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Il recupero dell’aiuto illegale operato dai giudici nazionali

CAPITOLO II: LA DISCIPLINA NEL TFUE

4. L’articolo 108 TFUE

4.3. La procedura di controllo sugli aiuti illegittimi

4.3.3. Il recupero dell’aiuto illegale operato dai giudici nazionali

Qualora l’aiuto sia stato concesso illegalmente, il giudice nazionale deve “trarre tutte le conclusioni derivanti da tale illegittimità in base al diritto nazionale” e, in particolare, esigere il rimborso integrale dell’aiuto dal beneficiario366 al fine di ristabilire lo status quo ante367. Si deve

specificare, inoltre, come tale tutela non dipenda in alcun modo dall’eventuale compatibilità dell’aiuto, rispondendo esclusivamente ad una specifica necessità di salvaguardare il principio di cui all’articolo 108, n. 3, TFUE368. Sotto il profilo puramente pratico, la convenienza di un’azione presso il giudice nazionale si spiega, semplicemente, in una maggiore celerità che questa può garantire (giacché, a differenza della Commissione, il giudice non è tenuto a effettuare una preventiva valutazione di compatibilità369) e in un alleggerimento dei compiti della Commissione370.

Secondo la giurisprudenza SFEI371, tuttavia, esistono dei casi eccezionali in cui risulterebbe inappropriato esigere il rimorso integrale dell’aiuto, similmente a quanto avviene ai sensi dell’articolo 14 del regolamento 659/1999 in caso di contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Si fa riferimento, in particolare, alla facoltà del beneficiario di avvalersi del

365 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9 aprile 2009, punti 28 e 29. 366 Ricorre in capo al giudice un vero e proprio obbligo di predisporre il recupero (causa C 39/94, SFEI; vedi anche causa C-71/04, Xunta de Galicia).

367 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 100.

368 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9 aprile 2009, punto 30; vedi anche L. DANIELE, La nuova Comunicazione della Commissione europea, in C. SCHEPISI, op. cit., pag. 167.

369 Egli si limita a valutare se la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi del Trattato e se deve essere applicata o meno la clausola sospensiva.

370 L. DANIELE, op. cit., pag. 164. 371 Causa C-39/94, SFEI e altri.

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diritto al legittimo affidamento per giustificare la mancata emanazione di un ordine di recupero da parte del giudice nazionale nel momento in cui, cumulativamente372:

a) un fatto specifico e concreto abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario b) la stessa Commissione abbia fornito precise assicurazioni che la misura in questione non

costituisce aiuto di Stato oppure che non è soggetta alla clausola sospensiva373

c) le assicurazioni di cui sopra siano state fornite, in alternativa, da fonti autorizzate e affidabili riconducibili all’amministrazione dell’Unione Europea

d) tali assicurazioni devono essere compatibili con le norme applicabili374

Le imprese beneficiarie non potranno quindi far leva, ad esempio, su una sentenza nazionale che esclude il carattere di aiuto per la misura in esame oppure sul comportamento di un’autorità nazionale che si riveli in contrasto con il diritto dell’Unione375. Il legittimo affidamento, in verità, non è evocabile nei confronti di un’ingiunzione di recupero della Commissione dal momento che un operatore economico diligente “sarebbe stato in grado di accertarsi se l'aiuto riscosso era stato o meno notificato”376.

Successivamente, la Comunicazione sottolinea, riferendosi alla sentenza CELF377, come l’obbligo di recupero degli aiuti in capo al giudice nazionale cessa se, nel momento di pronuncia della sentenza, la Commissione ha già deciso circa la compatibilità con il mercato comune378. In altre parole, “dato che la finalità della clausola sospensiva consiste nell'assicurare che sia data esecuzione unicamente ad aiuti compatibili, tale finalità non può più essere contraddetta qualora la Commissione abbia già confermato la compatibilità” e ciò lascia immutato l’obbligo di assicurare il rispetto dell’articolo 108, n. 3, TFUE qualora “la Commissione non abbia adottato una decisione a prescindere dal fatto che abbia avviato un procedimento”379. Si deve tuttavia precisare che la cessazione dell’obbligo di recupero integrale non pregiudica gli eventuali

372 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9 aprile 2009, punto 33.

373 Cause C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 contro Commissione.

374 Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Fedecom c/ Commissione, causa T-243/09. 375 Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, ZT c/ Commissione, causa T-309/12.

376 Causa C-5/89, Germania contro Commissione.

377 Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication.

378 S. AMEDEO, Il giudice nazionale e l’obbligo di recupero degli aiuti illegali, in C. SCHEPISI, op.

cit., pag. 218.

379 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9 aprile 2009, punto 34.

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obblighi derivanti dal diritto nazionale, fatta salva la facoltà dello Stato interessato a dare attuazione alla misura oggetto della decisione positiva380.

Quanto finora detto dev’essere attentamente rispettato dagli Stati, i quali rispondono direttamente all’Unione per le procedure di recupero (anche se gli aiuti vengono concessi da un’articolazione regionale o federale), salvo nei casi in cui recuperare l’aiuto si riveli

assolutamente impossibile381 (ad esempio se il beneficiario è sottoposto a procedura fallimentare

regolarmente registrata in data antecedente)382. In particolare, tale situazione ricorre qualora si verifichino circostanze impreviste e non prevedibili al momento della decisione e non vengono quindi considerate valide le argomentazioni che si basino sulla sola difficoltà nel quantificare gli importi o sul fatto che parte dell’aiuto era stato concesso a PMI in modalità compatibile con il mercato secondo un regolamento de minimis o di esenzione per categoria383.

Per quanto riguarda le modalità di recupero, va detto che esse dipendono esclusivamente dalla modalità di erogazione e dalla giurisdizione competente. In Italia, ad esempio, sono tre le possibilità384:

a) misure legislative a carattere generale, in tali casi si dovrà usare un atto di ugual forza (una legge ordinaria, un decreto legislativo o un decreto legge)

b) agevolazioni fiscali, in questi casi lo Stato deve esigere la restituzione di una somma pari a quella illegittimamente concessa nell’esenzione385

c) atti amministrativi, per i quali si deve revocare l’atto concedente, salva la possibilità del beneficiario di impugnarlo di fronte al TAR Lazio.

Resta ancora da dire se l’articolo 14 del regolamento conferisca alla Commissione un’azione puramente discrezionale o, piuttosto, un vero e proprio obbligo di ordinare il recupero in caso di dichiarata incompatibilità386. Sebbene la giurisprudenza abbia sempre considerato tale ingiunzione come naturale conseguenza di una decisione negativa, si ritiene possa essere adottata se ricorrono insieme due requisiti: a) non sussistono dubbi circa la natura di aiuto (fumus boni iuris); b) si teme un grave danno “consistente e irreparabile” ai concorrenti del beneficiario (periculum in mora)387.

380 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9 aprile 2009, punto 35.

381 Non rilevano a tal proposito, tra gli altri, i ritardi dovuti a norme, prassi o situazioni interne, le difficoltà nell’identificazione dei beneficiari, la situazione economico-finanziaria di questi (C. SCHEPISI, op. cit., pag. 117)

382 Sentenza della Corte del 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks. 383 A. PISAPIA, op. cit., pag. 114-15.

384 Id. , pag. 115-116; vedi anche C. SCHEPISI, op. cit., pag. 110.

385 Vedi conclusioni AG Tizzano presentate il 30 marzo 2006, causa C-526/04, Laboratoires

Boiron.

386 A. PISAPIA, op. cit., pag.. 112.

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