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CAPITOLO 2 – L’approvvigionamento di capitali delle imprese familiari e il

5. Il procedimento inverso: il delisting

5.2. Il delisting volontario

Il vero e proprio caso di delisting volontario è quello in cui è la società stessa a richiedere l’esclusione dalla quotazione dei propri titoli azionari. L’art. 133 del TUF stabilisce che «le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento».

La società deve fare un’apposita richiesta scritta ed allegare alcuni documenti che attestino: la volontà dell’assemblea straordinaria di richiedere l’esclusione, l’ammissione a quotazione su un altro mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea, e il parere favorevole legale rilasciato dalla Consob circa l’esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all’emittente e di altre condizioni atte a garantire una tutela equivalente agli investitori90. Dalla presentazione della richiesta, all’effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi91. Il provvedimento di Borsa Italiana deve essere tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e quindici giorni prima della data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni, l’emittente deve pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che rinnova l’informativa al pubblico circa l’imminente esclusione dalle negoziazioni92.

89 Art. 2.5.2. del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013. 90

Art. 2.5.6. comma 2 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013. 91

Art. 2.5.6. comma 3 del Regolamento dei mercati del 30 settembre 2013.

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Tuttavia i casi in cui la società richieda l’esclusione dalla contrattazione su un mercato regolamentato per approdare su un altro, sono estremamente rari. Più frequenti sono invece quelle situazioni in cui vi è solo una precisa volontà da parte della società di uscire dal listino e in questo caso, l’unico modo possibile per uscirne è attraverso un’ Offerta Pubblica d’Acquisto, che miri all’acquisto integrale del capitale diffuso presso il pubblico, oppure attraverso la fusione per incorporazione in un’altra impresa non quotata.

In seguito a una fusione per incorporazione, l’impresa incorporante mantiene la sua identità ed acquisisce le attività e le passività della società incorporata quotata. Quest’ultima tuttavia cessa di esistere come attività d’impresa a sé stante93

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Per quanto riguarda l’Offerta Pubblica d’Acquisto, spesso si verifica che gli azionisti di maggioranza dell’impresa, oppure i manager o acquirenti esterni, promuovano per svariati motivi l’acquisto della totalità delle azioni in circolazione, comportando il venir meno di uno dei requisiti minimi più importanti richiesti per la quotazione, quello del flottante, cioè quella parte del capitale sociale effettivamente in circolazione sul mercato azionario94. Un caso particolare che riguarda nello specifico le family business è il cosiddetto family buy out, dove l’acquirente della società è la famiglia imprenditoriale, costituita dalla totalità o da solo una parte dei suoi membri, che faceva già parte della compagine societaria prima dell’operazione. Dal punto di vista del finanziamento dell’operazione, possiamo distinguere tra le operazioni finanziate con indebitamento oppure con risorse degli acquirenti95. Il family levereged buy out (FLBO) prevede la costituzione di una società veicolo, o newco, mediante il conferimento di proprie quote o azioni. La nuova società assume un finanziamento, garantito dalle proprie azioni, destinato all’acquisizione delle azioni della società target, che vengono a costituire anch’esse garanzia del finanziamento. Una volta che è stata lanciata l’OPA sulla società target si procede alla fusione per incorporazione

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M. Geranio. I delisting del mercato azionario italiano, op.cit., p. 3. 94 M. Geranio. I delisting del mercato azionario italiano, op.cit., p. 12. 95

R. Tiscini. Il valore economico delle aziende di famiglia, op.cit., p. 396 e seguenti. È previsto anche un’ulteriore modalità più particolare di finanziamento attraverso le risorse dell’azienda stessa dopo l’operazione.

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della società target nella società veicolo, o viceversa, della società veicolo nella società target (fusione inversa)96.

In ogni caso l’OPA può essere sia di tipo volontario, la cui iniziativa proviene esclusivamente dall’offerente, sia obbligatoria, ovvero è l’ordinamento a costringere l’offerente all’offerta di acquisto totalitaria.

