• Non ci sono risultati.

Lo svolgimento dell’udienza di giudizio abbreviato

c.p.p.; disposizione, quest’ultima, che vieta la presenza del responsabile civile nella sede semplificata.

Tale conclusione vale anche nel processo che si celebra in via simultanea a carico dell’ente e dell’imputato poiché il primo può essere citato come civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Non così, invece, nel processo instaurato solo nei riguardi dell’ente, per la semplice ragione che l’illecito da reato addebitato alla persona giuridica non costituisce titolo per una responsabilità civile in caso di insolvibilità del condannato alla stregua dell’art. 196 c.p. Pertanto, non può contemplarsi nell’abbreviato dell’ente la presenza di questa parte eventuale.

10.Lo svolgimento dell’udienza di giudizio abbreviato.

Una volta pronunciata l’ordinanza di ammissione, il rito abbreviato è instaurato e si svolge, in virtù di rimandi a cascata (art. 62 comma 1 d. lgs. n. 231 del 2001 e art. 441 comma 1 c.p.p.) – e nell’ipotesi ordinaria – secondo le regole stabilite per l’udienza preliminare, con i dovuti adattamenti in funzione della relativa trasformazione a sede di accertamento dell’illecito amministrativo55.

A livello di principi generali, rimane immutato lo svolgimento camerale, a meno che il rappresentante legale, unitamente all’imputato autore del reato presupposto in caso di scelta congiunta, non optino per la celebrazione pubblica (art. 441 comma 3 c.p.p.). Deve, tuttavia, annotarsi che l’assenza di pubblicità, effetto già particolarmente vantaggioso nel rito ordinario, diviene preminente incentivo per l’impresa, soggetto sensibile al pregiudizio d’immagine derivante dallo svolgimento dell’udienza coram

populo.

Sotto il profilo della partecipazione all’udienza di giudizio abbreviato, essa si svolge, come noto, con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (art. 420 comma 1 c.p.p.). Intuibile, quindi, che ove non vi abbia già provveduto, essendosi il rito abbreviato instaurato prima e al di fuori dell’udienza camerale, il giudice dovrà controllare la regolarità di avvisi, comunicazioni e citazioni in applicazione delle regole prescritte dagli artt. 420-bis ss. c.p.p.

Occorre precisare che, nel processo all’ente, la garanzia della presenza del difensore dell’incolpato è normativamente agganciata all’atto di costituzione di cui

55

Per una trattazione completa delle problematiche afferenti all’udienza preliminare, si rinvia a BARESI, L’udienza preliminare, in AA.VV., Il processo penale de societate, cit., p. 247 ss.; DI BITONTO, Le indagini e l’udienza preliminare, cit., p. 559 ss.; BERNASCONI, I profili della fase investigativa e dell’udienza preliminare, cit., p. 313 ss.

101

all’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, la cui stesura contempla, quale elemento previsto a pena di inammissibilità, la sua nomina. Se il difensore, di fiducia, non compare all’udienza senza addurre un legittimo impedimento, il giudice nominerà, alla stregua degli artt. 420 comma 3 c.p.p. e 40 del citato decreto, un difensore d’ufficio, la cui nomina verrà attinta tra gli iscritti nell’apposito albo secondo una procedura oggetto di opinioni dottrinali divergenti56. Viceversa, qualora sia assente giustificato, in applicazione dell’art. 420-ter comma 5 c.p.p. si rinvierà ad una nuova udienza e si rinnoveranno gli avvisi, salvo che l’impedimento riguardi solo uno dei due difensori o che l’ente, nella persona del legale rappresentante, non opti per la prosecuzione del giudizio senza il difensore.

Per quel che attiene alla figura del legale rappresentante dell’ente costituitosi, la sua presenza in udienza non viene richiesta tant’è che l’art. 39 comma 4 attribuisce al difensore, in caso di sua mancata comparizione, la rappresentanza dell’ente57.

Quanto poi all’intervento delle parti eventuali, già si è detto58.

Passando dalla fase introduttiva all’analisi degli aspetti dinamici dell’udienza, pienamente trasferibili, nel processo agli enti, sono le norme relative alla discussione (art. 421 c.p.p.), all’attività di integrazione probatoria (art. 422 c.p.p.) e alla modifica dell’imputazione (art. 423 c.p.p.). Lasciando al paragrafo successivo l’analisi di quest’ultimo tema, vale qui appuntare la possibilità per l’ente, rectius per il suo legale rappresentante, di rilasciare dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto ad interrogatorio59.

