• Non ci sono risultati.

3.3. Struttura organizzativa dei Sistemi Sanitari Regionali

3.3.1. Il Sistema Sanitario della Regione Piemonte

I principali disposti normativi su cui si basa l’organizzazione e il funzionamen- to del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, sono rappresentati dalla L.R. n. 18 del 6 agosto 2007 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del

servizio sanitario regionale), dalla L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) e dalla L.R. n. 8

del 18 gennaio 1995 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanzia-

ria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere). La L.R. 10/95 è stata

successivamente modificata dalla stessa L.R. n. 18/2007, mentre la L.R. n. 8/1995 è stata modificata dalle leggi n. 64/1995, n. 94/1995, n. 69/1996 e n. 14/2005.

Attraverso le già menzionate leggi regionali n. 10/1995 e n. 18/2007 si defini- sce l’ambito territoriale delle ASL, prevedendo come questo debba coincidere con quello delle provincie, non escludendo, tuttavia, la possibilità di individuare all’interno di queste un numero maggiore di aziende112.

112 Art. 18 L.R. n. 18/2007.

Tali ASL, in linea anche con il disposto normativo nazionale n. 229/1999, sono organizzate in distretti, la cui definizione degli ambiti territoriali ricade nella sfera decisionale del direttore generale113, e in presidi ospedalieri114.

La Regione Piemonte riconosce alle ASL la funzione di assicurare la tutela psi- co-fisica della popolazione attraverso l’erogazione delle prestazioni sanitarie (LEA) definite nel Piano Sanitario Nazionale (PSN) e nel Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR)115.

In particolare le ASL provvedono alla gestione delle attività sanitarie, di quelle socio assistenziali a rilievo sanitario e delle attività di assistenza. Tali attività posso- no essere erogate dalle ASL stesse attraverso i propri distretti, le strutture a gestione diretta, oppure, attraverso le Aziende Ospedaliere e altre strutture pubbliche e private accreditate.

Con riguardo specifico alle AO, si attribuisce a queste la funzione di unità ero- gatrici di attività specialistiche, nelle quali rientrano le prestazioni di ricovero, le prestazioni specialistiche ambulatoriali e le attività di emergenza e urgenza ospeda- liera116.

Attraverso gli stessi disposti normativi si istituisce l’area di coordinamento so- vrazonale, consistente nell’accentramento in alcune ASL, specificamente indicate dalla Regione, di funzioni relative a servizi amministrativi, logistici, tecnico- economali e, in particolare, di funzioni di approvvigionamento di beni e servizi, di gestione dei magazzini, di gestione delle reti informative e di organizzazione dei centri di prenotazione117.

L’obiettivo di tale meccanismo di coordinamento è il perseguimento di un maggior livello di efficacia e di efficienza dei processi produttivi.

113 L’ambito territoriale dei distretti è definito dal direttore generale sulla base dei criteri definiti dall’articolo 19 commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2007.

114 Si veda a riguardo l’articolo 22 della L.R. n. 10/1995. 115 Art. 4 L.R. n. 10/1995.

116 Art. 4 L.R. n. 10/1995.

Il gruppo sanitario piemontese si compone, allo stato attuale, di 13 ASL a cui fanno complessivamente capo 61 presidi ospedalieri e ognuna delle quali assiste, in media, una popolazione di 338.559 utenti.

In aggiunta alle 13 ASL si computano 8 AO nonché, 12 strutture equiparate nelle quali rientrano 2 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)118 di diritto privato, 5 Ospedali classificati e 5 Presidi classificati.

La Regione conta, inoltre, 43 case di cura di cui 39 private accreditate e 4 pri- vate non accreditate. Non sono presenti, invece, IRCSS di diritto pubblico, nessun policlinico universitario a gestione diretta e nessun ente di ricerca119.

Le aziende sanitarie operanti nel gruppo sono indirizzate e coordinate dall’ente regionale il quale attraverso un’efficace attività di pianificazione definisce gli obiet- tivi sanitari da perseguire e le politiche da attuare. In tale attività di pianificazione, la Regione si avvale del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza (CORESA), istitui- ta con la L.R. n. 30 del 4 luglio 1984, dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS), istituita con la L.R. n.10/1998, e della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria120.

L’attività di pianificazione svolta dalla Regione con l’ausilio degli enti indicati si concretizza con la predisposizione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR)121 a cui dal 2007 si affiancano i Profili e piani di salute (PEPS)122. Questi ultimi rappre-

118 Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

119 I dati esposti sono tratti da: LECCI F., LIOTTA A., La struttura del SSN, in CANTÙ E.,

L’aziendalizzazione della sanità in Italia. Rapporto Oasi 2009, Milano, Egea, 2009.

120 A riguardo si vedano gli articoli 4 e 6 della L.R. n 18/2007. L’articolo 10 dello stesso disposto normativo prevede, inoltre, la partecipazione al processo di pianificazione degli utenti, delle organiz- zazioni sindacali e di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale e di altri sog- getti del terzo settore.

121 Il Piano Socio-Sanitario Regionale è definito dall’articolo 11 della legge n. 18/2007 come lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione definisce gli obiettivi di salute di politica sanitaria regionale e adegua l’organizzazione dei servizi socio-sanitari in relazione ai bisogni assisten- ziali della popolazione. L’articolo 12 della stessa legge definisce, invece, il contenuto del Piano, in cui rientrano gli obiettivi generali di salute e di benessere e le linee di governo.

sentano strumenti di programmazione a livello distrettuale, posti sotto la diretta responsabilità dei Sindaci e disegnati in stretto contatto con la comunità che rappre- sentano: cittadini, forze sociali, economiche, istituzioni, operatori dei servizi.

Il PSSR e i PEPS sono infine attuati a livello locale dalle singole ASL e AO at- traverso la predisposizione dei piani attuativi locali123.

Relativamente al finanziamento dell’assistenza sanitaria piemontese, discipli- nato dalla legge n. 8/1995, si è già avuto modo di osservare nel precedente capitolo come il Piemonte rientri nel gruppo di Regioni che hanno notevolmente modificato l’insieme dei criteri utilizzati per la pesatura della quota capitaria, introducendo delle modalità alternative di riparto del Fondo Sanitario Regionale rispetto a quelle indica- te dalla normativa nazionale124.

Con riferimento al sistema tariffario, invece, si rileva che la Regione Piemonte dispone di un proprio tariffario la cui determinazione si basa sul cosiddetto metodo dei pesi, secondo il quale vengono mantenuti i pesi nazionali, il cui valore viene aumentato o ridotto per punto DRG, sulla base di una valutazione dei costi di produ- zione stabiliti per un dato gruppo di diagnosi.

Allo stato attuale l’ultimo aggiornamento delle tariffe di ricovero risale al DGR n. 44-2139/2006, integrato, a seguito del recepimento del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008 (Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica

delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere), dalla DGR n. 59-11816 del 20 luglio

2009.

livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio”.

123 Art. 15 e 16 della L.R. n. 18/2007.