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Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

GLI IMPEDIMENTI

2.1 Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

Possono verificarsi, per cause non imputabili al vettore, impedimenti che rendano inattuabile o soverchiamente ritardata la prestazione di trasporto. Tali eventi possono ostacolare la regolare esecuzione della prestazione di trasferimento, senza tuttavia incidere sull’integrità delle merci trasportate.

Gli impedimenti possono essere definitivi, quando rendono impossibile l’effettuazione o la prosecuzione del trasporto, oppure temporanei, se determinano un ritardo nell’esecuzione del trasferimento. E’ stato così affermato da autorevole dottrina che un impedimento può definirsi temporaneo allorquando il ritardo non sia «soverchio», poiché in tal caso potrebbe venir meno l’interesse ad ottenere il trasferimento della merce99.

In altri termini, l’esecuzione del trasporto dovrà ritenersi soverchiamente ritardata sia nel caso in cui essa, cessata la causa che determina il ritardo, non abbia più alcuna utilità per il beneficiario creditore100, sia quando il ritardo ecceda quel periodo di tempo durante il quale, considerate le caratteristiche del trasporto assunto, si possa ragionevolmente pretendere di tenere impegnata l’organizzazione di trasporto del vettore101. La circostanza se sia o meno realizzato un ritardo di questo genere, che è equiparato all’impedimento, deve essere valutata caso per caso sulla base degli elementi relativi alla situazione concreta102.

La disciplina dell’impedimento definitivo si applica quindi anche nel caso di soverchio ritardo, poiché l’art. 1686 cod. civ., che disciplina tale istituto, prende in considerazione, eguagliandole, le due situazioni.

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Cfr. M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, op. cit., Milano, 2007, p. 225. 100

Cfr. M. RIGUZZI, op cit., p. 156. 101

Cfr. M. IANNUZZI, op cit., p. 146. 102

Cfr. G. BOI, Gli impedimenti all’esecuzione del contratto di trasporto marittimo, Milano, 1990, p. 63.

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Per quanto riguarda gli impedimenti occorsi prima dell’inizio del viaggio, appare assodato in giurisprudenza che se l’inizio del viaggio è impedito o ritardato per causa non imputabile al vettore, questi deve provvedere a richiedere immediatamente istruzioni al mittente103, provvedendo, al contempo, alla custodia delle merci ricevute in consegna104. Se le circostanze impediscono al vettore di chiedere istruzioni al mittente o se queste, anche se fornite, non sono attuabili, il vettore può depositare le merci ai sensi dell’art. 1514 cod. civ., o, in caso di merci soggette a rapido deterioramento, può farle vendere ai sensi dell’art. 1515 cod. civ. In entrambi i casi il vettore è tenuto ad informare prontamente il mittente del deposito o della vendita, maturando il diritto al rimborso delle spese.

Il codice civile contiene invece una disposizione specifica, all’art. 1686, 3° comma, che disciplina gli impedimenti che si verificano dopo che il viaggio è iniziato. Verificandosi tale eventualità, il vettore avrà diritto, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito. In quest’ultima ipotesi, infatti, il contratto non è più eseguibile, per mancanza dell’oggetto, con la conseguenza che questo non può essere altro che risolto. Né potrà configurarsi una responsabilità del vettore per la perdita delle cose, in ragione del fatto che il caso fortuito è espressamente menzionato dall’art. 1683 cod. civ. quale causa di esonero della sua responsabilità.

Gli impedimenti occorsi al termine del viaggio, infine, possono derivare da un comportamento assunto dal destinatario – le varie ipotesi verranno trattate specificamente nei successivi paragrafi del presente capitolo – oppure da controversie circa la titolarità del destinatario, o ancora, da altri fatti.105

103

Cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2003 n. 11004; Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 1992, n. 11840; Cass. civ., 1 ottobre 1975, n. 3085.

