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I Trattati di Maastricht e Amsterdam

CAPITOLO I: L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NEI TRATTATI

8. I Trattati di Maastricht e Amsterdam

Se in occasione del Trattato di Roma abbiamo visto una indiscussa predominanza degli aspetti economici su quelli sociali, nelle successive occasioni ciò ha causato un ampio dibattito circa il più corretto bilanciamento delle due dimensioni. La percezione di un effettivo disequilibrio ha

149 Id. , pp. 38-43.

150 P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Revised Edition: Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford University Press, 2013, pag. 288.

151 G.M. ROBERTI, op. cit. , pp. 13-17. Data l’assoluta similitudine con l’attuale esperienza del TFUE, più ampia descrizione di queste procedure verrà fornita in un’apposita sezione.

152 Unico riferimento possibile è il regolamento adottato nel settore dei trasporti (G.M. ROBERTI,

op. cit., pag. 17).

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fortemente influenzato gli emendamenti proposti nei Trattati di Maastricht (1992) e Amsterdam (1997), i quali sono andati a modificare soprattutto le competenze a livello di politiche sociali, in materie come la cittadinanza, la difesa dei consumatori, le discriminazioni, l’occupazione e la sanità154.

Le necessità sociali evidenziate in questo periodo vanno ad influenzare anche le basi del mercato comune, portando gli organi politici della Comunità a riconsiderare tale nozione anche alla luce di una rinnovata sensibilità che guarda oltre le motivazioni attinenti la sfera meramente economica. Se consideriamo, ad esempio, il Piano d’Azione del 1997155, possiamo notare come la Commissione fosse pienamente consapevole della necessità di includere finalità di ordine sociale legate alla salute e sicurezza dei lavoratori, alle discriminazioni e all’occupazione per citarne solo alcune156.

Concentrando ora l’argomentazione sulle sole questioni riguardanti le norme concorrenziali e gli aiuti di Stato, i maggiori settori di innovazione sono stati la regolazione dell’intervento pubblico nell’economia e il settore dei servizi pubblici (SIEG).

Sotto il primo profilo va rilevato come, a differenza dell’esperienza nel Trattato di Roma, la ponderazione di motivazioni economiche e sociali sia stata rigorosamente fissata e regolata dalla Corte di Giustizia. Se il Trattato guarda con diffidenza alle attività economiche sotto il controllo e l’interesse statale o favorite dalla concessione di un particolare regime di diritti speciali ed esclusivi, la Corte dal canto suo tende a non considerare tali fattispecie automaticamente contrarie all’articolo 82 CE157, riconoscendo nel solo sfruttamento abusivo di tali privilegi una violazione della norma158.

A dettare le linee guida nel riconoscimento di un comportamento abusivo è l’articolo 86 CE, il quale vieta agli Stati di “emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18159 e da 101 a 109 inclusi160”. L’unica eccezione è contemplata al paragrafo 2 nel caso di imprese incaricate della gestione di servizi di

154 R. ADAM; A. TIZZANO, op. cit., pp. 7-8; G. TESAURO, Diritto comunitario, CEDAM, 2008, pag. 10.

155 “Action Plan for the Single Market”, comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo del 4 luglio 1997.

156 P. CRAIG, op. cit., pag. 296.

157 “È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo […]”.

158 P. CRAIG, op. cit., pag. 302.

159 Divieto di discriminazione in base alla nazionalità. 160 Norme in materia di concorrenza.

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interesse economico generale, qualora la rigida applicazione della norma impedirebbe l’adempimento della missione loro affidata161.

Proprio in merito a questa materia, il Trattato di Amsterdam introduce all’articolo 16 CE il principio secondo il quale, “in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale”, le istituzioni comunitarie debbano adoperarsi affinché “tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti”. La norma in questione mantiene salvi i principi di cui all’articolo 73 CE162 e le norme concorrenziali applicabili agli Stati contenute agli articoli 86 e 87 CE.

Tuttavia, la portata e gli effetti della norma in parola sono stati oggetto di molti dibattiti, tanto che la Commissione ha in molte occasioni, compreso un Libro Bianco nel 2004163, cercato di chiarire il significato di SIEG; tale definizione non può essere ritrovata, infatti, all’interno dello stesso Trattato ma l’articolo 16 CEE costituisce forse il miglior punto di partenza. Nel citato Libro Bianco viene evidenziato come sia necessaria un’interpretazione di molto più ampia di quanto previsto all’articolo 16 CE, una definizione che non copra solo quei servizi legati al mercato, ma anche quelli estranei al normale funzionamento del mercato e ai quali lo Stato affida il perseguimento di finalità di interesse generale e di servizio pubblico164.

Essi sono considerati dei “pilastri del modello europeo di società” e, per tale ragione, dotati di caratteristiche fondamentali come l’universalità, la continuità, gli standard di qualità, l’accessibilità e la protezione del consumatore per fare qualche esempio. La stessa nozione di cittadinanza ruota attorno alla possibilità di accedere a tali servizi come massima espressione dei diritti fondamentali scolpiti nelle parole dei Trattati165.

161 G. TESAURO, op. cit., pag. 791.

162 “Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio”

163 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro bianco sui servizi d'interesse generale» [COM(2004) 374 def. - Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale].

164 P. CRAIG, op. cit., pag. 303. 165 Id. , pp. 303-304.

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