2.5.1. comma 1, a) del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013. 85 Art. 2.5.1. comma 2 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013.

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e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi.

Nelle situazioni più gravi tuttavia, la sospensione risulta essere un provvedimento insufficiente, e Borsa Italiana può prendere in questi casi l’opportuna decisione di revocare il titolo.

Inoltre, Borsa Italiana può richiedere la revoca anche nei casi in cui per le obbligazioni convertibili, i warrant, gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati e gli altri strumenti finanziari assimilabili, venga meno la quotazione delle attività sottostanti86 e nel caso in cui un analogo provvedimento sia stato disposto dalla competente autorità estera o dalla società di gestione del mercato regolamentato europeo di riferimento oppure qualora non sia più disponibile in maniera sistematica presso il pubblico in lingua inglese l'informativa di cui all'articolo 2.2.45, comma 2, lettera a)87.

In ogni caso nell’assumere una tale decisione, Borsa Italiana dispone di un elevato potere discrezionale. Ciò implica che non sempre a seguito della mancata conformità ad uno o più standard di quotazione una società venga esclusa automaticamente dalle contrattazioni, ma costituisce soltanto un presupposto per una potenziale revoca, spettando solo a Borsa Italiana la decisione finale. È vero che questa significativa discrezionalità permette di salvare quelle società caratterizzate fino a poco tempo prima da ottime performance e con un passato rilevante, ma di fatto vengono privilegiate solo le grandi imprese.

Qualora Borsa Italiana proceda alla revoca dei titoli deve inviare alla società emittente una comunicazione scritta con la quale vengono richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte. Borsa Italiana prende la decisione definitiva entro 60 giorni dall’invio della comunicazione88. Se necessario, sia la società, per avere dei chiarimenti, sia Borsa Italiana stessa, possono richiedere

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Art. 2.5.1. comma 7 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013. 87

Art. 2.5.1. comma 9 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013. 88

Il termine di 60 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere ulteriori dati e informazioni in relazione ad eventi rilevanti intervenuti successivamente all’avvio della procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto termine di 60 giorni. Art. 2.5.2. comma 4 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013.

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un’audizione. La Consob e il mercato in generale inoltre devono essere immediatamente informati delle procedura di revoca89.