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CAPITOLO 2 – ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO

2.5 Impugnazione del licenziamento giudiziale

2.5.1 Il procedimento

In primo luogo, il campo di applicazione di tale legge include un’ampia platea di destinatari, oltre alla figura del lavoratore subordinato, è estesa agli agenti di commercio e ai lavoratori parasubordinati.

Con riferimento alle controversie riguardanti lavoro subordinato privato, è competente per territorio69 il giudice della circoscrizione in cui è sorto il rapporto, ovvero di quella in cui

67 Introdotto con la legge del 11 agosto 1973 n.533.

68 Modificato dalla legge 4 novembre 2010 n.183 – Collegato Lavoro. 69 Art. 413 comma 2 c.p.c.

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si trova l’azienda o una sua dipendenza70 alla quale era addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Il ricorrente è libero di scegliere tra i vari fori, dovendo soltanto dimostrare la sussistenza degli elementi della fattispecie prescelta.

Può ritenersi superata, rimasta ormai minoritaria, quella giurisprudenza71 che prevedesse soltanto due fori speciali ed esclusivi. Tali due fori sarebbero rappresentati:

a) nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale alla data di cessazione del rapporto: dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e dal foro del luogo in cui si trova l'azienda;

b) nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a dipendenza aziendale alla data di cessazione del rapporto: dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e dal foro del luogo in cui in cui si trova la dipendenza.

La giurisprudenza favorevole a questo orientamento negava, in sostanza, che la parte istante potesse scegliere tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, ritenendo che tale controversia dovesse rientrare nella competenza del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, se coincidente con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale, escludendo quello del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, quand'esso non coincida con la sede o con una dipendenza aziendale né con quello in cui è sorto il rapporto.

70 Intesa come quel “complesso di beni decentrati ma muniti di una individualità economica, anche se dotata di beni di modesta unità” Trib. Milano 1 aprile 2002.

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Figura 2 - Competenza territoriale del Giudice del lavoro

Qualora non risulti possibile determinare il giudice competente sulla base dei suddetti criteri, si seguono le disposizioni in merito ai fori generali delle persone fisiche e giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.

L'incompetenza può essere eccepita, ai sensi dell’art. 428 del c.p.c., dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di costituzione in giudizio ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza fissata per la discussione della causa.

Il lavoratore che ha deciso di impugnare il ricorso in via giudiziale propone tale domanda mediante ricorso. Il ricorso, ex art. 414 c.p.c., deve contenere: l'indicazione del giudice; il nome, il cognome, nonché la residenza72 o il domicilio eletto73 dal ricorrente nel Comune in cui ha sede il giudice adito; il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o

72 Luogo dell'abituale e volontaria effettiva permanenza di una persona fisica.

73 Luogo dove una persona sceglie di stabilire la sede per il compimento di determinati atti o affari. L'elezione di domicilio è onere per le parti costituite nel processo civile; in assenza, le notificazioni e le comunicazioni possono essere eseguite presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

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la dimora del convenuto (se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto); la determinazione dell'oggetto della domanda (petitum); l'esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda;

l'esposizione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (causa petendi) e le relative conclusioni; l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che si producono.

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Elementi essenziali

Indicazioni specifiche

Omissioni che determinano la nullità dell'atto Indicazione del

giudice

Necessario individuare con chiarezza il giudice competente per grado di giudizio e per territorio

Nel rito del lavoro l'omessa indicazione del giudice non determina la nullità dell'atto, dal momento che il giudizio viene introdotto con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e con la successiva notifica al convenuto dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non sussistendo pertanto la possibilità di incertezza nell'individuazione del giudice adito

Generalità del ricorrente

Se il ricorrente è una persona fisica, occorre indicare nome e cognome; se è una persona giuridica, ovvero associazione o comitato, la denominazione o ditta

L'impossibilità di identificare il ricorrente, dal contenuto complessivo dell'atto, rende nullo il ricorso

Residenza o domicilio del

ricorrente

Se il ricorrente è una persona giuridica, occorre indicare la sede

La mancata indicazione della residenza delle parti produce la nullità del ricorso solo se ciò determini l'impossibilità di identificare con certezza la parte

Generalità del convenuto

Se il convenuto è una persona fisica, occorre indicare nome e cognome; se è una persona giuridica, ovvero associazione o comitato, la denominazione o ditta

l'impossibilità di identificare il convenuto, dal contenuto complessivo dell'atto o dalla notifica dello stesso, rende nullo il ricorso

