Il Progetto dell’Unione bancaria ha subito delle modifiche in ordine alle ipotesi originarie probabilmente a causa del contesto economico in cui è stato portato avanti.
Tra quelle di maggiore rilievo vi è il ridimensionamento del terzo pilastro: nelle intenzioni originarie, infatti, avrebbe dovuto essere costituito uno schema europeo comune di garanzia dei depositi, invece, ci si è limitati a stabilire un’armonizzazione massima del funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi.
La direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) ha consentito ai sistemi di garanzia dei depositi nazionali di operare con modalità e dotazioni finanziarie
33 uniformi e ha adeguato le funzioni e le modalità di intervento dei sistemi in modo da eliminare possibili distorsioni competitive all’interno del mercato unico48.
I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono sistemi istituiti in ciascuno Stato membro per rimborsare i depositanti (fino a un limite stabilito) qualora la loro banca sia in dissesto e i depositi diventino indisponibili. La direttiva prevede che gli SGD si dotino di risorse commisurate ai depositi protetti; a tal fine, è previsto l’obbligo a carico degli intermediari di versare ai fondi contributi su base periodica in base ai rispettivi profili di rischio e ad altri fattori. Per assicurare che tutti i sistemi di garanzia degli Stati membri adempiano ai loro compiti, si effettuano almeno ogni 3 anni prove di stress (stress test).
In particolare, in base alla disciplina in vigore, ciascun Paese dell’Unione europea deve garantire:
l’istituzione, sul proprio territorio, di uno o più SGD e l’adesione a questi ultimi da parte di tutti gli istituti bancari;
la garanzia per i depositi fino a 100 mila euro, anche qualora la suddetta banca operi sotto diverse denominazioni sociali;
gli SGD coprono tutti i depositi, entro il tetto previsto, detenuti da individui e persone giuridiche, indipendentemente dalla loro dimensione;
le scadenze per l’erogazione dei rimborsi devono essere ridotte gradualmente a 7 giorni lavorativi dai 20 precedentemente previsti. Ciò avverrà in 3 fasi: 15 giorni lavorativi dal 2019; 10 giorni lavorativi dal 2021; 7 giorni lavorativi dal 2024.
Il finanziamento dei SGD deve essere a carico delle banche, non dei contribuenti: i Paesi dell’UE devono garantire che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari di un SGD raggiungano un livello-obiettivo pari ad almeno lo 0,8 % dell’importo complessivo dei depositi coperti dei propri membri (oppure a circa 55 miliardi di euro).
I contributi destinati agli SGD saranno commisurati ai profili di rischio individuali delle banche; ciò significa che le banche con un profilo di rischio più elevato dovranno versare contributi maggiori;
in linea di principio, i fondi degli SGD dovranno essere utilizzati ai fini del rimborso dei depositanti a seguito di fallimento bancario. Tali fondi possono altresì essere utilizzati, nel rispetto di rigorose condizioni, per finanziare interventi
48Sistema europeo di assicurazione dei depositi e completamento dell’Unione bancaria, SENATO DELLA
REPUBBLICA SERVIZIO STUDI DOSSIER EUROPEI, 29 gennaio 2016, www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00960920.pdf
34 precoci finalizzati a scongiurare il fallimento di un istituto bancario ovvero per attuare misure di risoluzione, come il trasferimento di depositi dalla banca in dissesto a un secondo istituto bancario.
Il 24 novembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta legislativa al fine di aggiungere un altro elemento all'Unione bancaria, ovvero il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), che dovrà essere realizzato sulla base dei sistemi nazionali esistenti di garanzia dei depositi.
Un sistema europeo di assicurazione dei depositi fornirebbe una copertura assicurativa più solida e più uniforme per tutti i depositanti al dettaglio nell'unione bancaria rispetto ai sistemi nazionali di garanzia attualmente esistenti.
Ciò contribuirebbe a sua volta ad accrescere la fiducia dei depositanti e a garantire parità di condizioni per tutte le banche nell'unione bancaria, favorendo una maggiore stabilità finanziaria nella zona euro in generale49.
Nella “Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento delle misure volte a rafforzare l’Unione bancaria” si stabilisce che l’intervento dell’EDIS varrà soltanto a condizione che ciascuno SGD nazionale garantisca una percentuale dell’importo totale dei depositi coperti corrispondente alle seguenti misure:
entro il 3 luglio 2017: 0,14%; entro il 3 luglio 2018: 0,21%; entro il 3 luglio 2019: 0,28%.
La percentuale declinerà successivamente, a partire dal 2021, a mano a mano che subentrerà la copertura a carico dell’EIDS.
Nel documento di lavoro 50 concernente l’EDIS la Commissione propone
un’introduzione graduale, dello stesso, attraverso tre fasi: riassicurazione, coassicurazione e assicurazione.
Nella fase di riassicurazione (fino al 2020), l’EDIS fornirà finanziamenti limitati e coprirà una quota limitata della perdita di un SGD partecipante. In questa fase, un sistema nazionale potrà chiedere l’intervento del DIF (fondo di assicurazione dei depositi che
49Si veda al riguardo: Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento delle misure volte a
rafforzare l’Unione bancaria, novembre 2016, disponibile su
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/risk-reduction-european-deposit-insurance- scheme/
50Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
35 sostiene l’EDIS) fino al 20% del suo ammanco di liquidità; la restante parte, 80%, dovrà essere coperta con altre risorse.
Nella fase di coassicurazione (2020-2024): viene introdotto un sistema a mutualizzazione progressiva: la differenza rispetto al sistema di rassicurazione è che un SGD non sarà tenuto a esaurire i propri fondi prima di poter accedere ai fondi EDIS; la quota iniziale del contributo dell'EDIS sarà del 20%, per crescere al 40% il secondo anno, al 60% il terzo e all’80% dal quarto anno. Viene, quindi, introdotto un maggior grado di condivisione dei rischi tra i sistemi nazionali attraverso l'EDIS. Nell’ultima fase, quella dell’assicurazione (a partire dal 2024), l'EDIS assicurerà integralmente i SGD nazionali. Dall'analisi svolta emerge il chiaro obiettivo del legislatore comunitario di salvaguardare i depositi bancari, risorsa ad "alto potenziale" per ogni sistema economico51.
Tutti i cittadini europei hanno, infatti, bisogno, oggi più che mai, di guardare con fiducia e serenità ai depositi affidati alle banche.
A questo obiettivo vorrebbe giungere il Sistema europeo di assicurazione dei depositi, ma nonostante le alte finalità della proposta, le posizioni espresse dai diversi Paesi, chiamati a confrontarsi su di essa, risultano ancora distanti e contrastanti.
51La tutela dei depositi bancari nel quadro dell'Unione Bancaria Europea, Intervento di Stefano De Polis,
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