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CAPITOLO VI: UE E USA A CONFRONTO: DIFFERENZE E TENTATIVI DI COLLABORAZIONE A

6. Il Transatlantic Trade and Investment Partnership

6.1 Il TTIP: la base giuridica

La competenza dell’Unione a concludere accordi commerciali internazionali, a maggior ragione rafforzata dalla personalità giuridica conferitale dall’articolo 47 TUE804 e in considerazione dei principi di cui all’articolo 21, par. 1, TUE805, viene formalmente definita nella sezione del TFUE dedicata all’azione esterna dell’Unione agli articoli 206 e ss. e 217 e ss.

Infatti, l’Unione esercita la propria politica commerciale “nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo”806, attraverso l’attività regolatoria del Consiglio e della Commissione nel definire il quadro di attuazione807. In definitiva, qualora un atto giuridico vincolante o il Trattato lo prevedano oppure ciò si riveli necessario al raggiungimento di obiettivi da esso fissati, l’Unione ha il potere di concludere accordi, vincolanti sia per le Istituzioni che per gli Stati membri, con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali808.

Il punto di riferimento per quanto riguarda la procedura è l’articolo 218 TFUE, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’articolo 207 TFUE809, il quale conferisce al Consiglio la

804 Articolo 47 TUE: “L’Unione ha personalità giuridica”. Vedi anche la sentenza della Corte del 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/Enel.

805 “L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite”.

806 Articolo 206, par. 1, TFUE.

807 Articolo 207, par. 2, TFUE: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune”.

808 Articoli 216 e 217 TFUE.

809 “Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera

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possibilità di autorizzare i negoziati, la firma e l’esecuzione provvisoria prima dell’entrata in vigore, definire le direttive di negoziato e concludere ufficialmente l’accordo810. L’impulso proviene dalle raccomandazioni della Commissione o dell’Alto Rappresentate in materia di politica estera e di sicurezza comune, tuttavia il fondamentale ruolo del Consiglio in questa procedura viene ulteriormente sottolineato dalla discrezionalità concessa nel definire il negoziatore o il responsabile della squadra di negoziato, nell’impartire a questi direttive e nella possibilità di formare un Comitato speciale di esperti nazionali come supporto alle negoziazioni811.

Nelle sue decisioni il Consiglio delibera di norma a maggioranza qualificata, fatte salve le già citate disposizioni speciali dell’articolo 207 TFUE o quando “l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 212812 con gli Stati candidati all'adesione”813. Ulteriori procedure specifiche sono dedicate agli accordi misti riguardanti materie aventi competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati, in questi casi si prevede una supplementare ratifica dei singoli membri secondo le proprie Costituzioni interne; allo stesso modo si agisce nei confronti dei casi di incertezza sulle competenze o quando le controparti estere lo richiedono814. Ciò che invece ricade nella normale procedura di approvazione e conclusione dell’accordo è la preventiva approvazione del Parlamento europeo nei casi di815:

a) accordi di associazione

b) accordo sull’adesione alla CEDU

c) accordi che creano un quadro istituzionale specifico

d) accordi con ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione

all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;

b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione”.

810 Articolo 218, par. 2, TFUE.

811 Articolo 218, par. 2 e 3, TFUE. Vedi anche G. TESAURO, op. cit., pag. 78.

812 “Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. […]”.

813 Articolo 218, par. 8, TFUE. 814 G. TESAURO, op. cit., pag. 79. 815 Articolo 218, par. 6, TFUE.

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e) accordi in settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria o quella speciale se è necessaria l’approvazione del parlamento Europeo

oppure il ricorso ad un semplice parere di questo nelle restanti tipologia di accordi. Viene inoltre previsto che il Consiglio, in casi d’urgenza, possa fissare un termine per la presentazione del suddetto parere, al decorso del quale esso è comunque autorizzato a procedere.

Per concludere, la procedura viene arricchita da un eventuale fase di verifica della compatibilità con i Trattati, operata dalla Corte di Giustizia su richiesta della Commissione o del Consiglio al fine di evidenziare eventuali modifiche all’accordo necessarie per la sua entrata in vigore816.