56

Si è posto il problema se la nomina di tale difensore debba avvenire nel rispetto della nota procedura informatizzata (art. 29 comma 2 disp. att. c.p.p.) ovvero in deroga, in considerazione del fatto che il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo «concerne materie che riguardano competenze specifiche». Di tale ultimo avviso, GARUTI, I profili soggettivi del procedimento, cit., p. 289; in senso analogo, BASSI, Disposizioni generali sul procedimento, in BASSI-EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 543, per la quale la nomina dovrebbe essere compiuta direttamente dall’autorità giudiziaria.

Contra, ma rinviando alla giurisprudenza la soluzione del dilemma, BELLUTA, sub art. 40, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo, cit., p. 375, sulla base di un duplice ragionamento; in primo luogo, il processo de societate segue regole processuali assai vicine a quelle del processo ordinario; in secondo luogo, il primo non pare presentare difficoltà tecniche tali da non poter essere affrontate da chi opera nel processo penale alla persona fisica.

57

Questi potrà discutere il giudizio abbreviato solo se gli è stata conferita procura speciale a chiedere il rito alternativo.

58

V. supra, § 9. 59

Tale possibilità è ammessa nei limiti di cui all’art. 44 d. lgs. n. 231 del 2001, su cui v. BERNASCONI-BELLUTA, sub art. 44, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo, cit., p. 388-395; quanto alle modalità dell’interrogatorio dell’ente, si osservano le regole di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p., siccome espressamente richiamate dall’art. 422 comma 4 c.p.p.

102

In ordine poi al supplemento istruttorio, è noto come l’incremento del materiale probatorio possa originare tanto per iniziativa officiosa del giudice, come disposto dall’art. 441 comma 5 c.p.p., quanto per effetto di una richiesta in tal senso avanzata dall’ente (art. 438 comma 5 c.p.p.).

L’assunzione delle prove ritenute dal giudice necessarie per la sua decisione, segue le regole dettate all’art. 422 c.p.p., ove si stabilisce che sia l’organo giudicante a condurre l’esame testimoniale, quello di imputati in procedimenti connessi o collegati, periti, consulenti tecnici, fatta salva, come noto, la possibilità per le parti di sottoporre all’esaminato domande per il tramite del giudice. Questa impostazione si mantiene inalterata anche nel caso di integrazione probatoria su istanza dell’ente, con la precisazione che in tale evenienza il pubblico ministero gode del diritto alla controprova rispetto ai mezzi di prova indicati dall’ente e ammessi dal giudice.

Nei limiti dell’attività istruttoria esperibile nel corso del giudizio abbreviato va annoverata anche l’assunzione della prova, indicata nella richiesta complessa o sollecitata tramite i poteri istruttori del giudice, circa gli adempimenti prescritti dall’art. 17, vale a dire il risarcimento integrale del danno, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero un comportamento operoso ed efficace in tal senso), l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca. Trattasi di una prova di particolare rilievo dato che consente all’ente di evitare che vengano applicate nei suoi confronti sanzioni interdittive, oltre che di ottenere una diminuzione della pena pecuniaria (art. 12).

Diverso il caso in cui questa prova positiva di emenda non sia acquisibile poiché in corso d’opera. In questa eventualità, potrebbe ritenersi applicabile, adottando un’esegesi estensiva, l’art. 65 d. lgs. n. 231 del 2001 che consente all’ente di chiedere, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la sospensione del giudizio onde provvedere al compimento delle suaccennate condotte riparatorie.

Tale conclusione, tutt’altro che scontata, pare comunque rispondere allo spirito della normativa del 2001, che è quello di favorire il più possibile il recupero dell’ente alla legalità60.

60

103

11.(Segue). Le modifiche dell’ “imputazione”.

Nel solco della tradizione, l’imputazione può essere oggetto di modifica nel corso del giudizio abbreviato per effetto dell’integrazione probatoria disposta nei termini in precedenza specificati: il fatto può risultare diverso da come inizialmente ritenuto (art. 516 c.p.p.), oppure può emergere un fatto concorrente o una nuova circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.) oppure può affiorare un fatto nuovo procedibile d’ufficio (art. 518 c.p.p.).

A seguito del mutamento del quadro giuridico, potrebbe nascere per l’accusato l’interesse a rimeditare la scelta compiuta per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle forme del giudizio abbreviato, scelta che potrebbe apparire non più cosi vantaggiosa.