104

Cfr. Cass. civ., 1 ottobre 1975, n. 3085. 105

Cfr. Cfr. M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, op. cit., p. 232 ss., in cui gli Autori evidenziano che possono sussistere «altri» impedimenti che in alcune normative non vengono individuati e riportano l’evidenza che tanto la C.M.R. all’art. 15.1, quanto la C.O.TI.F. C.I.M. all’art. 34.1, parlano genericamente di «impedimenti alla riconsegna», per cui le regole che consentono al vettore, previa richiesta di istruzioni al mittente, di adottare i provvedimenti costituiti

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Il codice della navigazione riflette l’articolazione in tre fasi – anteriore, concomitante o successiva al trasporto – nella disciplina degli impedimenti all’esecuzione, prevedendo, all’art. 427.1, l’ipotesi di impedimento prima della partenza, e distinguendo l’ipotesi di causa di forza maggiore, al verificarsi della quale il contratto si risolve di diritto, dall’ipotesi di impedimento comportante la partenza della nave con soverchio ritardo, evenienza questa in cui il contratto “può” essere risolto. Si tratta in entrambi i casi di impedimenti definitivi. Il successivo art. 428106 cod. nav. disciplina invece l’impedimento temporaneo, che si viene a determinare quando la partenza della nave risulti temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, ma anche in corso di viaggio. In questo caso il

dal deposito e dalla vendita delle merci, valgono per qualsiasi impedimento derivante da fatti o da circostanze a lui non addebitabili. In particolare si afferma che secondo la C.O.T.I.F. C.I.M., nel caso di generico «impedimento alla riconsegna», il vettore ferroviario deve avvisare immediatamente il mittente secondo le modalità stabilite dalla norma (art. 34.1). Può peraltro accadere che il mittente abbia già previsto, con indicazione nella lettera di vettura, che, nel caso di impedimento alla riconsegna, la merce gli venga rinviata «d’ufficio» (art. 34.4) (Analoga disciplina si riscontra nell’art. 21 Prot. Vilnius secondo cui, in caso di impedimenti alla riconsegna, il vettore ferroviario deve chiedere senza indugio istruzioni al mittente salvo il caso in cui quest’ultimo abbia già indicato nella lettera di vettura che le merci devono essergli riconsegnate (par. 1). La norma continua sancendo che, se l’impedimento cessa prima che giungano le istruzioni del mittente, il vettore ferroviario deve consegnare la merce al destinatario (par. 2). Per ogni altro aspetto, la Convenzione rinvia alle prescrizioni vigenti nel luogo della riconsegna, potendosi quindi ipotizzare la possibilità per il vettore ferroviario di procedere tanto al deposito quanto alla vendita delle merci ove la legge del luogo consenta tali rimedi. Nello stesso ambito degli «altri impedimenti», poi, gli Autori inseriscono ipotesi specifiche prese in considerazione da norme particolari e citano ad esempio quello previsto dell’art. 430 cod. nav., applicabile tanto al trasporto marittimo quanto a quello aereo (per il rinvio operato dall’art. 951.2 cod. nav.), ai sensi del quale, se l’approdo al termine del viaggio nel porto (o nell’aeroporto) di arrivo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, in assenza di ordini o in presenza di ordini ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l’interesse del carico, oltre che della nave (o dell’aeromobile), facendo scalo in un porto (o aeroporto) vicino o tornando in quello di partenza. 106

Afferma la dottrina che l’impedimento deve essere inteso in senso ampio, e può consistere in un pregiudizio occorso alla nave o alle merci, purché i beni siano già stati individuati, in modo certo, come merci da trasportare e non sia possibile una loro sostituzione.

Poiché il legislatore, nel delineare la disciplina degli impedimenti, ha impiegato due concetti quali la «forza maggiore» (art. 427 cod. nav.) e la «causa non imputabile» (art. 428 cod. nav.), senza mai affiancarli, è sorto il dubbio se l’impiego di una terminologia differente fosse indice del fatto che l’effetto risolutivo si verifichi solo nel caso di eventi naturali (forza maggiore), in rapporto ai quali nessuna forza umana sia in grado di resistere. Secondo la teoria prevalente è preferibile considerare una completa assimilazione delle due nozioni e ritenere che il legislatore volesse individuare un unico concetto di causa estranea alle parti, senza alcuna distinzione a seconda che si tratti di eventi naturali o meno, e l’unico requisito necessario è la incolpevolezza dell’evento: sul punto si veda G. BOI, op. cit., p. 31)

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contratto resta in vigore ed al caricatore è consentito di scaricare le merci già imbarcate finché duri l’impedimento, con l’obbligo però di ricaricarle oppure di risarcire i danni al vettore107. Infine viene disciplinato l’impedimento che si verifica all’arrivo della nave, in cui l’art. 430 cod. nav. appare conforme ai principi generali in materia di trasporto, di cui all’art. 1686 cod. civ. per il quale, in caso di impedimento, il comandante deve chiedere istruzioni108.