Al fine dell’acquisizione di un controllo totalitario, per poter revocare i titoli dalla quotazione esistono diversi tipi di OPA:

- OPA successiva totalitaria. Secondo l’Art. 106 del TUF comma 1, «chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento» deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione della società in un mercato regolamentato;

- OPA preventiva totalitaria, che è disciplinata dall’art 107 del TUF ed è lanciata da chiunque miri ad acquisire una quota del capitale sociale di una società quotata superiore al 30%;

- OPA a cascata. Secondo l’Art. 45 del Regolamento Consob, l'acquisto di azioni di una società, la quale consente a sua volta di detenere più del 30 per cento delle azioni ordinarie in un’altra società quotata o il controllo di una società non quotata, determina l'obbligo dell'offerta pubblica. Tale obbligo sussiste anche quando l'acquirente venga a detenere tale percentuale per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette;

- OPA residuale. L’Art 108 del TUF dice che «chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni». L’obbligo non sussiste nel caso in cui la percentuale sia stata raggiunta da un OPA totalitaria;

- Squeeze-out, è il diritto d’acquisto disciplinato dall’Art. 111 del TUF che permette all’offerente, «che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una

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A. Borelli. La modifica e il consolidamento degli assetti proprietari dell’azienda di famiglia: il Family buy out in Centro Studi De Poli, Quaderno 4: Assetti Proprietari e organizzativi delle aziende di famiglia del 10 settembre 2013, p. 20 e seguenti.

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partecipazione almeno pari al 95% del capitale», di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto97;

- OPA di concerto. Le disposizioni relative all’OPA sono applicabili, secondo l’Art 109 del TUF, anche quando più soggetti operanti in concerto superino le soglie indicate. Si considerano acquisizioni di concerto quelle fatte per esempio da un soggetto e le società da esso controllate, gli aderenti ad un patto parasociale, le società sottoposte a comune controllo, una società con i suoi amministratori e direttori generali98.

Il Regolamento dei mercati prevede esplicitamente la revoca dei titoli da Borsa Italiana qualora sussista un obbligo di acquisto residuale o se ricorrano i presupposti di cui all’articolo 111 del TUF, a decorrere dal giorno di borsa successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo, salvo che il soggetto obbligato dichiari l’intenzione di ripristinare il flottante99.

Il procedimento dell’Offerta Pubblica d’Acquisto si svolge come indicato dagli Art. 102 e seguenti del TUF. Coloro che effettuano un’OPA devono darne preventiva comunicazione alla Consob allegando un Documento d’offerta contenente tutte le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio fondato. Per le società aventi i titoli quotati, tale documento può essere pubblicato dopo 15 giorni, periodo entro il quale la Consob può richiedere informazioni aggiuntive. L’Offerta prende avvio da questo momento, ma l’adesione all’Offerta può avvenire solo trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione e la cui durata varia da un minimo di 15 giorni, per le OPA volontarie, e di 25, per quelle obbligatorie, a un massimo rispettivamente di 25 e 40 giorni, anche se può essere prorogata fino a 55 giorni. L’OPA obbligatoria deve essere promossa al prezzo più alto pagato dall’offerente per acquisti di titoli della medesima categoria effettuati in un periodo determinato a livello nazionale che può andare dai 6 ai 12 mesi. L’offerente può modificare l’offerta fino a tre giorni prima della data di chiusura, a patto che non venga ridotta la quantità e che il corrispettivo globale sia superiore di almeno il 2% rispetto all’offerta originaria. Sono

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In passato la soglia prevista era pari al 98%. 98

Appunti di Tecnica di Borsa, prof. F. Cartei.

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ammesse inoltre offerte concorrenti da parte di altri soggetti entro cinque giorni dalla chiusura dell’offerta originaria, ovvero dall’ultima offerta presentata100.