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Il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero

Relativamente al giudizio immediato, per quello a richiesta del pubblico ministero si ripropongono i classici presupposti di instaurazione del rito – in tutto compatibili con il processo de societate – quali la situazione di evidenza probatoria191; l’interrogatorio, o il regolare invito all’atto (art. 375 comma 3 secondo periodo c.p.p.), del legale rappresentante dell’ente192, il termine di novanta giorni decorrenti dall’annotazione della notizia dell’illecito effettuata in ossequio all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2001.

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V. supra, cap. I, sez. II, § 6. 190

Cfr., al riguardo, Tribunale di Milano, 5 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, p. 654. 191

L’espressione va intesa, conformemente all’insegnamento sviluppatosi intorno alla disciplina codicistica, come attitudine degli elementi conoscitivi emergenti dalle indagini a dimostrare la fondatezza della contestazione dell’illecito da reato e, di conseguenza, la superfluità dell’udienza preliminare. Per una ricostruzione del concetto di evidenza probatoria, si rinvia a BENE, sub art. 453, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 4424 s.

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Cfr., Trib. Milano, 23 marzo 2004, cit., p. 508, in cui si afferma che «il rappresentante legale sarà sottoposto ad interrogatorio “per conto dell’ente”, con tutte le facoltà e i diritti

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A questa terna di condizioni, occorre aggiungerne una quarta, quella inserita dall’art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, che obbliga il pubblico ministero a procedere con le forme del rito immediato «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini». In altri termini, la possibilità, ad oggi, per l’accusa di intraprendere la via del giudizio in esame è ancorata alla non pregiudizialità dell’accertamento speciale rispetto alla completezza delle indagini. Aldilà delle critiche mosse dai primi commentatori circa la reale portata innovativa di tale modifica e delle perplessità per l’ampia discrezionalità concessa al pubblico ministero193, il nuovo parametro opera anche in relazione al procedimento per l’illecito amministrativo.

Al ricorrere delle condizioni appena ricordate prende le mosse, nei confronti dell’ente, un procedimento in tutto speculare a quello descritto dal codice di rito (artt. 453-458 c.p.p.). Nello specifico, il pubblico ministero inoltra, unitamente al fascicolo delle indagini, la richiesta di giudizio immediato al giudice per le indagini preliminari (art. 454 c.p.p.). Tale richiesta deve contenere, in quanto atto di esercizio dell’azione amministrativa, gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova (art. 59 comma 2 d. lgs. n. 231 del 2001).

Sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari è chiamato ad esperire un controllo circa l’ammissibilità e la correttezza dell’opzione speciale secondo una procedura de plano, da compiersi entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta medesima. Sono noti gli esiti cui approda tale verifica; mentre, infatti, la mancata integrazione dei presupposti più sopra menzionati provoca il rigetto della richiesta e la restituzione degli atti all’inquirente194, l’evenienza contraria sfocia nell’emissione del decreto di giudizio immediato (art. 455 c.p.p.)195.

Per effetto del rinvio operato dall’art. 456 comma 1 c.p.p. all’art. 429 c.p.p. il decreto di giudizio immediato presenta il medesimo contenuto del decreto che dispone riconosciuti all’imputato, compresa la facoltà di non rispondere». Sul problema dell’audizione del rappresentante legale, figura al crocevia fra testimone e imputato, v. supra, cap. I, sez. II, § 5.

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Cfr., ORLANDI, Procedimenti speciali, cit., p. 642. 194

Anche nel processo all’ente il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato assume la forma del decreto non motivato.

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L’orientamento maggioritario è nel senso di escludere l’operatività dell’art. 129 c.p.p. in questo contesto. Cfr., in giurisprudenza, Cass., sez. III, 19 aprile 1990, Nucci, in Arch. n. proc. pen., 1990, p. 411; per una rassegna delle diverse tesi prospettate in dottrina si rinvia a BENE, sub art. 455, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 4431.

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il giudizio. Premesso che pure il decreto di citazione dell’ente ricalca le caratteristiche sostanziali colà elencate, resta fermo che devono risultare i requisiti indicati nell’art. 59, più sopra esplicitati. Non può, peraltro, negarsi che il decreto in esame non vada motivato, alla stregua di quanto accade nel processo alla persona fisica, poiché l’obiettivo di tutelare l’imparzialità del giudice dibattimentale, cui quella mancanza risulta finalizzata, è esigenza sentita anche nel sistema della responsabilità amministrativa da reato. Non potrebbe essere altrimenti se si pone mente al fatto che detta responsabilità si accerta con le forme del processo penale e che l’imparzialità ne costituisce un istituto cardine.

Continuando a gravitare attorno agli aspetti contenutistici del decreto, totalmente recuperabile nel processo all’ente è l’avviso che l’ente può chiedere il giudizio abbreviato (art. 62) o il patteggiamento (art. 63), sulla cui ammissione è chiamato a pronunciarsi lo stesso giudice per le indagini preliminari196.

Il termine entro cui scegliere queste possibili opzioni processuali resta, anche per l’ente, di quindici giorni, decorrenti dalla notifica del decreto di giudizio immediato (cfr., rispettivamente, l’art. 458 comma 1 c.p.p. e 446 comma 1 c.p.p.). Il trascorrere di questo termine senza che l’ente si attivi per definire in via anticipata il processo, comporta che il soggetto collettivo, simmetricamente a quanto previsto per l’imputato, decade dall’esercizio dello ius variandi. Vale ricordare, a proposito della notifica da effettuare all’ente, che se esso si è già costituito a norma dell’art. 39, la comunicazione viene eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, mentre, nell’ipotesi contraria, si applicano le regole speciali prescritte dall’art. 43197.

