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Il Trattato di Roma e la sua formazione

CAPITOLO I: L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NEI TRATTATI

7. Il Trattato di Roma e la sua formazione

Il periodo che precede la ratifica del Trattato CEE ha visto la prevalenza di due principali sistemi normativi relativi ai sussidi nazionali:

a) Il modello limitato del GATT143, basato solamente sull’obbligo di notifica preventiva e un generale divieto di sussidi all’esportazione per prodotti non primari

b) Il divieto incondizionato sottolineato nel Trattato CECA

Una possibile soluzione è stata in seguito trovata in un sistema misto, simile a quanto è possibile osservare oggi nel Trattato sul funzionamento, basato sul pregiudizio reale o potenziale alla concorrenza e sull’effetto pregiudizievole ai commerci intracomunitari, mitigato tuttavia da un’ampia previsione di eccezioni all’articolo 92 CEE, paragrafi 2 e 3144:

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a ) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti.

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia

anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al

143 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio), accordo internazionale firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947 con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.

144 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 35; G.M. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, CEDAM, 1997, pp. 9-10.

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comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1o gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi,

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La norma ricalca quasi del tutto145 ciò che poi verrà fissato definitivamente nel TFUE e sottolinea l’attenzione del legislatore alla protezione degli interessi nazionali, nella misura in cui essi risultano essere compatibili con gli interessi del mercato comune secondo l’interpretazione della Commissione. In secondo luogo, il Trattato CEE non prevede alcun tipo di aiuto “comunitario” - cosa tra l’altro concessa dal precedente Trattato - per lasciare ampio spazio ad una effettiva procedura di valutazione delle motivazioni nazionali alla base di qualsiasi intervento nell’economia, finalizzata a bilanciare efficacemente gli effetti distorsivi della concorrenza da un lato, e le policies nazionali e comunitarie dall’altro146.

L’introduzione di queste novità in materia risente fortemente di quanto enunciato in due atti preliminari fondamentali147:

a) il Rapporto Spaak, volto ad elaborare “regole per assicurare un gioco non falsato della concorrenza ed escludere soprattutto le discriminazioni nazionali148”. Esso si basa principalmente sul presupposto che le misure statali aventi oggetto ed effetti distorsivi della concorrenza siano incompatibili con il mercato comune, indipendentemente dalla forma assunta. Vengono in questa sede introdotti definitivamente l’obbligo di notifica preventiva e la competenza esclusiva della Commissione a valutare - d’ufficio o su segnalazione di altri Stati membri - circa la compatibilità delle misure. Tuttavia, l’innovazione che più risalta è sicuramente la previsione di una distinzione tra artificial - soggetti ad un controllo ex ante - e non-artifical advantages - sottoposti solo ad un controllo ex post - al fine di consentire degli effettivi criteri di derogabilità al principio di divieto assoluto.

b) i lavori preparatori al Trattato CEE (travaux preparatoires of the EEC Treaty) in occasione dei quali gli Stati hanno concordato nel ritenere l’unione a livello economico una condizione necessaria all’attuazione dell’unione politica, e non viceversa, perseguibile attraverso la creazione di un area commerciale - ciò che in seguito sarà chiamato mercato comune -

145 Notiamo infatti la tipica formula di previsione di aiuti considerati compatibili ex lege, senza necessità di interpretazione da parte della Commissione, e di categorie discrezionalmente compatibili.

146 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 36. 147 Id., pp. 36-37.

148 “l’élaboration des règles assurant un jeu non faussé de la concurrence au sein de la

Communauté, qui exclut notamment toute discrimination nationale”; vedi anche F. POCAR, op. cit.,

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esente da confini interni o altri ostacoli artificiali. Questo nuovo approccio si basa sul principio di garanzia agli operatori privati di una concorrenza non alterata dall’azione statale149.

Seguendo la scia di queste due tappe fondamentali, il Trattato di Roma del 1957 ha rispecchiato appieno quella predominanza dell’unione economica così fortemente evocata nelle discussioni preliminari dando forma al mercato comune e alla libera circolazione dei fattori produttivi in favore di un ottimale equilibrio di mercato150.

A questo punto, vale la pena sottolineare come gli autori del Trattato abbiano espressamente previsto un’introduzione di specifici meccanismi procedurali utili a garantire il controllo sulla corretta applicazione dell’articolo 92. A tal proposito, l’articolo 93 CEE distingue per la prima volta le misure in aiuti nuovi e aiuti esistenti prevedendo rispettivamente in capo alla Commissione151:

a) un sistema di controllo preventivo basato su un obbligo di notifica (anche per eventuali modifiche a regimi esistenti) e un obbligo di standstill

b) un controllo di tipo permanente, presentando all’occorrenza opportune misure non vincolanti per adeguarsi al graduale sviluppo del mercato comune

Infine, l’articolo 94 CEE conferisce al Consiglio la facoltà di adottare tutti i regolamenti utili all’applicazione degli articoli sopra descritti. In questa fase tale funzione non viene sostanzialmente adottata152 e gli eventuali “vuoti” vengono piuttosto colmati da iniziative della Commissione in materia di applicazione delle deroghe di cui all’articolo 92 CEE153.