Posto che anche la contestazione elevata all’ente ai sensi dell’art. 59 d. lgs. n. 231 del 2001 appare suscettibile di subire variazioni (pure per effetto della modifica dell’imputazione a carico dell’imputato persona fisica in caso di cumulo processuale), la classica ripartizione più sopra ricordata potrebbe rilevare anche nel processo de

societate, salve alcune precisazioni di adattamento della disciplina codicistica. In

particolare, per quanto riguarda la contestazione suppletiva del reato connesso ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. b c.p.p., si è esclusa l’applicabilità di tale norma nel processo all’ente, dato che concorso formale e reato continuato sono categorie non afferenti all’illecito amministrativo61. Ne discende che la possibilità di contestare all’ente un illecito connesso a quello originario va agganciata alla previsione dell’art. 21 d. lgs. n. 231 del 2001, a proposito della pluralità di illeciti.

Tanto precisato, assodato che nel caso del fatto nuovo, spetta all’ente, ex art. 423 comma 2 c.p.p., acconsentire – o meno – alla contestazione immediata del nuovo addebito, negli altri casi il suo diritto alla “certezza” della contestazione originaria sarà garantito dalla concessione di un termine a difesa – non superiore a dieci giorni – scaduto il quale egli potrà determinarsi per la prosecuzione del giudizio abbreviato, tuttavia godendo del pieno diritto alla prova contraria, oppure per la revoca dell’iniziale scelta semplificata e la continuazione con le forme del rito ordinario (art. 441-bis c.p.p.). Una chiosa s’impone in relazione alla contestazione dell’illecito nuovo. Considerato che in tale ipotesi occorre il consenso dell’ente, occorre domandarsi se siffatta contestazione trovi applicazione anche in caso di mancata costituzione dell’ente.

61

104

La questione, evidentemente, rientra nella tematica dei rapporti tra costituzione dell’ente e diritto di difesa, tuttora oggetto di confusione concettuale, essendo incerta la funzione che l’atto di costituzione svolge nell’ambito del procedimento per l’accertamento dell’illecito amministrativo; rimane, cioè, aperto l’interrogativo circa la necessità per l’ente di espletare, o meno, questo adempimento formale onde esercitare il suo diritto di difesa. Limitando l’interrogativo al tema in esame, sembra ragionevole ritiene che l’ente debba costituirsi, ai sensi dell’art. 39, per consentire all’accusa di ampliare la contestazione, ex art. 59, ad un episodio del tutto autonomo rispetto a quello originario. Si noti che nel processo ordinario si è affermato che, in tanto può essere contestato un fatto nuovo all’imputato in quanto costui sia presente62. Tale situazione, trasferita nel giudizio de societate, implica la materializzazione dell’ente. Tale processo avviene, come noto, con l’atto di costituzione che è strumento processuale idoneo a consentire l’incarnazione del soggetto collettivo nel suo legale rappresentante, tramite il quale diventa possibile per la persona giuridica il compimento di atti personali e fisici; tra essi va annoverata la prestazione del consenso alla contestazione immediata di un nuovo illecito che la norma codicistica pretende sia espresso dall’accusato personalmente. Resta da chiarire un ulteriore aspetto, quello cioè relativo alla legittimazione al consenso del difensore dell’ente costituitosi. In proposito, si esclude che tale facoltà rientri tra le sue prerogative, nonostante la procura speciale, rilasciata ai sensi dell’art. 39 comma 2 lett. b e comma 3, e la rappresentanza ex lege prevista nel comma 4 d. lgs. n. 231 del 200163. Tale soluzione si profila in linea con quanto avviene nel processo alla persona fisica, ove si ritiene, da un lato, che il presupposto della presenza dell’imputato non possa essere sostituito da forme di rappresentanza necessaria del difensore e, dall’altro, che l’art. 518 comma 2 c.p.p. non prevede la possibilità di designare al riguardo un procuratore speciale a norma dell’art. 122 c.p.p.

In chiusura, non può omettersi di rilevare come la decisione dell’ente di “restare o uscire” dalla sede abbreviata riaprirebbe interrogativi – già posti nella procedura codicistica – sulla posizione della parte civile, ove si ammettesse la sua costituzione64.

62

Di tale avviso, RAFARACI, Le nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996, p. 139.

63

Cfr., sul punto, DIDDI, sub art. 61, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo, cit., p. 524. L’A., inoltre, esclude che il difensore d’ufficio nominato in mancanza di costituzione dell’ente possa esprimere il consenso alla contestazione dell’illecito nuovo in quanto egli risulta privo di poteri di rappresentanza.

64

Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità che il danneggiato non accettante il rito abbreviato rinnovi la sua costituzione di parte civile nel processo ordinario instaurato successivamente alla revoca dell’ordinanza di ammissione del giudizio speciale; al diritto di difesa

105