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CAPITOLO 2 – ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO

2.5 Impugnazione del licenziamento giudiziale

2.5.2 La consulenza tecnica

Secondo l’art. 424 c.p.c., “se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in

qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'art. 61 c.p.c.”.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, ovvero registrate a mezzo di registratore76.

Nel caso in cui il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

La consulenza tecnica ha l’obiettivo di aiutare il giudice nella valutazione di elementi di natura extragiuridica e deve essere fornita secondo i principi che regolano l’onere probatorio della parte che li ha prodotti.

La Corte di Cassazione distingue il consulente deducente da quello percipiente, cioè nel primo caso valuti i casi da lui stesso accertati o dati per esistenti ovvero, nel secondo caso accerti i fatti stessi.

Nel primo caso la “consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha

per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti”; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova77.

75 Art. 421 c.p.c.

76 Come previsto dall’art 422 c.p.c.

50 “Questo non significa che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. È necessario, invece, che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto; che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente; che l'accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede oppure che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino il giudice dal procedere personalmente all'accertamento”78. La consulenza tecnica non costituisce un vero e proprio mezzo di prova79 nei casi in cui consista in un mera indagine critica e valutativa.

78 Cass. SU 4 novembre 1996 n.9522. 79 Mezzi di prova tabella riepilogativa:

Nozione i mezzi di prova sono gli strumenti processuali che determinano il convincimento del

giudice circa i fatti oggetto della controversia

Classificazione delle

prove -immediatamente rilevante per il giudizio prova diretta: ha per oggetto il fatto stesso che dev'essere provato e che è

-prova indiretta: ha per oggetto un fatto diverso da quello immediatamente rilevante per la decisione della causa, a cui può essere ricondotto solo attraverso un procedimento logico

-prova contraria: è diretta a smentire la veridicità del fatto che dev'essere provato dalla controparte

-prova legale: dev'essere valutata secondo i criteri rigorosamente fissati dalla legge, quindi non è liberamente apprezzabile dal giudice (es. confessione e giuramento) -prova liberamente apprezzabile: viene valutata discrezionalmente dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento (es. testimonianza)

-prova precostituita: è formata al di fuori del giudizio e la parte deve solo produrla (es. prova documentale)

-prova costituenda: viene formata in corso di causa, nella fase istruttoria (es. interrogatorio dei testimoni)

Prova documentale documento ogni rappresentazione materiale idonea a rappresentare l'esistenza di

un fatto

Confessione -nozione: dichiarazione proveniente dalla parte della verità di fatti ad essa

sfavorevoli e favorevoli alla controparte.

-fatto sfavorevole: quello che in concreto produce conseguenze sfavorevoli per il dichiarante

-oggetto: soltanto i fatti della causa, siano essi costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi

-capacità del dichiarante: dev'essere persona capace di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti oggetto della confessione

Giuramento dichiarazione attraverso la quale la parte, nei modi stabiliti dalla legge, riconosce la

verità di un fatto, che si ha come definitivamente provato

Accesso sul luogo di

lavoro il giudice del lavoro può disporre, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro e l'eventuale interrogatorio dei testi ivi reperiti, a condizione che ciò sia necessario per

l'accertamento dei fatti. Si applicano le norme che disciplinano l'attività di ispezione sui luoghi

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Nel rispetto del contraddittorio, si ritiene che il giudice possa procedere alla nomina del consulente non prima dell’udienza di discussione a pena di nullità80 e questo deve risultare iscritto in apposito albo speciale, anche se la nomina del CTU non iscritto a tele alibi è privo di conseguenze negative81.

Il giudice deve fissare un’altra udienza entro i dieci giorni successivi; il rinvio è necessario per permettere alle parti di nominare dei consulenti di loro fiducia82. In tale sede il consulente deve prestare giuramento, ex art. 193 c.p.c.

Durante lo svolgimento delle indagini affidategli, il consulente esegue l’incarico secondo quanto assegnatogli dal giudice, ma può anche verificare altri elementi purché connessi con l’oggetto dell’incarico del giudice e non relativi a elementi evidenziati nelle domande delle parti83.

Qualora la consulenza tecnica risulti nulla per violazione del principio del contraddittorio, questa non è utilizzabile né nel giudizio in cui è stata intrapresa, né in un diverso grado di giudizio, perdendo in qualunque caso ogni effetto probatorio, anche solo indiziario84.

Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può disattendere le conclusioni derivanti dalla consulenza, decidendo sulla controversia in maniera difforme, sempre che motivi le ragioni di tale difformità che hanno portato a questo contrario convincimento rispetto le conclusioni proposte dal consulente85.

Allo stesso modo, il giudice che decide di avvallare il parere della consulenza tecnica, anche se in palese contraddizione con quanto prodotto dalle parti, “deve indicare, nella

Testimonianza -limiti di ammissibilità: sono stabiliti dagliartt. 2721/2726c.c., fatti salvi i particolari

poteri riconosciuti al giudice del lavoro dall'art. 421c.c.

-divieto di testimoniare: persone aventi nella causa un interesse tale da legittimare, in astratto, la partecipazione al giudizio come parte

-deduzione: la prova dev'essere dedotta dalla parte con indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti oggetto dell'interrogatorio, articolati per capitoli separati

-intimazione: i testimoni devono essere intimati a cura della parte, onde evitare, in caso di mancata comparizione, la decadenza dalla prova testimoniale

-interrogatorio: avviene per capitoli separati; le domande vengono rivolte dal giudice; i difensori delle parti possono stimolare la domanda del giudice ma non interrogare direttamente i testi

-valutazione: si applica il principio del libero apprezzamento da parte del giudice, secondo la sua valutazione discrezionale

80 Cass. 7 febbraio 1983, n.1023. 81 Cass. 8 febbraio 1983, n. 1052. 82 Art. 201 c.p.c.

83 Cass. 19 febbraio 1990. 84Cass. 15 gennaio 1994, n. 343.

52 motivazione, le ragioni che lo inducono a disattendere le critiche e le diverse allegazioni difensive di parte”86.