Quanto al difensore, trova applicazione l’art. 456 comma 5 c.p.p. che lo vede notiziato dell’avviso della data fissata per l’udienza, almeno trenta giorni prima del suo svolgimento.

Tornando alle possibili scelte alternative, qualora l’ente opti per il giudizio abbreviato e la richiesta sia ritenuta ammissibile, il giudice, ex art. 458 comma 2 c.p.p., fissa l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima all’ente e al suo difensore. Si osservano, nello svolgimento dell’udienza, le norme relative al giudizio abbreviato e, ove l’ente decida di proseguire secondo le vie ordinarie, a norma dell’art. 441-bis comma 4 c.p.p., il giudice revoca l’ordinanza dispositiva del rito speciale e fissa l’udienza di giudizio immediato (art. 458 comma 2 secondo periodo c.p.p.).

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Cfr., Cass., sez. un., 17 gennaio 2006, confl. comp. in proc. Bergamasco, cit. 197

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In caso di richiesta applicativa della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto per il patteggiamento richiesto con l’atto di opposizione al decreto di condanna (art. 464 comma 2 terzo e quarto periodo c.p.p.), il giudice concede un termine all’accusa per pronunciarsi sulla richiesta e, in presenza di un dissenso o in ipotesi di silenzio, si fa luogo al giudizio immediato.

È importante precisare che in tutti i casi in cui sia impossibile concludere anticipatamente il processo, decreto di citazione a giudizio e fascicolo per il dibattimento vengono trasmessi al giudice competente per il giudizio. Deve ricordarsi che l’imputato può rinnovare davanti al giudice del dibattimento, in limine iudicii, la richiesta di patteggiamento, dissentita dal pubblico ministero o rigettata dal giudice (art. 448 comma 1 secondo periodo c.p.p.), nonché quella di giudizio abbreviato condizionata ad un’integrazione probatoria che sia stata rifiutata in prima battuta.

Non vi motivo per escludere che tale possibilità spetti anche all’ente.

3. (Segue). Il giudizio immediato “custodiale”.

Occorre qui dar conto del nuovo caso di giudizio immediato introdotto dal già richiamato art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125 nel corpo dell’art. 453 c.p.p.

Si prevede, al comma 1-bis, che il pubblico ministero richieda il giudizio immediato quando la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura custodiale, a condizione che questa scelta non pregiudichi gravemente le indagini. Presupposto per la presentazione della richiesta è che i gravi indizi di colpevolezza posti alla base della misura cautelare risultino dotati di una certa solidità; situazione, quest’ultima, fatta coincidere con la conferma della misura da parte del tribunale del riesame (cfr., art. 309 c.p.p.) ovvero con l’inutile decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame (art. 453 comma 1-ter c.p.p.). Chiude la sintetica descrizione del modello in questione, l’art. 455 comma 1-bis c.p.p. secondo cui «il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza».

Trattasi, all’evidenza, di un particolare tipo di giudizio immediato pensato per la persona fisica e incompatibile con il sistema della responsabilità delle persone giuridiche. Non può, infatti, realizzarsi l’evenienza dell’ente sottoposto a custodia

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cautelare poiché le uniche misure cautelari “personali” applicabili all’ente sono quelle interdittive (art. 9 e 45 d. lgs. n. 231 del 2001).

4. (Segue). Il giudizio immediato su richiesta dell’ente.

Nessuna ragione di incompatibilità esiste, invece, nel ritenere impraticabile nel procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo il giudizio immediato richiesto dall’imputato.

Ne consegue che l’ente, ai sensi dell’art. 419 comma 5 c.p.p., «può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza». Occorre precisare che ove l’ente si sia costituito ai sensi dell’art. 39, la dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale, solitamente il difensore, a patto che nella procura, da indicare nell’atto di costituzione a pena di inammissibilità, venga esplicitata tale possibilità. Comportando tale rinuncia la perdita per l’ente delle chances difensive offerte dall’udienza preliminare, non pare possa ritenersi legittimato in via autonoma a presentare la richiesta in esame, il difensore.

Nulla esclude, benché l’ipotesi sembra di difficile realizzazione pratica, che anche l’ente non costituitosi possa presentare richiesta di rito immediato. In ipotesi, l’ente può nominare un difensore di fiducia e conferirgli procura speciale rilasciata nelle forme dell’art. 122 c.p.p. a chiedere, a ridosso dell’udienza preliminare, il giudizio speciale in esame.

Naturalmente, sarà cura dell’ente richiedente notificare l’atto di rinuncia al pubblico ministero (art. 419 comma 5 secondo periodo c.p.p.).

Aldilà delle ragioni che potrebbero indurre a rifiutare l’occasione offerta dall’udienza preliminare, tale scelta si profila vincolante per il giudice, obbligato ad emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti dell’ente e a disporre la separazione ove il procedimento per l’illecito amministrativo sia riunito a quello per il reato presupposto e il suo ipotetico autore non condivida la strategia del soggetto collettivo. In specie, infatti, risultando tale adempimento imposto dall’art. 38 comma 2 lett. c – norma caratterizzata da specialità rispetto all’art. 18 c.p.p.198 – diversamente da

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quel che accade nel processo disciplinato dal codice di rito199, non sembrano sussistere margini di valutazione giurisdizionale circa l’assoluta necessità di mantenere il cumulo processuale per l’accertamento dei fatti al fine di escludere l’alternativa richiesta dall’ente e proseguire con le forme ordinarie.

È importante ricordare, come si accennava prima, che la rinuncia all’udienza preliminare preclude all’ente determinate possibilità difensive, segnatamente quella di chiedere il giudizio abbreviato (art. 458 comma 3 c.p.p.) e l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 63 (artt. 446 comma 1 secondo periodo e 458 comma 1 c.p.p.).