Residenza, domicilio o dimora del

convenuto

Se il convenuto è una persona giuridica, occorre indicare la sede

La mancata indicazione della residenza delle parti produce la nullità del ricorso solo se ciò determini l'impossibilità di identificare con certezza la parte

Petitum

Occorre individuare sia il bene oggetto della domanda sia il provvedimento che si richiede al giudice

L'omessa indicazione del petitum rende nullo il ricorso; tuttavia, ciò accade soltanto allorché ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto Causa petendi

Occorre individuare l'insieme degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda

L'omessa indicazione delle ragioni di fatto poste a sostegno della domanda rende nullo il ricorso, purché le stesse non siano desumibili dall'esame complessivo dell'atto; ciò non accade per le ragioni di diritto, dal momento che, secondo il tradizionale principio jura novit curia, il giudice ha il dovere di conoscere le norme

Indicazione dei mezzi di prova

Occorre indicare i documenti e gli altre mezzi di prova di cui ci s'intende avvalere, i quali possono essere integrati, secondo il principio del contraddittorio, sulla base delle difese di controparte, ancora non conoscibili dal ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio

L'omessa indicazione dei mezzi di prova non determina la nullità del ricorso, ma l'inutilizzabilità delle prove e dei documenti tardivamente offerti, il che costituisce sanzione ben più grave per il ricorrente, potendo ciò comportare il rigetto della domanda nel merito e, quindi, l'impossibilità di riproporre il giudizio. La preclusione, tuttavia, non opera, allorché l'indicazione dei mezzi di prova sia da ricollegare alle difese di controparte oppure a fatti sopravvenuta

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Il ricorso deve essere depositato con i relativi allegati presso la Cancelleria del giudice, il quale entro cinque giorni successivi fissa la data dell’udienza di trattazione. Il lavoratore deve inoltre notificare il ricorso al datore di lavoro entro dieci giorni dall’avvenuto deposito in cancelleria.

Il datore di lavoro nel ruolo di convenuto, deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni prima dell’udienza di discussione depositando nella Cancelleria del giudice una memoria difensiva.

La costituzione in giudizio tardiva del convenuto non è nulla ne inammissibile, dunque non impedisce di proporre le proprie difese di merito e gli elementi probatori già acquisiti al processo.

La memoria di costituzione del convenuto dovrà a pena di decadenza: prendere posizione in modo preciso sui fatti richiamati dal ricorrente; proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; proporre le domande riconvenzionali; indicare i mezzi di prova; depositare i documenti.

Il giudice, in via preliminare, deve verificare la regolarità del contradditorio74, esaminando le notifiche e le costituzioni delle parti.

Una volta verificata la regolarità del contradditorio, in sede di prima udienza, fissata per la discussione della causa, il giudice, ai sensi dall'art. 420, comma 1, c.p.c., interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite.

L’interrogatorio libero delle parti, non è considerato mezzo di prova, in quando non è adito a produrre gli effetti della confessione, ma si limita a chiarire i termini della controversia e a rendere possibile il tentativo di conciliazione. Dalle dichiarazioni rese dalle parti, così come dal rifiuto di aderire al procedimento conciliativo, il giudice può trarre elementi chiarificatori e sussidiari del proprio convincimento.

Nel caso in cui, il tentativo conciliativo non riesce, il giudice, verificate le regolarità del contradditorio, può ritenere la causa matura per la decisione, convoca le parti per la discussione e la successiva pronuncia della sentenza.

Qualora, invece sia necessario istruire la causa, il giudice decide se ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti negli atti in sede di costituzione ed inoltre quelli presentati successivamente qualora vengano ritenuti rilevanti, disponendone l’immediata assunzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile l’assunzione delle prove in un’udienza successiva, non oltre dieci giorni dalla prima.

74 Art. 180, comma 1 c.p.c.

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Il giudice del lavoro, rispetto al rito ordinario, ha poteri più ampi in ambito istruttorio. Il giudice può disporre d’ufficio “l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti

stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti”75.

Terminata la fase istruttoria, il giudice fissa la un’udienza di discussione. Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia la sentenza, definendone il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La sentenza, sia che si che sia a favore del lavoratore, sia quando favorevole al datore di lavoro, sono immediatamente esecutive.